Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 171 Cod. Amb. – canoni per le utenze di acqua pubblica

    Art. 171 Cod. Amb. – canoni per le utenze di acqua pubblica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all’articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui: a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651 , non si applicano per l’uso industriale; e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l’irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro; f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro; g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l’utilizzo dell’acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.

    2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.

  • CCNL Logistica: maternità, paternità e congedi

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica (art. 64) integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese, conservando il posto per 8 mesi (2 prima del parto e 6 dopo). Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi al 100% INPS; congedo parentale fruibile fino ai 14 anni del figlio. Per autiste e magazziniere in stato interessante: spostamento a mansioni non a rischio o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità/paternità CCNL Logistica
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4); posto conservato 8 mesi (2 prima e 6 dopo il parto, art. 64) INPS 80% integrata dall’azienda fino all’intera retribuzione globale per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese
    Maternità anticipata Da quando l’Ispettorato autorizza l’astensione Come maternità, a carico INPS con integrazione dell’art. 64
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi, da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% a carico INPS (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001); in più almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita (art. 20, c. 7 CCNL)
    Congedo parentale 6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni del figlio dal 1° gennaio 2026; preavviso scritto di 15 giorni (art. 64, c. 6) 30% INPS; 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio
    Riposi giornalieri Nel primo anno di vita del bambino A carico INPS secondo la legge
    Divieto di licenziamento Dall’inizio della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino –

    Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 20 e 64; D.Lgs. 151/2001; scheda INPS sul congedo parentale dei dipendenti.

    Maternità: 5 mesi con integrazione fino al 100%

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi:

    • 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (modalità classica)
    • 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto (flessibile, con attestazione medica)

    L’indennità INPS è all’80% della retribuzione. L’art. 64 del CCNL stabilisce che l’azienda conserva il posto per 8 mesi (2 prima del parto e 6 dopo) e integra quanto la lavoratrice percepisce dalla previdenza fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese; l’assenza non interrompe l’anzianità di servizio.

    Rischi specifici del settore

    La logistica presenta rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza:

    • Guida veicoli pesanti: rischio di urti, vibrazioni, postura prolungata
    • Sollevamento carichi: la movimentazione manuale dei carichi è vietata in gravidanza (D.Lgs. 151/2001, art. 7)
    • Mulettisti: vibrazioni e urti del mezzo
    • Turno notturno: vietato fino al 1° anno del bambino

    Su valutazione del medico competente: spostamento a mansioni non a rischio o, se impossibile, astensione anticipata autorizzata dall’Ispettorato territoriale del lavoro; l’indennità è quella della maternità, con l’integrazione dell’art. 64.

    Paternità e congedi

    Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi pagati al 100% dall’INPS (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, anche non consecutivi. L’art. 20, comma 7, del CCNL aggiunge permessi per la nascita, gli affidi e le adozioni, retribuiti per un minimo di 2 giorni, al netto di quelli di legge.

    Il congedo parentale è di 6 mesi per ciascun genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3), fino ai 14 anni del figlio dal 1° gennaio 2026; l’INPS indennizza al 30%, con l’80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni. Il lavoratore deve preavvisare l’azienda per iscritto almeno 15 giorni prima (art. 64, c. 6). Il congedo per la malattia del figlio spetta fino ai 14 anni, per 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni (dal 1° gennaio 2026).

    Divieto di licenziamento

    Dall’inizio della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino il licenziamento è vietato (art. 54 D.Lgs. 151/2001), salvo le ipotesi tassative previste dalla legge, come la colpa grave.

    Le dimissioni presentate nel periodo di tutela devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro per essere valide (art. 55 D.Lgs. 151/2001), a tutela contro dimissioni non spontanee.

