Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del Regolamento europeo. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20 del presente decreto o di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 1 bis. La Consob vigila sull’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonchè dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20-bis. 1 ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.

    2. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento euro- peo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di: a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio. 3 bis. Nell’esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di: a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.

    4. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

    5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

    6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l’eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

  • Art. 192 TUF – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

    Art. 192 TUF – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

    Art. 192 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, commi 1, 3 e 6 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall’offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall’offerente se l’offerta fosse stata promossa. .

    2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4 , ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 102, comma 1 e dell’articolo 103, comma 4 ; a-bis) viola le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 3 e 3-bis; a-ter) viola le disposizioni relative all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell’articolo 108, comma 7; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell’articolo

    110. b-bis) viola l’obbligo di cui all’articolo 110, comma

    1-bis. 2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a ((euro cinque milioni)) . (61) (84) ((73)) 2-ter Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)) . (61) (84) ((73))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146 .

  • Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza

    Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza

    Art. 277 c.c. – Effetti della sentenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che dichiara la filiazione …

    produce gli effetti del riconoscimento.

    Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

  • Art. 62 Cont. Trib. – Ricorso per cassazione

    Art. 62 Cont. Trib. – Ricorso per cassazione

    Art. 62 Cont. Trib. – Norme applicabili

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto. 2 bis. Sull’accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

  • Art. 135 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 135 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 135 L. Fall. – Effetti del concordato

    Effetti del concordato

  • Art. 164 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 164 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 164 L. Fall. – Decreti del giudice delegato

    Decreti del giudice delegato

  • Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

    2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

    3. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile; d) l’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l’autorità vigilante; f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile. 3 bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 3 ter. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall’evento che può dar luogo all’apertura della procedura sanzionatoria. 3 quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione.

    4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

    5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

    6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l’audizione anche personale delle parti.

    7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

    8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d’appello al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all’articolo 7, comma 5.

  • Art. 220 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 220 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 220 L. Fall. – Denuncia di creditori inesistenti e altre

    Denuncia di creditori inesistenti e altre

  • Art. 66 D.Lgs. 150/2022 – Vigilanza del Ministero della giustizia

    Art. 66 D.Lgs. 150/2022 – Vigilanza del Ministero della giustizia

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull’attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

    2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’articolo 67, comma 1.

  • Art. 15 Ipot. Cat. – Formalità senza previo pagamento

    Art. 15 Ipot. Cat. – Formalità senza previo pagamento

    Art. 15 Ipot. Cat. – Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell’imposta

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

    2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’art. 14 e procede alla riscossione.

  • Art. 191 TUF – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti fina…

    Art. 191 TUF – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti fina…

    Art. 191 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

    1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.

    3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). ((

    3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall’ articolo 2, lettere a) , c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156 , che commettono una violazione dell’articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma

    1. Si applicano altresì i commi 2 e

    3. ))

    4. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.

    5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.

    6. Se all’osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell’ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.

    7. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

  • Art. 170 ter CPI – (Sanzioni)

    Art. 170 Ter CPI – (Sanzioni)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all’articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

    3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

    4. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’ articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.

    5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .