Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 464 Codice Civile: Restituzione dei frutti

    Articolo 464 Codice Civile: Restituzione dei frutti

    Art. 464 c.c. – Restituzione dei frutti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

  • Articolo 465 Codice Civile: Indegnità del genitore

    Articolo 465 Codice Civile: Indegnità del genitore

    Art. 465 c.c. – Indegnità del genitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

  • Art. 466 Codice Civile: Riabilitazione dell’indegno

    Art. 466 Codice Civile: Riabilitazione dell’indegno

    Art. 466 c.c. – Riabilitazione dell’indegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

    Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

  • Art. 467 Codice Civile: Nozione

    Art. 467 Codice Civile: Nozione

    Art. 467 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nozione.

    La rappresentazione fa subentrare i discendenti …

    nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

    Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

  • Art. 468 Codice Civile: Soggetti

    Art. 468 Codice Civile: Soggetti

    Art. 468 c.c. – Soggetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

    I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

  • Articolo 456 Codice Civile: Apertura della successione

    Articolo 456 Codice Civile: Apertura della successione

    Art. 456 c.c. – Apertura della successione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

  • Art. 457 Codice Civile: Delazione dell’eredità

    Art. 457 Codice Civile: Delazione dell’eredità

    Art. 457 c.c. – Delazione dell’eredità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’eredità si devolve per legge o per testamento.

    Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

    Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

  • Articolo 458 Codice Civile: Divieto di patti successori

    Articolo 458 Codice Civile: Divieto di patti successori

    Art. 458 c.c. – Divieto di patti successori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

  • Art. 459 Codice Civile: Acquisto dell’eredità

    Art. 459 Codice Civile: Acquisto dell’eredità

    Art. 459 c.c. – Acquisto dell’eredità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

  • Art. 460 Codice Civile: Poteri del chiamato prima dell’accettazione

    Art. 460 Codice Civile: Poteri del chiamato prima dell’accettazione

    Art. 460 c.c. – Poteri del chiamato prima dell’accettazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

    Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

    Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528.

  • Art. 342-bis c.c. – Ordini di protezione contro gli abusi familiari (abrogato)

    Art. 342-bis c.c. – Ordini di protezione contro gli abusi familiari (abrogato)

    Art. 342-bis c.c. – Ordini di protezione contro gli abusi familiari

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.(132)

  • Art. 55 D.Lgs. 150/2022 – Svolgimento degli incontri

    Art. 55 D.Lgs. 150/2022 – Svolgimento degli incontri

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.

    2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.

    3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall’articolo 54, comma

    2. 4. Il mediatore, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.