    Casi pratici

    Tizio – Padre autista con 10 giorni paternità
    Tizio è autista, padre di un neonato. Ha 10 giorni lavorativi di congedo di paternità al 100% a carico dell’INPS, più almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita previsti dall’art. 20 c. 7 del CCNL: 12 giorni di assenza senza usare le ferie.
    Caia – Autista in gravidanza spostata in ufficio
    Caia è autista, scopre di essere incinta. Il medico competente valuta i rischi (guida, vibrazioni). Viene spostata a mansioni d’ufficio (back office) senza riduzione della retribuzione e resta operativa fino al congedo obbligatorio; per i primi 5 mesi di assenza l’azienda integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale (art. 64).
    Sempronia – Mulettista con astensione anticipata
    Sempronia è mulettista al 4° livello, in gravidanza. Non esistono mansioni alternative non a rischio: l’Ispettorato territoriale del lavoro autorizza l’astensione anticipata. L’azienda integra l’indennità fino alla retribuzione intera per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6°.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una lavoratrice della logistica?
    5 mesi obbligatori (2+3 o 1+4). L’INPS paga l’80%; per l’art. 64 del CCNL l’azienda integra fino all’intera retribuzione globale per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese, e conserva il posto per 8 mesi.
    Sono autista incinta: come funziona?
    Il medico competente valuta i rischi (guida, vibrazioni, postura). Se possibile: spostamento a mansioni non a rischio senza riduzione della retribuzione. Se non possibile: astensione anticipata autorizzata dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
    Posso fare la magazziniera incinta?
    Solo per mansioni non vietate: la movimentazione manuale dei carichi, il muletto per le vibrazioni e il lavoro notturno (fino a 1 anno del bambino) sono vietati o limitati dal D.Lgs. 151/2001. Se mancano mansioni alternative, l’Ispettorato può autorizzare l’astensione anticipata.
    Il padre quanti giorni ha?
    10 giorni lavorativi di paternità obbligatoria al 100% INPS, fruibili da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, anche frazionati, più almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita (art. 20, c. 7 CCNL). Sono autonomi rispetto al congedo parentale.
    Come funziona il congedo parentale?
    6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3), fino ai 14 anni del figlio dal 1° gennaio 2026; indennità INPS 30%, con 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni. Il CCNL chiede un preavviso scritto di 15 giorni.
    Posso essere licenziata in gravidanza?
    No: il licenziamento è vietato dall’inizio della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino, salvo ipotesi tassative come la colpa grave. Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 99 TUE – Esecuzione d’ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    Art. 99 TUE – Esecuzione d’ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    Art. 99 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esecuzione d’ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

  • Art. 53 D.Lgs. 346/1990 – Altre violazioni

    Art. 53 D.Lgs. 346/1990 – Altre violazioni

    Art. 53 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Altre violazioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all’ottanta (1) per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta (2) per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000 (3), del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell’ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. […] (4) Note: (1) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (3) Le parole “euro 250 a euro 2000” sono state sostituite alle precedenti “lire cinquecentomila a lire quattro milioni” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 3), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo soppresso dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 4), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

  • Art. 98 TUE – Procedimento penale

    Art. 98 TUE – Procedimento penale

    Art. 98 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Procedimento penale

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 23) 1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali. 2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

  • CCNL Logistica: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Per i lavoratori non in prova il CCNL Logistica (art. 63) conserva il posto 245 giorni di calendario con anzianità fino a 5 anni e 365 oltre. L’azienda integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale per 3 mesi (5 oltre i 5 anni di servizio) e alla metà per i 5 mesi seguenti (7 oltre i 5 anni); per le malattie particolarmente gravi l’intera retribuzione per 18 mesi. Per gli autisti la malattia richiede comunicazione tempestiva all’azienda per riprogrammazione carichi e veicoli.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico in malattia (art. 63 CCNL, personale delle imprese di autotrasporto, spedizione e logistica)
    Anzianità Conservazione del posto Retribuzione globale intera Metà della retribuzione Arco di computo
    Fino a 5 anni 245 giorni di calendario 3 mesi altri 5 mesi 24 mesi
    Oltre 5 anni 365 giorni di calendario 5 mesi altri 7 mesi 30 mesi
    Malattie particolarmente gravi (circolare INPS 95/2016) escluse dal cumulo del comporto 18 mesi – –

    Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, art. 63. Per le imprese della parte speciale sezione seconda (magazzini generali, depositi per conto terzi) l’art. 77 prevede invece 15 mesi di conservazione del posto in 30 mesi, con l’intera retribuzione di fatto netta per 6 mesi e la metà per altri 6.

