Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 D.Lgs. 150/2022 – Trattamento dei dati personali

    Art. 65 D.Lgs. 150/2022 – Trattamento dei dati personali

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , strettamente necessari all’esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’ articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e assumono la qualità di titolari del trattamento.

    2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Note all’art. 65: – Si riporta il testo dell’ articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) : “Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). – 1.-1-bis. (Omissis).

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: da a) a p) (Omissis); q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; da r) a dd) (Omissis).

    3. (Omissis).”. – Si riporta il testo dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). “Art. 17 (Regolamenti). –

    1. e

    2. (Omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. –

    4-ter. (Omissis).”.

  • Art. 237 duodecies Cod. Amb. – (Emissione in atmosfera)

    Art. 237 Duodecies Cod. Amb. – (Emissione in atmosfera)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell’aria.

    2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell’atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all’Allegato I, paragrafo A, e all’Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.

    3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell’impianto, o qualora l’impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all’Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all’Allegato 2, paragrafo A.

    4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all’Allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni è effettuato conformemente al punto C dell’Allegato 1 e punto C dell’Allegato

    2. 5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all’Allegato 2, lettera B, al presente Titolo.

    6. L’installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell’Allegato 1 e al punto C dell’Allegato 2 al presente Titolo.

    7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all’Allegato 1, paragrafo A.

    8. In sede di autorizzazione, l’autorità competente valuta la possibilità di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

  • Art. 182 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Quater L. Fall. – Disposizioni in tema di prededucibilita’ dei

    Disposizioni in tema di prededucibilita’ dei

  • Art. 219 Cod. Amb. – criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

    Art. 219 Cod. Amb. – criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati. d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell’allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.

    2. Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

    3. L’attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all’articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all’articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell’articolo 225, comma

    6. e) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE . 3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

    3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’ articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE .

    4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell’Unione europea, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

    5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, i produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare … la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione . 5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma

    5. 5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.

    5-bis. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.

  • Art. 40 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

    Art. 40 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’ articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , dalla legge 16 marzo 2001, n. 108 , nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 .

    2. Le amministrazioni di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005 , pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

    3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .

    4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 . Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Note all’art. 40: Si riporta il testo dell’ articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : «Art.

    3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

    1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108 , e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.». La legge 16 marzo 2001, n.108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n.

    85. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.

    222. Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 5, 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 195 del 2005 : «Art.

    2. Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto s’intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3); b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico; (Omissis).» «Art.

    5. Casi di esclusione del diritto di accesso

    1. L’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l’informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all’articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

    2. L’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

    3. L’autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso.

    4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente.

    5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l’autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e

    2. 6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l’autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all’articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all’articolo 7.» «Art.

    10. Relazioni

    1. A decorrere dall’anno 2005 e fino all’anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l’autorità pubblica trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , relativi alle richieste d’accesso all’informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

    2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

    3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

    4. La relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’ articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , è pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l’effettiva disponibilità al pubblico.» «Art.

    11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali

    1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l’attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tali accordi sono individuati: a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche; b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell’articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico; c) i criteri di riferimento per l’applicazione dell’articolo 5; d) le modalità di produzione della relazione annuale sull’applicazione del presente decreto.».

  • Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 270 c.c. – Legittimazione attiva e termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Legittimazione attiva e termine.

    L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità …

    è imprescrittibile riguardo al figlio.

    Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti …

    , entro due anni dalla morte.

    L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

    Si applica l’articolo 245.

  • Art. 76 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 )

    Art. 76 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 )

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 174, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .»; b) all’articolo 215, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .»; c) dopo l’articolo 261-quater è inserito il seguente: «Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). – Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale . La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell’ articolo 175 del codice di procedura penale ». Note all’art. 76: – Si riporta il testo degli articoli 174 e 215 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra), come modificato dal presente decreto: “Art. 174 (Rivolta). – Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

    1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

    2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all’ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

    3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell’ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione. Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .” “Art. 215 (Peculato militare). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se l’appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .”.

  • Art. 206 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 206 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 206 L. Fall. – Poteri del commissario

    Poteri del commissario

  • Art. 27 Rev. Leg. – Falsità relazioni

    Art. 27 Rev. Leg. – Falsità relazioni

    Art. 27 Rev. Leg. – Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

    2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

    3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

    4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

    5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l’utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico o dell’ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

  • Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societ

    Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societ

    Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societa’ assoggettata a revisione

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

  • Art. 204 CPI – Titolo professionale oggetto dell’attività

    Art. 204 CPI – Titolo professionale oggetto dell’attività

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

    2. Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma

    2. 4. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

  • Art. 206 TUEL – Articolo 206

    Art. 206 TUEL – Articolo 206

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    2. L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo.