Art. 560 c.c. – Riduzione del legato o della donazione d’immobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Spiegazione
L’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima può essere chiesta solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. Non vi si può rinunciare finché vive il donante.
Come funziona e quando si applica
È lo strumento con cui l’erede legittimario «recupera» la quota di patrimonio che la legge gli riserva, intaccata da donazioni o lasciti eccessivi. La rinuncia preventiva è vietata per evitare pressioni sul legittimario.
Esempio pratico
Solo il figlio o il coniuge leso (o i loro eredi) può agire per ridurre le donazioni che hanno intaccato la sua quota di legittima.
Domande frequenti
Chi può impugnare le donazioni lesive della legittima?
Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa; non vi possono rinunciare finché il donante è in vita.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.