Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 499 Codice Civile: Procedura di liquidazione

    Articolo 499 Codice Civile: Procedura di liquidazione

    Art. 499 c.c. Procedura di liquidazione

    In vigore

    Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente. L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

  • Articolo 500 Codice Civile: Termine per la liquidazione

    Articolo 500 Codice Civile: Termine per la liquidazione

    Art. 500 c.c. – Termine per la liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

  • Art. 501 Codice Civile: Reclami

    Art. 501 Codice Civile: Reclami

    Art. 501 c.c. – Reclami

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

  • Articolo 502 Codice Civile: Pagamento dei creditori e dei legatari

    Articolo 502 Codice Civile: Pagamento dei creditori e dei legatari

    Art. 502 c.c. Pagamento dei creditori e dei legatari

    In vigore

    Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

  • Art. 503 Codice Civile: Liquidazione promossa dall’erede

    Art. 503 Codice Civile: Liquidazione promossa dall’erede

    Art. 503 c.c. – Liquidazione promossa dall’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

    Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

  • Articolo 504 Codice Civile: Liquidazione nel caso di più eredi

    Articolo 504 Codice Civile: Liquidazione nel caso di più eredi

    Art. 504 c.c. – Liquidazione nel caso di più eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

  • Articolo 505 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Articolo 505 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Art. 505 c.c. – Decadenza dal beneficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

    Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’art. 500.

    La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

    In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

  • Art. 489 Codice Civile: Incapaci

    Art. 489 Codice Civile: Incapaci

    Art. 489 c.c. – Incapaci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

  • Art. 490 Codice Civile: Effetti del beneficio d’inventario

    Art. 490 Codice Civile: Effetti del beneficio d’inventario

    Art. 490 c.c. Effetti del beneficio d’inventario

    In vigore

    L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. 3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

  • Art. 491 Codice Civile: Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Art. 491 Codice Civile: Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Art. 491 c.c. – Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

  • Art. 492 Codice Civile: Garanzia

    Art. 492 Codice Civile: Garanzia

    Art. 492 c.c. – Garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

  • Art. 493 c.c.: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazio

    Art. 493 c.c.: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazio

    Art. 493 c.c. – Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

    Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

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