Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Art. 646 c.c. – Retroattività della condizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

  • Art. 647 Codice Civile: Onere

    Art. 647 Codice Civile: Onere

    Art. 647 c.c. – Onere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

    Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.

    L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

  • Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere

    Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere

    Art. 648 c.c. – Adempimento dell’onere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.

    Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

  • Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato

    Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato

    Art. 649 c.c. Acquisto del legato

    In vigore

    Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

  • Articolo 650 Codice Civile: Fissazione di un termine per la rinunzia

    Articolo 650 Codice Civile: Fissazione di un termine per la rinunzia

    Art. 650 c.c. – Fissazione di un termine per la rinunzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

  • Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 c.c. – Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    II legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

    Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

  • Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Art. 653 c.c. – Legato di cosa genericamente determinata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

  • Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse

    Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse

    Art. 654 c.c. Legato di cosa non esistente nell’asse

    In vigore

    Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

  • Articolo 639 Codice Civile: Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Articolo 639 Codice Civile: Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Art. 639 c.c. – Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

  • Art. 640 c.c.: Garanzia in caso di legato sottoposto a condizion

    Art. 640 c.c.: Garanzia in caso di legato sottoposto a condizion

    Art. 640 c.c. – Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

    La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

  • Art. 641 c.c.: Amministrazione in caso di condizione sospensiva

    Art. 641 c.c.: Amministrazione in caso di condizione sospensiva

    Art. 641 c.c. – Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.

    Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

  • Art. 642 Codice Civile: Persone a cui spetta l’amministrazione

    Art. 642 Codice Civile: Persone a cui spetta l’amministrazione

    Art. 642 c.c. Persone a cui spetta l’amministrazione

    In vigore

    L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

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