Art. 41 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riscossione coattiva e prescrizione
In vigore dal 01/01/1991
1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali (1). Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell’ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall’art. 27. 2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Note: (1) Le parole “in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali” sono state sostituite alle precedenti “del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43” dall’art. 1, comma 1, lett. oo), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.


