- Persone fisiche e giuridiche italiane o con domicilio in Italia possono depositare domande internazionali di brevetto presso l'UIBM come ufficio ricevente PCT.
- L'UIBM opera ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970.
- La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'EPO o presso l'OMPI di Ginevra come uffici riceventi.
- Il sistema PCT consente di iniziare con un unico deposito la procedura per ottenere protezione brevettuale in numerosi Paesi del mondo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 151 CPI — Deposito della domanda internazionale
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 .
2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 , e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e
2. Nota all’art. 151: – Il testo dell’art. 10 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 , recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1978, n. 156, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 10 (Ufficio ricevente). – La domanda internazionale deve essere depositata presso l’ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d’esecuzione.».
Commento
L'articolo 151 disciplina il deposito della domanda internazionale di brevetto presso l'UIBM, configurandolo come ufficio ricevente ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). La norma offre agli operatori italiani uno strumento essenziale per il deposito brevettuale internazionale: un unico deposito che attiva un sistema centralizzato di esame preliminare e che consente di pianificare in tempi lunghi l'estensione effettiva nei singoli Paesi.
I soggetti legittimati al deposito
Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali presso l'UIBM. La duplice condizione (cittadinanza/sede legale o domicilio) riflette le regole PCT sulla legittimazione al deposito presso un ufficio ricevente: gli interessati possono accedere al sistema utilizzando l'ufficio nazionale del proprio collegamento territoriale o di cittadinanza, con la garanzia di poter operare nella lingua e secondo le procedure familiari.
La funzione di ufficio ricevente
L'UIBM agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970. La nota all'articolo richiama il contenuto del Trattato, che prevede che la domanda internazionale sia depositata presso un ufficio ricevente prescritto. L'UIBM controlla e tratta la domanda secondo le regole del Trattato e del relativo regolamento di esecuzione, svolgendo funzioni di verifica formale prima della trasmissione agli organi internazionali.
Le alternative di deposito
La domanda può essere depositata anche presso l'EPO nella sua qualità di ufficio ricevente ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo, e presso l'OMPI di Ginevra quale ufficio ricevente. La pluralità di canali offre flessibilità: chi opera prevalentemente in Europa può preferire l'EPO, chi punta su una strategia globale può scegliere l'OMPI direttamente. Il deposito presso l'UIBM resta tuttavia una scelta familiare e accessibile per gli operatori italiani, con il vantaggio della lingua e della prossimità geografica.
La determinazione della data di deposito
La data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato PCT. La regola riflette il principio generale del sistema PCT: la data di deposito è uniformemente determinata su scala internazionale, indipendentemente dall'ufficio ricevente prescelto, secondo criteri stabiliti dal Trattato. Il riconoscimento della data è essenziale perché determina la priorità per l'estensione successiva nei singoli Paesi designati.
Il valore strategico del PCT
Il sistema PCT è uno degli strumenti più sofisticati di pianificazione brevettuale internazionale. Consente al richiedente di iniziare con un unico deposito una procedura che, attraverso fasi successive, può estendersi a oltre 150 Stati contraenti del Trattato. La fase internazionale comprende ricerca di anteriorità e, se richiesto, esame preliminare internazionale, fornendo al richiedente informazioni cruciali per decidere in quali Stati conviene effettivamente investire nel proseguire la procedura nazionale. L'UIBM, come ufficio ricevente, è il primo punto di accesso italiano a questo sistema globale.
Domande frequenti
Cos'è una domanda internazionale di brevetto PCT?
Una domanda depositata secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, che permette con un unico atto di iniziare la procedura per ottenere protezione brevettuale in oltre 150 Stati contraenti, attraverso una fase internazionale centralizzata.
Chi può depositare una domanda PCT presso l'UIBM?
Persone fisiche e giuridiche italiane e quelle con domicilio o sede in Italia. I soggetti privi di tali collegamenti devono utilizzare uffici riceventi alternativi previsti dal Trattato, come l'OMPI di Ginevra o un altro ufficio nazionale di loro collegamento.
Dove si può depositare una domanda PCT in alternativa all'UIBM?
Presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella sua qualità di ufficio ricevente, o presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra. La scelta dipende dalle preferenze strategiche e operative del richiedente.
Vedi anche