Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 563 c.c.: Effetti della riduzione della donazione

    Art. 563 c.c.: Effetti della riduzione della donazione

    Art. 563 c.c. – Effetti della riduzione della donazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    .

    La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690 .

  • Art. 564 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

    Art. 564 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

    Art. 564 c.c. – Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità.

    Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.

    In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

    Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

    La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

    Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

  • Articolo 548 Codice Civile: Diritti del coniuge separato

    Articolo 548 Codice Civile: Diritti del coniuge separato

    Art. 548 c.c. – Riserva a favore del coniuge separato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

    Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi .

  • Art. 549 c.c.: Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legi

    Art. 549 c.c.: Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legi

    Art. 549 c.c. – Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

  • Articolo 550 Codice Civile: Lascito eccedente la porzione disponibile

    Articolo 550 Codice Civile: Lascito eccedente la porzione disponibile

    Art. 550 c.c. Lascito eccedente la porzione disponibile

    In vigore

    Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.

  • Articolo 551 Codice Civile: Legato in sostituzione di legittima

    Articolo 551 Codice Civile: Legato in sostituzione di legittima

    Art. 551 c.c. Legato in sostituzione di legittima

    In vigore

    Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

  • Articolo 552 Codice Civile: Donazione e legati in conto di legittima

    Articolo 552 Codice Civile: Donazione e legati in conto di legittima

    Art. 552 c.c. – Donazioni e legati in conto di legittima

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.

  • Art. 553 c.c.: Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

    Art. 553 c.c.: Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

    Art. 553 c.c. – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

  • Articolo 554 Codice Civile: Riduzione delle disposizioni testamentarie

    Articolo 554 Codice Civile: Riduzione delle disposizioni testamentarie

    Art. 554 c.c. – Riduzione delle disposizioni testamentarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

  • Articolo 538 Codice Civile: Riserva a favore degli ascendenti

    Articolo 538 Codice Civile: Riserva a favore degli ascendenti

    Art. 538 c.c. – Riserva a favore degli ascendenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Riserva a favore degli ascendenti …

    .

    Se chi muore non lascia figli …

    , ma ascendenti …

    , a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.

    In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

  • Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge

    Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge

    Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge

    In vigore

    A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

  • Articolo 542 Codice Civile: Concorso del coniuge con i figli

    Articolo 542 Codice Civile: Concorso del coniuge con i figli

    Art. 542 c.c. – Concorso di coniuge e figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso di coniuge e figli.

    Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, …

    a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

    Quando i figli …

    , sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

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