- Le domande non sono ricevibili se manca identificazione del richiedente, riproduzione del marchio nei primi depositi o pagamento dei diritti per i brevetti.
- L'UIBM invita il richiedente a integrare la documentazione mancante entro due mesi dalla comunicazione, con diritto di mora in caso di tardività.
- Il rispetto del termine consente di mantenere la data di deposito originaria; in caso di integrazione tardiva, la data slitta al momento dell'integrazione.
- La disciplina bilancia rigore formale e tutela del richiedente, evitando preclusioni automatiche su irregolarità sanabili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 148 CPI — Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile; b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi; c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma
4-bis. 1-bis. L’irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica; d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione; e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti … . e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del comma
1. 4. Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l’indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio , salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda. 4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio.
5-bis. L’Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.
Commento
L'articolo 148 disciplina la ricevibilità e l'integrazione delle domande di brevetto, registrazione e rinnovazione depositate presso l'UIBM. La norma costituisce un filtro essenziale di primo livello, distinguendo tra carenze così gravi da rendere la domanda non ricevibile e irregolarità sanabili tramite integrazione, in un'ottica che combina rigore amministrativo e tutela del richiedente.
Le cause di non ricevibilità
La domanda non è ricevibile in tre ipotesi tipiche: se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile, se nei marchi di primo deposito manca la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti e servizi, se per i brevetti non sono stati pagati i diritti di deposito nei termini. Le tre cause individuano vizi insanabili che impediscono l'attivazione stessa del procedimento: senza un richiedente identificabile non c'è soggetto cui imputare la titolarità del diritto, senza riproduzione del marchio non c'è oggetto da registrare, senza pagamento manca il presupposto formale del deposito brevettuale.
La dichiarazione di irricevibilità
L'irricevibilità, salvo quanto previsto per le carenze formali sanabili, è dichiarata dall'UIBM. La dichiarazione costituisce provvedimento amministrativo impugnabile davanti alla Commissione dei ricorsi secondo le regole dell'articolo 136 e seguenti. Il richiedente può quindi contestare la valutazione dell'UIBM sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ricevibilità, ottenendo eventuale riconoscimento della validità del deposito.
L'invito all'integrazione
L'UIBM invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni entro il termine di due mesi dalla comunicazione, soggette a diritto di mora in caso di pagamento tardivo. La regola identifica una serie di carenze documentali tipiche: documenti assimilabili alla descrizione mancanti, parti della descrizione o disegni omessi, riferimenti a domande anteriori incompleti, esemplari delle descrizioni per varietà vegetali, riproduzioni grafiche o fotografiche per disegni e modelli, identificazione delle topografie, prova del pagamento dei diritti, indicazione del domicilio o del mandatario abilitato.
L'effetto sulla data di deposito
Se il richiedente ottempera all'invito entro il termine o provvede spontaneamente, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella di ricevimento dell'integrazione, e ne dà comunicazione al richiedente. La scelta è significativa: la data di deposito originaria si conserva solo per le carenze meramente formali, mentre per le integrazioni sostanziali la data viene posticipata. Il principio è coerente con la natura della data di deposito come momento in cui il sistema riceve effettivamente l'informazione completa che attribuisce diritti.
Equilibrio tra rigore e tutela
La disciplina dell'articolo 148 riflette un equilibrio meditato: rigore sui requisiti essenziali, flessibilità sui vizi sanabili. Il richiedente che presenta una domanda incompleta non viene escluso definitivamente dal sistema, ma è invitato a completare il proprio deposito. La conseguenza sulla data di deposito è proporzionata alla gravità della carenza: integrazioni tardive comportano slittamento della priorità, salvaguardia delle informazioni già fornite quando completa. Il sistema favorisce così l'accesso al sistema IP riducendo gli ostacoli formali ma mantenendo l'integrità sostanziale del procedimento amministrativo.
Domande frequenti
Quando una domanda non è ricevibile?
Quando il richiedente non è identificabile o raggiungibile, quando manca la riproduzione del marchio o l'elenco di prodotti nei primi depositi di marchio, quando per i brevetti non sono stati pagati i diritti di deposito nei termini stabiliti.
Cosa succede se manca un documento essenziale?
L'UIBM invita il richiedente a integrare la documentazione entro due mesi dalla comunicazione. Il rispetto del termine consente la regolarizzazione del deposito. Il pagamento tardivo dei diritti comporta diritto di mora aggiuntivo.
L'integrazione modifica la data di deposito?
Sì, se l'integrazione riguarda elementi sostanziali, la nuova data di deposito è quella di ricevimento dell'integrazione. La regola tutela l'oggettività del sistema priorità, riconoscendo come data effettiva quella della documentazione completa.
Vedi anche