    Il comporto: conservazione del posto

    I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 245 giorni di calendario se hanno fino a 5 anni di anzianità e per 365 giorni se ne hanno oltre 5 (art. 63, c. 7). Si sommano tutti i periodi di malattia in un arco di 24 mesi (fino a 5 anni di anzianità) o di 30 mesi (oltre 5 anni), consecutivi e immediatamente precedenti il momento considerato; il periodo di prova e le malattie particolarmente gravi di cui alla circolare INPS 7 giugno 2016 n. 95 non si computano (c. 8). Superato il comporto, su richiesta scritta entro il secondo giorno lavorativo successivo, spetta un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, che non conta ai fini dell’anzianità (c. 9). Se l’azienda licenzia alla scadenza, paga il trattamento di licenziamento compresa l’indennità sostitutiva del preavviso (c. 10); in alternativa il lavoratore può dimettersi con diritto al solo TFR (c. 11).

    Retribuzione durante la malattia

    L’azienda integra l’indennità INPS, senza cumularsi con essa, fino a questo trattamento complessivo (c. 12-13):

    • anzianità fino a 5 anni: intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e metà per altri 5 mesi;
    • anzianità oltre 5 anni: intera retribuzione per 5 mesi e metà per altri 7 mesi;
    • malattie particolarmente gravi: intera retribuzione globale mensile per 18 mesi.

    La quota di integrazione si calcola sulle voci dell’art. 61 (minimo, scatti, altri aumenti, premi di operosità e le altre voci elencate), aumentate figurativamente dell’incidenza contributiva a carico del dipendente (c. 14). L’azienda anticipa l’intero trattamento mantenendo distinte indennità e integrazione. Per i contratti a termine le regole valgono nei limiti della scadenza del contratto (c. 16).

    Obblighi del lavoratore

    In caso di malattia il lavoratore deve (art. 63):

    • comunicare l’assenza entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno; per il personale viaggiante e per chi è in turni continui avvicendati almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio, indicando la prognosi non oltre la giornata di rilascio del certificato;
    • inviare o consegnare il certificato entro il secondo giorno successivo al rilascio (se cade di domenica o festivo, il primo giorno non festivo seguente); la prosecuzione va comunicata e certificata allo stesso modo;
    • comunicare il luogo di reperibilità se diverso dal domicilio e rendersi reperibile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, anche non lavorativo.

    La violazione degli obblighi di comunicazione può portare alla procedura disciplinare dell’art. 32. Per gli autisti la comunicazione anticipata consente di riprogrammare carichi e veicoli.

    Infortunio sul lavoro

    Sono infortuni quelli indennizzabili dall’INAIL; il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche lieve. Il posto è conservato per tutto il periodo in cui l’INAIL corrisponde l’indennità per inabilità temporanea e l’azienda riconosce lo stesso trattamento complessivo della malattia (c. 12, art. 63 lett. B, punto 5 bis). L’assenza per infortunio non si computa nel comporto della malattia (lett. B, punto 6). L’infortunio in itinere è indennizzato dall’INAIL come infortunio sul lavoro, secondo le regole generali.

