Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’inte

    Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’inte

    Art. 428 c.c. – Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

    L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

    L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

    Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

  • Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 c.c. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    In vigore

    Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)

  • Art. 430 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 430 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 430 c.c. – Pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’art. 423.

  • Art. 431 c.c.: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Art. 431 c.c.: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Art. 431 c.c. – Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

    Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Art. 432 c.c. – Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

    Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

    Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

  • Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Art. 433 c.c. – Persone obbligate. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Persone obbligate.

    All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

    1) il coniuge;

    2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

    4) i generi e le nuore;

    5) il suocero e la suocera;

    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

  • Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 c.c. – Cessazione dell’obbligo tra affini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

    1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

    2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

  • Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato

    Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato

    Art. 436 c.c. – Obbligo tra adottante e adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Obbligo tra adottante e adottato.

    Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori …

    di lui.

  • Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    In vigore

    Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.

  • Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 c.c. – Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.

  • Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c. – Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

  • Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 c.c. – Pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.