Autore: Andrea Marton

  • Art. 181 TUEL – Articolo 181

    Art. 181 TUEL – Articolo 181

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.

    2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

    3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell’amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell’ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità , non superiori ai quindici giorni lavorativi . 83

  • Art. 55 octies TUPI – Articolo

    Art. 55 octies TUPI – Articolo

    Art. 55 octies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità. ))

  • Art. 140 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 140 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 140 L. Fall. – Gli effetti della riapertura

    Gli effetti della riapertura

  • Art. 72 Cont. Trib. – controversie pendenti CTP/CTR

    Art. 72 Cont. Trib. – controversie pendenti CTP/CTR

    Art. 72 Cont. Trib. – Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d’insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell’atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all’articolo 32, comma 1. 1 bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un’anzianità di servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all’articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all’udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.

    2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle corti di giustizia tributaria di primo grado entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

    3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

    4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.

    5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1.

  • Art. 15 Codice della Navigazione – Ministro competente

    Art. 15 Codice della Navigazione – Ministro competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 180 TUEL – Articolo 180

    Art. 180 TUEL – Articolo 180

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.

    2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 210.

    3. 3. L’ordinativo d’incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: a) l’indicazione del debitore; b) l’ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti … da trasferimenti o da prestiti; e) l’indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o competenza; f) la codifica di bilancio; g) il numero progressivo; h) l’esercizio finanziario e la data di emissione; h-bis) la codifica SIOPE di cui all’ art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ; h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

    4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell’ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente, richiedendo la regolarizzazione. L’ente procede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.

    4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo.

    4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

    4-quater. È vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

    4-quinquies. Gli ordinativi d’incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e la successiva emissione nell’esercizio successivo in conto residui.

    4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all’ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

  • Art. 242 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 242 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 242 L. Fall. – Disposizione generale

    Disposizione generale

  • Art. 60 ter TUPI – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo de

    Art. 60 ter TUPI – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo de

    Art. 60 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente. ((116))

  • Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revis

    Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revis

    Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

    2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono […] essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

    3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

  • Art. 6 bis TUPI – Misure in materia di organizzazione e razional

    Art. 6 bis TUPI – Misure in materia di organizzazione e razional

    Art. 6 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni)

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale ((…)) .

    2. ((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.))

    3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .

  • Art. 1 Codice della Navigazione – Fonti del diritto della navigazione

    Art. 1 Codice della Navigazione – Fonti del diritto della navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

  • Art. 19 TUPI – Articolo 19

    Art. 19 TUPI – Articolo 19

    Art. 19 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 19

    In vigore dal 9/5/2001

    Incarichi di funzioni dirigenziali ( Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall' art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998 )

    1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' articolo 2103 del codice civile . (65)

    1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

    1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 .

    2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo

    24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell' articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell' articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. (42) (65)

    3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma

    6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma

    6. (65) (90) (114) (124)

    4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo

    7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). (65)

    5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 . I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma

    6. (65) (91) (105) (106) (119)

    5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo

    7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.

    509. (48) (61) (70) (71) (80) (90) (89) (97) (105)(117)(118) (119) (122) (129) (132) (138) ((141))

    6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

    6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

    2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. (90)

    7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145 .

    8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40)

    9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

    10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

    11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

    12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 .

    12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.