Autore: Andrea Marton

  • Art. 183 CPI – Nomina degli esaminatori

    Art. 183 CPI – Nomina degli esaminatori

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.

    2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

    4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

  • Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

    Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

    Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob è l’autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall’articolo 4 del TUIF.

    2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell’autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. 2 bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonchè relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

    3. Qualora la Consob o il Ministero dell’economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all’autorità competente dell’altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

    4. Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio italiano, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all’autorità competente dell’altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

    5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all’Unione europea, la Consob dà comunicazione dell’adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

  • Art. 196 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 196 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 196 L. Fall. – Concorso fra fallimento e liquidazione coatta

    Concorso fra fallimento e liquidazione coatta

  • Art. 182 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 L. Fall. – Cessioni

    Cessioni

  • Art. 244 Cod. Amb. – ordinanze

    Art. 244 Cod. Amb. – ordinanze

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

    2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento , con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

    3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo

    253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo

    250. 4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Art. 239 Cod. Amb. – principi e campo di applicazione

    Art. 239 Cod. Amb. – principi e campo di applicazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

    2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo; b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

    3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

  • Art. 237 viciesbis Cod. Amb. – (Disposizioni transitorie e finali)

    Art. 237 Viciesbis Cod. Amb. – (Disposizioni transitorie e finali)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio

    2016. 2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l’obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell’autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l’obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma

    1. 4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L’ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all’articolo 215, comma

    3. Per l’avvio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacità massima di coincenerimento dei rifiuti. L’avvio delle attività è subordinato all’effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l’anno, accertano: a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento; b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.

    5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività, salvo che il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

    6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.

    7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all’autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell’adeguamento di cui al comma

    1. 8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata.

  • Art. 154 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 154 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 154 L. Fall. – Concordato particolare del socio

    Concordato particolare del socio

  • Art. 200 CPI – Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

    Art. 200 CPI – Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria; b) nome del principio attivo; c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione; d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

    2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 1 .

    3. L’UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, dell’istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

    4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti, l’accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

    5. Nel caso in cui le parti comunichino all’UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l’Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui ai commi 6 e seguenti .

    6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

    7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui: a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco; d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

    8. La commissione di cui ai commi 6 e 7 , entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un’equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

    9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l’accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  • Art. 191 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 191 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 191 L. Fall. – [Poteri di gestione del commissario

    [Poteri di gestione del commissario

  • Art. 235 TUEL – Articolo 235

    Art. 235 TUEL – Articolo 235

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale . Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .

    2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d).

    3. 3. Il revisore cessa dall’incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente ; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente.

  • Art. 142 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 142 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 142 L. Fall. – Esdebitazione

    Esdebitazione