Autore: Andrea Marton

  • Art. 171 TUEL – [Abrogato]

    Art. 171 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 206 quinquies Cod. Amb. – Articolo 206-quinquies

    Art. 206 Quinquies Cod. Amb. – Articolo 206-quinquies

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    (Incentivi per l’acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

  • Art. 238 Cod. Amb. – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

    Art. 238 Cod. Amb. – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.

    36. La tariffa di cui all’ articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma

    11. 2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

    3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma

    6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

    4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

    5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.

    6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.

    7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma

    6. 8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

    9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.

    10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono , in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

    11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

    12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.

  • Art. 43 Codice della Navigazione – Domande incompatibili

    Art. 43 Codice della Navigazione – Domande incompatibili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

  • Art. 202 CPI – Albo dei consulenti

    Art. 202 CPI – Albo dei consulenti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

    2. L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

    3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

    4. La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

  • Art. 53 Codice della Navigazione – Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

    Art. 53 Codice della Navigazione – Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.

  • Art. 185 CPI – Raccolta dei titoli di proprietà industriale

    Art. 185 CPI – Raccolta dei titoli di proprietà industriale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

    2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono: a) la data e il numero della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica; c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia; d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore; e) gli estremi della priorità rivendicata; f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

    3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte . Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.

    4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.

  • Art. 241 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 241 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 241 L. Fall. – Riabilitazione

    Riabilitazione

  • Art. 158 TUEL – Articolo 158

    Art. 158 TUEL – Articolo 158

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

    2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.

    3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

    4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

  • Art. 232 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 232 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 232 L. Fall. – Domande di ammissione di crediti simulati o

    Domande di ammissione di crediti simulati o

  • Art. 88 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

    Art. 88 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall’articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all’ articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione. Note all’art. 88: – Per gli articoli 174 e 585 del codice di procedura penale si vedano rispettivamente le note agli articoli 11 e 33.

  • Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza

    Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza

    Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

    2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

    3. La sussistenza dell’equivalenza è valutata in conformità all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

    4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

    5. La Consob comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.