Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 686 c.c.: Alienazione e trasformazione della cosa legata

    Art. 686 c.c.: Alienazione e trasformazione della cosa legata

    Art. 686 c.c. – Alienazione e trasformazione della cosa legata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

    Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

    È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

  • Art. 666 Codice Civile: Trasmissione all’erede della facoltà di scelta

    Art. 666 Codice Civile: Trasmissione all’erede della facoltà di scelta

    Art. 666 c.c. – Trasmissione all’erede della facoltà di scelta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

    La scelta fatta è irretrattabile.

  • Articolo 667 Codice Civile: Accessioni della cosa legata

    Articolo 667 Codice Civile: Accessioni della cosa legata

    Art. 667 c.c. – Accessioni della cosa legata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

    Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’art. 686.

    Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

  • Articolo 668 Codice Civile: Adempimento del legato

    Articolo 668 Codice Civile: Adempimento del legato

    Art. 668 c.c. Adempimento del legato

    In vigore

    Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario. Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

  • Articolo 669 Codice Civile: Frutti della cosa legata

    Articolo 669 Codice Civile: Frutti della cosa legata

    Art. 669 c.c. Frutti della cosa legata

    In vigore

    Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento. Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

  • Articolo 670 Codice Civile: Legato di prestazioni periodiche

    Articolo 670 Codice Civile: Legato di prestazioni periodiche

    Art. 670 c.c. Legato di prestazioni periodiche

    In vigore

    Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

  • Articolo 671 Codice Civile: Legati e oneri a carico del legatario

    Articolo 671 Codice Civile: Legati e oneri a carico del legatario

    Art. 671 c.c. – Legati e oneri a carico del legatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

  • Articolo 672 Codice Civile: Spese per la prestazione del legato

    Articolo 672 Codice Civile: Spese per la prestazione del legato

    Art. 672 c.c. – Spese per la prestazione del legato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.

  • Art. 673 c.c.: Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

    Art. 673 c.c.: Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

    Art. 673 c.c. – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

    L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

  • Articolo 674 Codice Civile: Accrescimento tra coeredi

    Articolo 674 Codice Civile: Accrescimento tra coeredi

    Art. 674 c.c. Accrescimento tra coeredi

    In vigore

    Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

  • Articolo 675 Codice Civile: Accrescimento tra collegatari

    Articolo 675 Codice Civile: Accrescimento tra collegatari

    Art. 675 c.c. – Accrescimento tra collegatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

  • Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento

    Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento

    Art. 676 c.c. – Effetti dell’accrescimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

    I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

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