Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 636 Codice Civile: Divieto di nozze

    Articolo 636 Codice Civile: Divieto di nozze

    Art. 636 c.c. – Divieto di nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

    Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

  • Art. 637 Codice Civile: Termine

    Art. 637 Codice Civile: Termine

    Art. 637 c.c. – Termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.

  • Articolo 638 Codice Civile: Condizione di non fare o non dare

    Articolo 638 Codice Civile: Condizione di non fare o non dare

    Art. 638 c.c. – Condizione di non fare o di non dare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

  • Articolo 639 Codice Civile: Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Articolo 639 Codice Civile: Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Art. 639 c.c. – Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

  • Art. 640 c.c.: Garanzia in caso di legato sottoposto a condizion

    Art. 640 c.c.: Garanzia in caso di legato sottoposto a condizion

    Art. 640 c.c. – Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

    La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

  • Art. 641 c.c.: Amministrazione in caso di condizione sospensiva

    Art. 641 c.c.: Amministrazione in caso di condizione sospensiva

    Art. 641 c.c. – Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.

    Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

  • Art. 642 Codice Civile: Persone a cui spetta l’amministrazione

    Art. 642 Codice Civile: Persone a cui spetta l’amministrazione

    Art. 642 c.c. Persone a cui spetta l’amministrazione

    In vigore

    L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

  • Articolo 643 Codice Civile: Amministrazione in caso di eredi nascituri

    Articolo 643 Codice Civile: Amministrazione in caso di eredi nascituri

    Art. 643 c.c. Amministrazione in caso di eredi nascituri

    In vigore

    Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre (1).

  • Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria

    Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria

    Art. 627 c.c. Disposizione fiduciaria

    In vigore

    Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.

  • Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta

    Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta

    Art. 628 c.c. – Disposizione a favore di persona incerta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

  • Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima

    Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima

    Art. 629 c.c. – Disposizioni a favore dell’anima

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

    Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.

    Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

  • Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri

    Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri

    Art. 630 c.c. Disposizioni a favore dei poveri

    In vigore

    Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico.

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