Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 582 c.c.: Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

    Art. 582 c.c.: Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

    Art. 582 c.c. – Concorso del coniuge con ascendenti (…) , fratelli e sorelle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso del coniuge con ascendenti …

    , fratelli e sorelle.

    Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti …

    o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

  • Articolo 583 Codice Civile: Successione del solo coniuge

    Articolo 583 Codice Civile: Successione del solo coniuge

    Art. 583 c.c. – Successione del solo coniuge. In mancanza di figli (…) , di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità. ————– AGGIORNAMENTO La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Successione del solo coniuge.

    In mancanza di figli …

    , di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

  • Articolo 584 Codice Civile: Successione del coniuge putativo

    Articolo 584 Codice Civile: Successione del coniuge putativo

    Art. 584 c.c. – Successione del coniuge putativo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

    Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte .

  • Articolo 585 Codice Civile: Successione del coniuge separato

    Articolo 585 Codice Civile: Successione del coniuge separato

    Art. 585 c.c. – Successione del coniuge separato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

    Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548 .

  • Articolo 586 Codice Civile: Acquisto dei beni da parte dello Stato

    Articolo 586 Codice Civile: Acquisto dei beni da parte dello Stato

    Art. 586 c.c. – Acquisto dei beni da parte dello Stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

    Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

  • Art. 587 Codice Civile: Testamento

    Art. 587 Codice Civile: Testamento

    Art. 587 c.c. Testamento

    In vigore

    Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

  • Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti

    Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti

    Art. 588 c.c. – Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

    L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

  • Articolo 589 Codice Civile: Testamento congiuntivo o reciproco

    Articolo 589 Codice Civile: Testamento congiuntivo o reciproco

    Art. 589 c.c. – Testamento congiuntivo o reciproco

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

  • Articolo 569 Codice Civile: Successione degli ascendenti

    Articolo 569 Codice Civile: Successione degli ascendenti

    Art. 569 c.c. – Successione degli ascendenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.

    Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

  • Articolo 570 Codice Civile: Successione dei fratelli e delle sorelle

    Articolo 570 Codice Civile: Successione dei fratelli e delle sorelle

    Art. 570 c.c. – Successione dei fratelli e delle sorelle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

    I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

  • Art. 571 c.c.: Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

    Art. 571 c.c.: Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

    Art. 571 c.c. – Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

    Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

    Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro .

  • Articolo 572 Codice Civile: Successione di altri parenti

    Articolo 572 Codice Civile: Successione di altri parenti

    Art. 572 c.c. – Successione di altri parenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

    La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

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