Autore: Andrea Marton

  • Art. 179 CPI – Estensione della protezione

    Art. 179 CPI – Estensione della protezione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano , l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

    2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

  • Art. 138 CPI – Trascrizione

    Art. 138 CPI – Trascrizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); d) il verbale di pignoramento; e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile ; g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità; h) le sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; i) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative; l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali; m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali; n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale

    2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

    3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall’articolo

    196. 4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

    5. L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine di presentazione delle domande.

    6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce non comportano l’invalidità della trascrizione.

  • Art. 182-bis L. Fall. – Accordi ristrutturazione

    Art. 182-bis L. Fall. – Accordi ristrutturazione

    Art. 182 Bis L. Fall. – Accordi di ristrutturazione dei debiti

    Accordi di ristrutturazione dei debiti

  • Art. 84 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

    Art. 84 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 »; b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: «Art. 1-bis (Giustizia riparativa). –

    1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

    2. Il giudice, ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.». Note all’art. 84: – Si riporta il testo dell’ articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’ articolo 1, comma 82 , 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 , come modificato dal presente decreto: “Art. 1 (Regole e finalità dell’esecuzione). –

    1. Nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale , della legge 26 luglio 1975, n. 354 , del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 .

    2. L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 . Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

  • Art. 228 Cod. Amb. – pneumatici fuori uso

    Art. 228 Cod. Amb. – pneumatici fuori uso

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale , provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma

    1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque .

    2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma

    1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma

    1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.

    3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità. 3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale .

    4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

  • Art. 168 L. Fall. – Effetti protettivi concordato

    Art. 168 L. Fall. – Effetti protettivi concordato

    Art. 168 L. Fall. – Effetti della presentazione del ricorso

    Effetti della presentazione del ricorso

  • Art. 27 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    Art. 27 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari. DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE Del demanio marittimo

  • Art. 64 Imp. Reg. – attestazione degli estremi di registrazione

    Art. 64 Imp. Reg. – attestazione degli estremi di registrazione

    Art. 64 Imp. Reg. – Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

  • Art. 164 CPI – Domanda di privativa per varietà vegetale

    Art. 164 CPI – Domanda di privativa per varietà vegetale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale; e) l’eventuale rivendicazione della priorità; f) l’elenco dei documenti allegati.

    2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente; b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario; d) la dichiarazione di cui all’articolo 165; e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

    3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.

    4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

    5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

    6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

  • Art. 47 Imp. Reg. – enfiteusi – Testo aggiornato

    Art. 47 Imp. Reg. – enfiteusi – Testo aggiornato

    Art. 47 Imp. Reg. – Enfiteusi

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell’enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell’enfiteuta.

    2. Per l’affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall’enfiteuta.

    3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione. Il valore del diritto dell’enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione.

  • Art. 205 bis TUEL – Articolo 205-bis

    Art. 205 Bis TUEL – Articolo 205-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

    2. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.

    3. 3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 , A SUA VOLTA MODIFICATO DALL’AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 10/03/2015, N. 57 b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell’erogazione; c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.

    3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l’erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell’insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.

    4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’ articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389 .

  • Art. 44 D.Lgs. 33/2013 – Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

    Art. 44 D.Lgs. 33/2013 – Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.