Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 573 Codice Civile: Successione dei figli naturali

    Articolo 573 Codice Civile: Successione dei figli naturali

    Art. 573 c.c. – Successione dei figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto d’all’art. 580.

  • Articolo 565 Codice Civile: Categorie dei successibili

    Articolo 565 Codice Civile: Categorie dei successibili

    Art. 565 c.c. – Categorie dei successibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Categorie dei successibili.

    Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti …

    , agli ascendenti …

    , ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

  • Articolo 566 Codice Civile: Successione dei figli

    Articolo 566 Codice Civile: Successione dei figli

    Art. 566 c.c. Successione dei figli

    In vigore

    Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

  • Articolo 568 Codice Civile: Successione dei genitori

    Articolo 568 Codice Civile: Successione dei genitori

    Art. 568 c.c. – Successione dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

  • Articolo 556 Codice Civile: Determinazione della porzione disponibile

    Articolo 556 Codice Civile: Determinazione della porzione disponibile

    Art. 556 c.c. Determinazione della porzione disponibile

    In vigore

    Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 , e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

  • Articolo 557 Codice Civile: Soggetti che possono chiedere la riduzione

    Articolo 557 Codice Civile: Soggetti che possono chiedere la riduzione

    Art. 557 c.c. – Soggetti che possono chiedere la riduzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

    Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

    I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.

    Spiegazione

    L’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima può essere chiesta solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. Non vi si può rinunciare finché vive il donante.

    Come funziona e quando si applica

    È lo strumento con cui l’erede legittimario «recupera» la quota di patrimonio che la legge gli riserva, intaccata da donazioni o lasciti eccessivi. La rinuncia preventiva è vietata per evitare pressioni sul legittimario.

    Esempio pratico

    Solo il figlio o il coniuge leso (o i loro eredi) può agire per ridurre le donazioni che hanno intaccato la sua quota di legittima.

    Domande frequenti

    Chi può impugnare le donazioni lesive della legittima?

    Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa; non vi possono rinunciare finché il donante è in vita.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 558 c.c.: Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

    Art. 558 c.c.: Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

    Art. 558 c.c. – Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

    Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

  • Articolo 559 Codice Civile: Modo di ridurre le donazioni

    Articolo 559 Codice Civile: Modo di ridurre le donazioni

    Art. 559 c.c. – Modo di ridurre le donazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

  • Art. 560 Codice Civile: Riduzione del legato o della donazione d’immobili

    Art. 560 Codice Civile: Riduzione del legato o della donazione d’immobili

    Art. 560 c.c. – Riduzione del legato o della donazione d’immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

    Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari.

    Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

  • Articolo 561 Codice Civile: Restituzione degli immobili

    Articolo 561 Codice Civile: Restituzione degli immobili

    Art. 561 c.c. Restituzione degli immobili

    In vigore

    Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario […] (1) può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. (2) Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. (3) Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. (4) I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

  • Art. 562 c.c.: Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

    Art. 562 c.c.: Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

    Art. 562 c.c. – Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 , e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

  • Art. 563 c.c.: Effetti della riduzione della donazione

    Art. 563 c.c.: Effetti della riduzione della donazione

    Art. 563 c.c. – Effetti della riduzione della donazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    .

    La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690 .

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