    Casi pratici

    Tizio – Autista con influenza
    Tizio, autista con 4 anni di anzianità, si ammala sette giorni. Avvisa l’azienda almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio, invia il certificato entro il secondo giorno e resta reperibile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Rientra nei 3 mesi a retribuzione intera: l’azienda integra l’indennità INPS fino alla retribuzione globale.
    Caia – Mulettista infortunata
    Caia si fa male con il muletto in magazzino: è infortunio sul lavoro. Il posto è conservato per tutto il periodo di indennizzo INAIL, l’azienda riconosce il trattamento dell’art. 63 e l’assenza non si somma ai giorni di malattia del comporto.
    Sempronio – Malattie ripetute
    Sempronio, con 7 anni di anzianità, ha sommato 340 giorni di malattia negli ultimi 30 mesi. Il comporto è di 365 giorni: gliene restano 25. Oltre quel limite può chiedere l’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, altrimenti l’azienda può licenziarlo pagando anche l’indennità sostitutiva del preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Logistica?
    245 giorni di calendario se l’anzianità non supera i 5 anni, 365 se è superiore, sommando le malattie in un arco di 24 o 30 mesi (art. 63). Le malattie particolarmente gravi non si cumulano nel comporto.
    Come comunico la malattia se sono autista?
    Almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato, indicando la prognosi non oltre la giornata di rilascio del certificato; per gli altri lavoratori entro le prime due ore dall’inizio dell’orario (art. 63).
    La malattia è pagata al 100%?
    Per 3 mesi con anzianità fino a 5 anni (5 mesi oltre), l’azienda integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale mensile; poi al 50% per altri 5 mesi (7 oltre i 5 anni). Per le malattie particolarmente gravi l’intera retribuzione per 18 mesi.
    Come funziona l’infortunio sul lavoro?
    L’indennità è dell’INAIL e l’azienda riconosce lo stesso trattamento complessivo della malattia per tutto il periodo di indennizzo; l’assenza non si computa nel comporto della malattia.
    Quali sono le fasce di reperibilità?
    Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ogni giorno compresi domeniche e festivi. L’assenza ingiustificata alla visita comporta provvedimenti economici previsti dalla legge.
    Dopo il comporto posso essere licenziato?
    Sì: superati i periodi di conservazione del posto l’azienda può risolvere il rapporto pagando il trattamento di licenziamento, indennità di preavviso compresa; su richiesta scritta il lavoratore può avere prima un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi (art. 63).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 97 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 97 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 97 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sospensione dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 22) 1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione. (1) 3. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell’ufficio di cui al comma 1, assicura l’intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dell’ordine di sospensione. 4. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 51 D.Lgs. 346/1990 – Infedeltà della dichiarazione

    Art. 51 D.Lgs. 346/1990 – Infedeltà della dichiarazione

    Art. 51 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Infedeltà della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’ottanta (1) per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000 (2). La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari (3), ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio. Note: (1) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “euro 250 a euro 1000” sono state sostituite alle precedenti “lire cinquecentomila a lire due milioni” dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (3) Le parole “di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari” sono state sostituite alle precedenti “di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili” dall’art. 1, comma 1, lett. tt), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 96 TUE – Accertamento delle violazioni

    Art. 96 TUE – Accertamento delle violazioni

    Art. 96 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Accertamento delle violazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 21) 1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

  • Art. 108 L. Fall. – Poteri del giudice delegato

    Art. 108 L. Fall. – Poteri del giudice delegato

    Art. 108 L. Fall. – Poteri del giudice delegato

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

    Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, , una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 50 D.Lgs. 346/1990 – Omissione della dichiarazione

    Art. 50 D.Lgs. 346/1990 – Omissione della dichiarazione

    Art. 50 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Omissione della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi (1) per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000 (2). Se la dichiarazione è pre- sentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque (3) per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. (4) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. (4) Note: (1) Le parole “pari al centoventi” sono state sostituite alle precedenti “dal centoventi al duecentoquaranta” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “da euro 250 a euro 1.000” sono state sostituite alle precedenti “da lire cinquecentomila a lire due milioni“ dall’art. 28,, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016. (3) Le parole “del quarantacinque” sono state sostituite alle precedenti “dal sessanta al centoventi” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo inserito dall’art. 28, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016.

  • Art. 49 D.Lgs. 346/1990 – Notificazioni

    Art. 49 D.Lgs. 346/1990 – Notificazioni

    Art. 49 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Notificazioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell’Agenzia delle entrate (1) o da messi comunali o di conciliazione. Note: (1) Le parole “uffici dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “uffici del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. CAPO VIII – Sanzioni

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.