Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 397 Codice Civile: Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

    Art. 397 Codice Civile: Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

    Art. 397 c.c. – Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

    L’autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.

    Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

  • Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 c.c. – Esonero dall’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

  • Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Art. 384 c.c. – Rimozione e sospensione del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

    Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

  • Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Art. 385 c.c. – Conto finale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

  • Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Art. 386 c.c. Approvazione del conto

    In vigore

    Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

  • Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c. Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    In vigore

    Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

  • Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv

    Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv

    Art. 388 c.c. – Divieto di convenzioni (prima che sia decorso un anno dall’approvazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    del conto).

    Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela.

    La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Art. 389 c.c. – Registro delle tutele

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

    Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

  • Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Art. 390 c.c. Emancipazione di diritto

    In vigore

    Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

  • Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato

    Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato

    Art. 392 c.c. Curatore dell’emancipato

    In vigore

    Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

  • Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore

    Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore

    Art. 393 c.c. – Incapacità o rimozione del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

  • Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 c.c. – Cauzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità.

    Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.