Autore: Andrea Marton

  • Art. 209 CPI – Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

    Art. 209 CPI – Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende.

    2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

  • Art. 221 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 221 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 221 L. Fall. – Fallimento con procedimento sommario

    Fallimento con procedimento sommario

  • Art. 48 Cont. Trib. – conciliazione fuori udienza

    Art. 48 Cont. Trib. – conciliazione fuori udienza

    Art. 48 Cont. Trib. – Conciliazione fuori udienza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

    2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

    3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

    4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

  • Art. 131 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 131 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 131 L. Fall. – Reclamo

    Reclamo

  • Art. 237 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 237 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 237 L. Fall. – Liquidazione coatta amministrativa

    Liquidazione coatta amministrativa

  • Art. 42 Cont. Trib. – effetti sospensione e interruzione

    Art. 42 Cont. Trib. – effetti sospensione e interruzione

    Art. 42 Cont. Trib. – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.

  • Art. 125 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 125 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 125 L. Fall. – Esame della proposta e comunicazione ai

    Esame della proposta e comunicazione ai

  • Art. 31 Codice della Navigazione – Limiti del demanio marittimo

    Art. 31 Codice della Navigazione – Limiti del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

  • Art. 171 CPI – Esame dei marchi internazionali

    Art. 171 CPI – Esame dei marchi internazionali

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , all’emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

    3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

    4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

    6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

    7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.

    8. Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà industriale d’origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.

    9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all’Italia.

    10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali. Note all’art. 171: – Per la legge 28 aprile 1976, n. 424 , si veda la nota all’art.

    3. – Per la legge 12 marzo 1996, n. 169 , si veda la nota all’art. 156.

  • Art. 226 ter Cod. Amb. – (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)

    Art. 226 Ter Cod. Amb. – (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 , una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati: a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma

    4. 2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità: a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento; b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento; c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

    3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011 , (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

    4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS

    16640. 5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite

  • Art. 89 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di assenza

    Art. 89 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di assenza

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

    2. Quando, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’ articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto e l’imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’ articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell’ articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto.

    3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’ articolo 175 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto.

    4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale , si applica la disposizione dell’ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

    5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all’ articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

  • Art. 186 L. Fall. – Risoluzione concordato

    Art. 186 L. Fall. – Risoluzione concordato

    Art. 186 L. Fall. – Risoluzione e annullamento del concordato

    Risoluzione e annullamento del concordato