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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 240: definizioni in materia di bonifica dei siti contaminati
  • Principio chi inquina paga in chiave riparatoria (art. 191 TFUE)
  • Analisi di rischio sito-specifica e soglie CSC/CSR
  • Procedimento integrato con la conferenza di servizi
  • Distinzione tra responsabile della contaminazione e proprietario incolpevole
  • Riferimenti operativi a ISPRA, ARPA, MASE e SNPA

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 240 Cod. Amb. — definizioni

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono: a) sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo , materiali di riporto , sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito; d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica; g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività; h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive; i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia; l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse o servizi; m) messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente; n) messa in sicurezza operativa: l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate; o) messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici; r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine; s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

In sintesi

  • Articolo 240: definizioni in materia di bonifica dei siti contaminati
  • Principio chi inquina paga in chiave riparatoria (art. 191 TFUE)
  • Analisi di rischio sito-specifica e soglie CSC/CSR
  • Procedimento integrato con la conferenza di servizi
  • Distinzione tra responsabile della contaminazione e proprietario incolpevole
  • Riferimenti operativi a ISPRA, ARPA, MASE e SNPA

La disposizione si colloca nel Titolo V della Parte IV del codice, dedicato alla bonifica dei siti contaminati. Sul punto specifico, definizioni in materia di bonifica dei siti contaminati: nozioni chiave: sito potenzialmente contaminato, contaminato, concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e di rischio (CSR), analisi di rischio sito-specifica. La disciplina italiana sulle bonifiche ha conosciuto un'evoluzione significativa, a partire dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), passando per il d.m. 471/1999, fino all'attuale impianto del codice, che ha introdotto il modello dell'analisi di rischio sito-specifica in linea con la prassi internazionale.

Architettura del procedimento

Il procedimento di bonifica si articola in fasi sequenziali: notifica della contaminazione (art. 242), messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario e ambientale, progetto operativo di bonifica, esecuzione degli interventi, certificazione di avvenuta bonifica. Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dell'Allegato 5 al Titolo V sono valori di screening; il superamento attiva l'analisi di rischio sito-specifica per individuare le concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituiscono gli obiettivi vincolanti dell'intervento.

Soggetti obbligati e principio chi inquina paga

L'obbligo di bonifica grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato secondo il principio europeo chi inquina paga (art. 191 TFUE). La giurisprudenza amministrativa, anche in dialogo con la Corte di giustizia UE, ha chiarito la natura strettamente personale dell'obbligo di bonifica in capo al responsabile. Il proprietario non responsabile resta tenuto, ai sensi dell'art. 245, alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, ma non alla bonifica; puo pero attivarsi volontariamente, con diritto di rivalsa verso il responsabile, anche avvalendosi dell'onere reale sull'area ai sensi dell'art. 253.

Conferenza di servizi e ruolo degli enti tecnici

L'istruttoria si svolge in conferenza di servizi presso la Regione (o presso il MASE per i Siti di Interesse Nazionale di cui all'art. 252), con la partecipazione obbligatoria di ISPRA, ARPA, ASL, Comune e Provincia. Il ruolo tecnico degli enti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e centrale: esprimono pareri vincolanti sul piano di caratterizzazione, sull'analisi di rischio e sul progetto operativo. La giurisprudenza ha valorizzato il rispetto del contraddittorio nei procedimenti complessi.

Strumenti di tutela e contenzioso

I provvedimenti adottati nei procedimenti di bonifica sono impugnabili davanti al giudice amministrativo. Le scelte tecniche sono di regola insindacabili nel merito, salvo profili di manifesta illogicita o errore tecnico. Sul versante penale, possono rilevare i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) introdotti dalla l. 68/2015. Sul versante civilistico, opera la disciplina del danno ambientale ai sensi della Parte VI del codice. Tipicamente, in caso di insolvenza del responsabile, l'onere economico finale rischia di gravare sull'ente pubblico, salvo il successivo recupero coattivo.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con gli artt. 242 ss. (procedimento), 245 (soggetti non responsabili), 250 (interventi sostitutivi), 252 (SIN), 253 (oneri reali), con la Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina urbanistico-edilizia per gli interventi su aree contaminate. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (Parte II) e con il sistema dei reati ambientali del Titolo VI-bis del codice penale.

Domande frequenti

Chi e tenuto a bonificare un sito contaminato?

L'obbligo grava sul responsabile della contaminazione, in attuazione del principio chi inquina paga. Il proprietario non responsabile e tenuto solo alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza ex art. 245, ma puo intervenire volontariamente con diritto di rivalsa.

Cosa sono CSC e CSR?

Le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono valori tabellari di screening, fissati nell'Allegato 5 al Titolo V. Le CSR (concentrazioni soglia di rischio) sono valori sito-specifici determinati dall'analisi di rischio sanitario e ambientale: costituiscono gli obiettivi vincolanti della bonifica.

Cos'e un SIN e chi e competente?

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono aree di contaminazione particolarmente grave o estesa, individuati con decreto del MASE. La competenza istruttoria e in capo al MASE, con il supporto tecnico di ISPRA, ARPA e ASL nella conferenza di servizi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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