Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 609 c.c.: Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortu

    Art. 609 c.c.: Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortu

    Art. 609 c.c. – Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.112a Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

  • Articolo 610 Codice Civile: Termine di efficacia

    Articolo 610 Codice Civile: Termine di efficacia

    Art. 610 c.c. – Termine di efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

    Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

  • Art. 590 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni

    Art. 590 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni

    Art. 590 c.c. – Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

  • Art. 591 Codice Civile: Casi d’incapacità

    Art. 591 Codice Civile: Casi d’incapacità

    Art. 591 c.c. – Casi d’incapacità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

    Sono incapaci di testare:

    1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

    2) gli interdetti per infermità di mente;

    3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento .

    Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.

    L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

  • Articolo 592 Codice Civile: Figli naturali

    Articolo 592 Codice Civile: Figli naturali

    Art. 592 c.c. – Figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    riconosciuti o riconoscibili).

    Se vi sono discendenti legittimi, i figli , quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

    I figli riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

  • Articolo 594 Codice Civile: Assegno ai figli non riconoscibili

    Articolo 594 Codice Civile: Assegno ai figli non riconoscibili

    Art. 594 c.c. – Assegno ai figli non riconoscibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Assegno ai figli non riconoscibili.

    Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno.

  • Articolo 596 Codice Civile: Incapacità del tutore e del protutore

    Articolo 596 Codice Civile: Incapacità del tutore e del protutore

    Art. 596 c.c. Incapacità del tutore e del protutore

    In vigore

    Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

  • Art. 597 Codice Civile: Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

    Art. 597 Codice Civile: Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

    Art. 597 c.c. – Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

  • Art. 598 c.c.: Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testam

    Art. 598 c.c.: Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testam

    Art. 598 c.c. – Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

  • Articolo 599 Codice Civile: Persone interposte

    Articolo 599 Codice Civile: Persone interposte

    Art. 599 c.c. – Persone interposte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.

    Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

  • Art. 587 Codice Civile: Testamento

    Art. 587 Codice Civile: Testamento

    Art. 587 c.c. Testamento

    In vigore

    Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

  • Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti

    Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti

    Art. 588 c.c. – Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

    L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

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