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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tutte le domande, istanze, atti e ricorsi del CPI sono depositati presso l'UIBM, le Camere di commercio e gli uffici individuati con decreto ministeriale.
  • Il deposito telematico tramite identità digitale dell'utente esonera dall'apposizione della firma digitale sui documenti.
  • Gli impiegati dell'UIBM non possono chiedere brevetti né esserne cessionari fino a due anni dalla cessazione del servizio.
  • L'identificazione digitale e la conservazione degli originali da parte degli enti riceventi assicurano tracciabilità e segreto d'ufficio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 CPI — Deposito delle domande e delle istanze

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione dell’avvenuto deposito , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d’ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito .

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza del segreto d’ufficio. 2-bis. L’accesso al sistema di deposito telematico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l’identità digitale dell’utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell’articolo

201. 3-ter. Salvo quanto previsto dall’ articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l’obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell’interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.

3-quater. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell’atto o di avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l’affissione nell’Albo.

Commento

L'articolo 147 disciplina le modalità di deposito delle domande, istanze e atti previsti dal codice della proprietà industriale presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e gli altri uffici abilitati. La norma costituisce il punto di accesso al sistema amministrativo IP italiano, fornendo regole essenziali per la presentazione formale di tutti gli atti, dalla domanda di brevetto al ricorso contro un provvedimento UIBM.

L'ampia rete di uffici riceventi

Le domande e gli atti possono essere depositati presso l'UIBM, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto ministeriale. La pluralità degli uffici riceventi facilita l'accesso al sistema, consentendo agli operatori di rivolgersi all'ufficio più prossimo senza dover necessariamente raggiungere la sede centrale. Le Camere di commercio costituiscono punto di riferimento naturale per le imprese del territorio, offrendo competenze amministrative diffuse.

Le modalità di deposito e i regolamenti attuativi

Con decreto ministeriale sono determinate le modalità di deposito, anche mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. La regola apre la strada al deposito telematico, che ha progressivamente sostituito le forme tradizionali. Il riferimento al codice dell'amministrazione digitale garantisce coerenza con i principi generali di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Gli uffici riceventi rilasciano l'attestazione di avvenuto deposito, conservano gli originali e li trasmettono all'UIBM solo su richiesta, salvo che si tratti di domande di brevetto, per cui la trasmissione è automatica.

Il segreto d'ufficio

Gli uffici o enti abilitati a ricevere depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio. La regola è essenziale: le domande di brevetto e di registrazione contengono spesso informazioni di valore commerciale strategico, la cui prematura divulgazione potrebbe pregiudicare i diritti del richiedente. Il segreto opera fino al momento in cui il codice prevede la pubblicazione della domanda, secondo i termini specifici per ciascun tipo di privativa.

Il deposito telematico e l'identità digitale

L'accesso al sistema di deposito telematico dell'UIBM è consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente, e in tal caso si può non apporre la firma digitale sui documenti depositati. La regola semplifica significativamente il processo: l'identificazione iniziale tramite SPID, CIE o credenziali equivalenti sostituisce la firma digitale sui singoli documenti, riducendo gli oneri formali a carico dei richiedenti senza compromettere la sicurezza giuridica del deposito.

L'incompatibilità degli impiegati UIBM

Non possono, né direttamente né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'UIBM, se non dopo due anni dalla cessazione del servizio. L'incompatibilità tutela l'integrità del sistema: chi opera all'interno dell'ufficio non può sfruttare a fini personali le informazioni privilegiate cui ha accesso, evitando conflitti di interesse anche potenziali. Il periodo biennale di raffreddamento riduce ulteriormente i rischi di abuso, coerentemente con principi di anticorruzione consolidati nell'ordinamento.

Domande frequenti

Dove si possono depositare le domande di brevetto o marchio?

Presso l'UIBM, le Camere di commercio e gli altri uffici individuati con decreto ministeriale. La rete diffusa facilita l'accesso al sistema. Le domande possono essere presentate anche per via telematica secondo le modalità del regolamento attuativo.

Serve la firma digitale per il deposito telematico?

No, se l'identità digitale dell'utente è accertata tramite SPID, CIE o credenziali equivalenti, non occorre apporre la firma digitale sui documenti depositati. L'identificazione iniziale sostituisce la firma sui singoli atti.

Un impiegato UIBM può depositare brevetti?

No, gli impiegati addetti all'UIBM non possono chiedere brevetti per invenzioni industriali né divenirne cessionari, neppure per interposta persona, se non dopo due anni dalla cessazione del servizio. La regola previene conflitti di interesse.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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