Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile; d) l’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l’autorità vigilante; f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile. 3 bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 3 ter. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall’evento che può dar luogo all’apertura della procedura sanzionatoria. 3 quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l’audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d’appello al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all’articolo 7, comma 5.

In sintesi

  • Il procedimento sanzionatorio garantisce contraddittorio e diritto di difesa.
  • La contestazione e notificata entro termini decadenziali stabiliti dal regolamento.
  • Contro i provvedimenti sanzionatori e ammesso ricorso alla Corte d'appello.
Indice dei contenuti

Art. 25 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina procedura sanzionatoria e contraddittorio. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Garanzie procedurali

Il procedimento sanzionatorio assicura contraddittorio, accesso agli atti, termine per controdeduzioni, audizione su richiesta. Le contestazioni sono notificate entro termini decadenziali.

Decisione

L'organo decidente valuta gravita, durata, recidiva, condotta successiva e collaborazione. La sanzione e motivata e quantificata in base a parametri normativi.

Operativo / Casi tipici

L'incolpato puo essere assistito da difensore, depositare memorie, produrre perizie. La definizione anticipata (oblazione, settlement Consob) e possibile entro termini e per fattispecie definite.

Effetti

I provvedimenti definitivi sono iscritti nel Registro, comunicati alle autorita di settore e impugnabili in sede giurisdizionale.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 25 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 25 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 25 regola procedura sanzionatoria e contraddittorio nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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