Art. 397 c.c. – Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.
L’autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.
