Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    In vigore

    Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.

  • Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 c.c. – Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.

  • Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c. – Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

  • Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 c.c. – Pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

  • Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’i

    Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’i

    Art. 424 c.c. – Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

    Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

    Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408 .

  • Articolo 407 Codice Civile: Procedimento

    Articolo 407 Codice Civile: Procedimento

    Art. 407 c.c. Procedimento

    In vigore

    Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

  • Art. 408 Codice Civile: Scelta dell’amministratore di sostegno

    Art. 408 Codice Civile: Scelta dell’amministratore di sostegno

    Art. 408 c.c. Scelta dell’amministratore di sostegno

    In vigore

    La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

  • Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Art. 409 c.c. – Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

    Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

    Spiegazione

    Disciplina gli effetti dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. Può comunque compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma che esprime la natura ‘su misura’ e residuale della misura (art. 404): la capacità resta la regola, l’incapacità l’eccezione limitata agli atti indicati nel decreto del giudice. È la differenza di fondo con l’interdizione, che priva in via generale della capacità.

    Esempio pratico

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno limitata agli atti patrimoniali rilevanti può comunque fare la spesa, prelevare piccole somme e gestire la quotidianità da solo.

    Domande frequenti

    Chi ha un amministratore di sostegno perde la capacità?

    No: la conserva per tutti gli atti non riservati all’amministratore e per quelli della vita quotidiana.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 c.c. Doveri dell’amministratore di sostegno

    In vigore

    Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

  • Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Art. 411 c.c. – Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 .

    All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

    Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

    Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

  • Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 c.c. – Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

    Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

    Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

  • Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 c.c. Revoca dell’amministrazione di sostegno

    In vigore

    Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.