Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 694 Codice Civile: Alienazione dei beni

    Articolo 694 Codice Civile: Alienazione dei beni

    Art. 694 c.c. – Alienazione dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d’ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

  • Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Art. 695 c.c. – Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

  • Articolo 696 Codice Civile: Devoluzione al sostituito

    Articolo 696 Codice Civile: Devoluzione al sostituito

    Art. 696 c.c. – Devoluzione al sostituito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.

    Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace .

  • Articolo 677 Codice Civile: Mancanza di accrescimento

    Articolo 677 Codice Civile: Mancanza di accrescimento

    Art. 677 c.c. Mancanza di accrescimento

    In vigore

    Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato. Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

  • Articolo 678 Codice Civile: Accrescimento nel legato di usufrutto

    Articolo 678 Codice Civile: Accrescimento nel legato di usufrutto

    Art. 678 c.c. – Accrescimento nel legato di usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.

    Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

  • Articolo 679 Codice Civile: Revocabilità del testamento

    Articolo 679 Codice Civile: Revocabilità del testamento

    Art. 679 c.c. – Revocabilità del testamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

  • Articolo 680 Codice Civile: Revocazione espressa

    Articolo 680 Codice Civile: Revocazione espressa

    Art. 680 c.c. – Revocazione espressa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

  • Articolo 681 Codice Civile: Revocazione della revocazione

    Articolo 681 Codice Civile: Revocazione della revocazione

    Art. 681 c.c. – Revocazione della revocazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

  • Articolo 682 Codice Civile: Testamento posteriore

    Articolo 682 Codice Civile: Testamento posteriore

    Art. 682 c.c. – Testamento posteriore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

  • Articolo 683 Codice Civile: Testamento posteriore inefficace

    Articolo 683 Codice Civile: Testamento posteriore inefficace

    Art. 683 c.c. – Testamento posteriore inefficace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato.

  • Articolo 684 Codice Civile: Distruzione del testamento olografo

    Articolo 684 Codice Civile: Distruzione del testamento olografo

    Art. 684 c.c. – Distruzione del testamento olografo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

  • Articolo 685 Codice Civile: Effetti del ritiro del testamento segreto

    Articolo 685 Codice Civile: Effetti del ritiro del testamento segreto

    Art. 685 c.c. – Effetti del ritiro del testamento segreto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.