Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 491 Codice Civile: Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Art. 491 Codice Civile: Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Art. 491 c.c. – Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

  • Art. 492 Codice Civile: Garanzia

    Art. 492 Codice Civile: Garanzia

    Art. 492 c.c. – Garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

  • Art. 493 c.c.: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazio

    Art. 493 c.c.: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazio

    Art. 493 c.c. – Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

    Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

  • Art. 494 Codice Civile: Omissioni o infedeltà nell’inventario

    Art. 494 Codice Civile: Omissioni o infedeltà nell’inventario

    Art. 494 c.c. – Omissioni o infedeltà nell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

  • Articolo 478 Codice Civile: Rinunzia che importa accettazione

    Articolo 478 Codice Civile: Rinunzia che importa accettazione

    Art. 478 c.c. – Rinunzia che importa accettazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

  • Articolo 479 Codice Civile: Trasmissione del diritto di accettazione

    Articolo 479 Codice Civile: Trasmissione del diritto di accettazione

    Art. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione

    In vigore

    Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

  • Articolo 480 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 480 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 480 c.c. – Prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

    Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

    Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

  • Art. 481 Codice Civile: Fissazione di un termine per l’accettazione

    Art. 481 Codice Civile: Fissazione di un termine per l’accettazione

    Art. 481 c.c. – Fissazione di un termine per l’accettazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

  • Articolo 482 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo

    Articolo 482 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo

    Art. 482 c.c. – Impugnazione per violenza o dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

  • Articolo 483 Codice Civile: Impugnazione per errore

    Articolo 483 Codice Civile: Impugnazione per errore

    Art. 483 c.c. – Impugnazione per errore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

    Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

    L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede.

  • Art. 484 Codice Civile: Accettazione col beneficio d’inventario

    Art. 484 Codice Civile: Accettazione col beneficio d’inventario

    Art. 484 c.c. – Accettazione col beneficio d’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.112a Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

    La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

    Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

    Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

  • Art. 485 Codice Civile: Chiamato all’eredità che è nel possesso

    Art. 485 Codice Civile: Chiamato all’eredità che è nel possesso

    Art. 485 c.c. – Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

    Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.