Autore: Andrea Marton

  • Art. 187 quinquies TUF – (Responsabilità dell’ente)

    Art. 187 quinquies TUF – (Responsabilità dell’ente)

    Art. 187 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Responsabilità dell’ente)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’ articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 :)) a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

    2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

    3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

    4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 , 7 , 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. (12)

  • Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e

    Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e

    Art. 279 c.c. – Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Responsabilità per il mantenimento e l’educazione.

    In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.

    .

    L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

    L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale .

  • Art. 175 CPI – Deposito delle osservazioni dei terzi

    Art. 175 CPI – Deposito delle osservazioni dei terzi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

    2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

    3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

  • Art. 34 D.Lgs. 33/2013 – [Abrogato]

    Art. 34 D.Lgs. 33/2013 – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 165 TUF – Articolo abrogato

    Art. 165 TUF – Articolo abrogato

    Art. 165 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

  • Art. 148 CPI – Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

    Art. 148 CPI – Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile; b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi; c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma

    4-bis. 1-bis. L’irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica; d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione; e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti … . e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.

    3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del comma

    1. 4. Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l’indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio , salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda. 4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione

    5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio.

    5-bis. L’Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

  • Art. 32 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

    Art. 32 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

    2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati … e il relativo andamento nel tempo; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Art. 124 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 124 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 124 L. Fall. – Proposta di concordato

    Proposta di concordato

  • Art. 204 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 204 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 204 L. Fall. – Commissario liquidatore

    Commissario liquidatore

  • Art. 236 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 L. Fall. – Concordato preventivo e, accordo di

    Concordato preventivo e, accordo di

  • Art. 191 quater TUF – (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizion…

    Art. 191 quater TUF – (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizion…

    Art. 191 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631 )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall’ articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 , delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.))

    2. ((Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.))

    3. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).))

    4. ((Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell’articolo 93.1.))

    5. ((La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall’ articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 , può disporre l’applicazione delle misure di cui all’ articolo 49, paragrafo 4, lettere a) , b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631 , anche in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all’ articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631 , si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.))

    6. ((Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

  • Art. 208 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 208 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 208 L. Fall. – Domande dei creditori e dei terzi

    Domande dei creditori e dei terzi