Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 ter TUPI – Linee di indirizzo per la pianificazione dei f

    Art. 6 ter TUPI – Linee di indirizzo per la pianificazione dei f

    Art. 6 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale)

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, ((competenze e capacità del personale)) da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti)) .

    2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo

    60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 . Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

    4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

    5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

    6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma

    1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma

    3. ((114))

  • Art. 165 CPI – Dichiarazione del costitutore

    Art. 165 CPI – Dichiarazione del costitutore

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma; b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa; d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito; e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

  • Art. 187 quinquies TUF – (Responsabilità dell’ente)

    Art. 187 quinquies TUF – (Responsabilità dell’ente)

    Art. 187 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Responsabilità dell’ente)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’ articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 :)) a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

    2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

    3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

    4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 , 7 , 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. (12)

  • Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e

    Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e

    Art. 279 c.c. – Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Responsabilità per il mantenimento e l’educazione.

    In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.

    .

    L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

    L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale .

  • Art. 175 CPI – Deposito delle osservazioni dei terzi

    Art. 175 CPI – Deposito delle osservazioni dei terzi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

    2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

    3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

  • Art. 34 D.Lgs. 33/2013 – [Abrogato]

    Art. 34 D.Lgs. 33/2013 – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 165 TUF – Articolo abrogato

    Art. 165 TUF – Articolo abrogato

    Art. 165 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

  • Art. 148 CPI – Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

    Art. 148 CPI – Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile; b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi; c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma

    4-bis. 1-bis. L’irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica; d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione; e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti … . e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.

    3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del comma

    1. 4. Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l’indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio , salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda. 4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione

    5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio.

    5-bis. L’Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

  • Art. 32 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

    Art. 32 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

    2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati … e il relativo andamento nel tempo; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Art. 124 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 124 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 124 L. Fall. – Proposta di concordato

    Proposta di concordato

  • Art. 204 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 204 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 204 L. Fall. – Commissario liquidatore

    Commissario liquidatore

  • Art. 236 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 L. Fall. – Concordato preventivo e, accordo di

    Concordato preventivo e, accordo di