Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 41 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione coattiva e prescrizione

    Art. 41 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione coattiva e prescrizione

    Art. 41 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riscossione coattiva e prescrizione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali (1). Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell’ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall’art. 27. 2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Note: (1) Le parole “in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali” sono state sostituite alle precedenti “del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43” dall’art. 1, comma 1, lett. oo), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 88 TUE – Deroghe

    Art. 88 TUE – Deroghe

    Art. 88 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deroghe

    In vigore dal 30/06/2003

    12) 1. Possono essere concesse deroghe all’osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 89-93 69 2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

  • Art. 146 TUEL – Norma finale

    Art. 146 TUEL – Articolo 146

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

    2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

  • Art. 40 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 40 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 40 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riscossione in pendenza di giudizio

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva. 2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 37, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l’intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell’art. 37; se l’imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria (1) è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. 4. […] (2) Note: (1) Le parole “corte di giustizia tributaria” sono state sostituite alle precedenti “Commissione tributaria” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. nn), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d’appello o dell’ultima decisione non impugnata.“.

  • Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato

    Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato

    Art. 448 c.c. – Cessazione per morte dell’obbligato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

  • Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile

    Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile

    Art. 449 c.c. – Registri dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

  • Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile

    Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile

    Art. 450 c.c. – Pubblicità dei registri dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I registri dello stato civile sono pubblici.

    Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

    Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

  • Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile

    Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile

    Art. 451 c.c. – Forza probatoria degli atti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

    Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

    Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

  • Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    Art. 452 c.c. – Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

    In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

  • Articolo 455 Codice Civile: Efficacia della sentenza di rettificazione

    Articolo 455 Codice Civile: Efficacia della sentenza di rettificazione

    Art. 455 c.c. – Efficacia della sentenza di rettificazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

  • Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Art. 445 c.c. – Decorrenza degli alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

  • Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Art. 446 c.c. – Assegno provvisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Finchè non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.112a

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