Autore: Andrea Marton

  • Art. 151 CPI – Deposito della domanda internazionale

    Art. 151 CPI – Deposito della domanda internazionale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 .

    2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

    3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 , e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e

    2. Nota all’art. 151: – Il testo dell’art. 10 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 , recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1978, n. 156, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 10 (Ufficio ricevente). – La domanda internazionale deve essere depositata presso l’ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d’esecuzione.».

  • Art. 197 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 197 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 197 L. Fall. – Provvedimento di liquidazione

    Provvedimento di liquidazione

  • Art. 233 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 233 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 233 L. Fall. – Mercato di voto

    Mercato di voto

  • Art. 144 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 144 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 144 L. Fall. – Esdebitazione per i crediti concorsuali non

    Esdebitazione per i crediti concorsuali non

  • Art. 41 Imp. Reg. – liquidazione dell’imposta

    Art. 41 Imp. Reg. – liquidazione dell’imposta

    Art. 41 Imp. Reg. – Liquidazione dell’imposta

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonchè da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

    2. L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. 2 bis. L’ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata nonchè della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

  • Art. 45 Imp. Reg. – concessioni e atti con amministrazioni dello

    Art. 45 Imp. Reg. – concessioni e atti con amministrazioni dello

    Art. 45 Imp. Reg. – Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all’art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

  • Art. 50 Imp. Reg. – atti societari e di consorzi

    Art. 50 Imp. Reg. – atti societari e di consorzi

    Art. 50 Imp. Reg. – Atti ed operazioni concernenti società, enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milionie dell’1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

  • Art. 182 quinquies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 quinquies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Quinquies L. Fall. – Disposizioni in tema di finanziamento e di

    Disposizioni in tema di finanziamento e di

  • Art. 66 Imp. Reg. – divieto di rilascio di documenti relativi ad

    Art. 66 Imp. Reg. – divieto di rilascio di documenti relativi ad

    Art. 66 Imp. Reg. – Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell’art. 65; c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) alle copie degli atti occorrenti per l’approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

    3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull’originale, sulla copia o sull’estratto rilasciati prima della registrazione l’indicazione dell’uso.

  • Art. 193 TUF – Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri…

    Art. 193 TUF – Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri…

    Art. 193 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell’organo di controllo , dei revisori legali e delle società di revisione legale

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

    1-bis. (73) 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni. 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)

    1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)

    1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

    1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    1-sexies. Al soggetto di cui all’articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l’avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, ((121, comma 1)) , e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.(73) 2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1. 2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila. 2.4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

    2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 25 .

    3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica: (61) (84) a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti ((dall’articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 2)) ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .

    3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico.

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.

  • Art. 151 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 151 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 151 L. Fall. – Fallimento di società a responsabilità

    Fallimento di società a responsabilità

  • Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

    Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

    Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.