Art. 26 Ter Rev. Leg. – Procedura di segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione lega- le dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all’articolo 26-bis, comma 2.
3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.
Stesso numero, altri codici
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