Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 625 Codice Civile: Erronea indicazione dell’erede, legatari

    Art. 625 Codice Civile: Erronea indicazione dell’erede, legatari

    Art. 625 c.c. – Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

    La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

  • Articolo 626 Codice Civile: Motivo illecito

    Articolo 626 Codice Civile: Motivo illecito

    Art. 626 c.c. – Motivo illecito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

  • Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria

    Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria

    Art. 627 c.c. Disposizione fiduciaria

    In vigore

    Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.

  • Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta

    Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta

    Art. 628 c.c. – Disposizione a favore di persona incerta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

  • Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima

    Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima

    Art. 629 c.c. – Disposizioni a favore dell’anima

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

    Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.

    Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

  • Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri

    Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri

    Art. 630 c.c. Disposizioni a favore dei poveri

    In vigore

    Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico.

  • Art. 631 Codice Civile: Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

    Art. 631 Codice Civile: Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

    Art. 631 c.c. Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

    In vigore

    È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato. Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

  • Articolo 614 Codice Civile: Verbale di consegna

    Articolo 614 Codice Civile: Verbale di consegna

    Art. 614 c.c. Verbale di consegna

    In vigore

    L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

  • Articolo 615 Codice Civile: Termine di efficacia

    Articolo 615 Codice Civile: Termine di efficacia

    Art. 615 c.c. – Termine di efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

  • Articolo 617 Codice Civile: Testamento dei militari e assimilati

    Articolo 617 Codice Civile: Testamento dei militari e assimilati

    Art. 617 c.c. Testamento dei militari e assimilati

    In vigore

    Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

  • Articolo 618 Codice Civile: Casi e termini di efficacia

    Articolo 618 Codice Civile: Casi e termini di efficacia

    Art. 618 c.c. – Casi e termini d’efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

    Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

  • Art. 619 Codice Civile: Nullità

    Art. 619 Codice Civile: Nullità

    Art. 619 c.c. – Nullità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

    Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.

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