Autore: Andrea Marton

  • Art. 38 Rev. Leg. – Modifiche bilanci consolidati

    Art. 38 Rev. Leg. – Modifiche bilanci consolidati

    Art. 38 Rev. Leg. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente: «o-septies) separatamente, l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

    2. L’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente: «Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). – 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.

    2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

    3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

    4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finchè questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

  • Art. 166 TUEL – Articolo 166

    Art. 166 TUEL – Articolo 166

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

    2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.

    2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

    2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.

  • Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e

    Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e

    Art. 269 c.c. – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

    La paternità e la maternità …

    possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

    La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

    La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

    La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità …

    .

  • Art. 162 TUEL – Articolo 162

    Art. 162 TUEL – Articolo 162

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni . 83

    2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

    3. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

    4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

    5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 6.Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. 83 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all’articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

  • Art. 157 TUEL – Articolo 157

    Art. 157 TUEL – Articolo 157

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

    1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l’adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.

    83

    1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5 , 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive integrazioni.

    83

    1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    83

  • Art. 182 sexies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 sexies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Sexies L. Fall. – Riduzione o perdita del capitale della societa’

    Riduzione o perdita del capitale della societa’

  • Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Re

    Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Re

    Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell’emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell’emissione.

    2. […]

    3. […]

    4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

    5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

    6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

  • Art. 62 Imp. Reg. – nullità dei patti contrari alla legge

    Art. 62 Imp. Reg. – nullità dei patti contrari alla legge

    Art. 62 Imp. Reg. – Nullità dei patti contrari alla legge

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

  • Art. 4 Codice della Navigazione – Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato

    Art. 4 Codice della Navigazione – Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. 43 ————— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave è considerata italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non è considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.

  • Art. 185 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 185 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 185 L. Fall. – Esecuzione del concordato

    Esecuzione del concordato

  • Art. 206 ter Cod. Amb. – Articolo 206-ter

    Art. 206 Ter Cod. Amb. – Articolo 206-ter

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    (Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).

    1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma: a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti; b) con enti pubblici; c) con soggetti pubblici o privati; d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio; e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali; f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

    2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell’Unione europea, e l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; b) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione; c) l’erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l’acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

  • Art. 229 TUEL – Articolo 229

    Art. 229 TUEL – Articolo 229

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio.

    2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . 8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .