Autore: Andrea Marton

  • Art. 184 CPI – Entrata in vigore della procedura di opposizione

    Art. 184 CPI – Entrata in vigore della procedura di opposizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

  • Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo

    Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo

    Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a settantacinquemila euro.

    2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi.

    3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

    4. Si procede d’ufficio.

  • Art. 210 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 210 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 210 L. Fall. – Liquidazione dell’attivo

    Liquidazione dell’attivo

  • Art. 45 D.Lgs. 33/2013 – Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

    Art. 45 D.Lgs. 33/2013 – Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

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    1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

    2. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

    3. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

    4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’ articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’autorità nazionale anticorruzione , inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

  • Art. 48 Imp. Reg. – nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione

    Art. 48 Imp. Reg. – nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione

    Art. 48 Imp. Reg. – Valore della nuda proprietà dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione è determinato a norma dell’art. 46, assumendo come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46.

  • Art. 171 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 171 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 171 L. Fall. – Convocazione dei creditori

    Convocazione dei creditori

  • Art. 28 Codice della Navigazione – Beni del demanio marittimo

    Art. 28 Codice della Navigazione – Beni del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fanno parte del demanio marittimo:

    a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

    b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

    c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

  • Art. 176 TUEL – Articolo 176

    Art. 176 TUEL – Articolo 176

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. 83

  • Art. 29 Codice della Navigazione – Pertinenze del demanio marittimo

    Art. 29 Codice della Navigazione – Pertinenze del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

  • Art. 275 Codice Civile: Pena in caso di inammissibilità

    Art. 275 Codice Civile: Pena in caso di inammissibilità

    Art. 275 c.c. [Pena in caso di inammissibilità] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 70 Imp. Reg. – [Tardività del pagamento]

    Art. 70 Imp. Reg. – [Tardività del pagamento]

    Art. 70 Imp. Reg. – [Tardività del pagamento]

    [Tardività del pagamento]

  • Art. 175 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 175 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 175 L. Fall. – Discussione della proposta di concordato

    Discussione della proposta di concordato