Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 149 CPI – Deposito delle domande di brevetto europeo
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e
2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni , nonché degli eventuali disegni.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.
Vedi anche
→art. 147 PROPRIETA→art. 148 PROPRIETA→art. 150 PROPRIETA→art. 151 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 146 CPI – Interventi contro la pirateria→Art. 152 CPI – Requisiti della domanda internazionale→Art. 145 CPI – Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding→Art. 153 CPI – Segretezza della domanda internazionale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 149 disciplina il deposito presso l'UIBM delle domande di brevetto europeo, configurando l'Ufficio italiano come ufficio ricevente nazionale ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo. La norma raccorda il sistema italiano con quello europeo, offrendo agli operatori nazionali la possibilità di iniziare il percorso verso il brevetto europeo dalla propria sede istituzionale di riferimento.
Il ruolo dell'UIBM come ufficio ricevente
Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'UIBM secondo le modalità del regolamento di attuazione. Il deposito presso l'ufficio nazionale è opzione alternativa al deposito diretto presso l'EPO o presso un'altra sede prevista dalla Convenzione. La scelta del deposito nazionale presenta vantaggi pratici: familiarità delle procedure, lingua, accessibilità degli uffici, possibilità di interazione con il personale italiano specializzato.
L'applicazione delle disposizioni sulla difesa militare
Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2, sulla tutela del segreto militare. Si tratta di un raccordo essenziale: anche se la domanda è destinata al sistema europeo, il deposito iniziale in Italia attiva la valutazione preliminare sulla compatibilità del contenuto con le esigenze di difesa nazionale. Se l'invenzione è considerata di interesse militare, scattano le procedure specifiche italiane prima che la domanda possa essere trasmessa all'EPO.
Il riassunto in lingua italiana
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul segreto militare, la domanda di brevetto europeo deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, oltre che da una copia degli eventuali disegni. Il riassunto serve agli organi italiani per valutare rapidamente il contenuto tecnico della domanda, che potrebbe essere redatta in inglese, francese o tedesco secondo le regole dell'EPO. Senza riassunto in italiano, gli organi nazionali competenti non avrebbero strumenti immediati per esercitare la propria funzione di controllo.
La comunicazione all'EPO
L'UIBM informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito. La comunicazione è essenziale per attivare la procedura europea: l'EPO deve poter avviare immediatamente il proprio esame della domanda, beneficiando della data di deposito riconosciuta a livello italiano. La tempestività della comunicazione è garantita dalla regola del deposito immediato: la data presso l'UIBM diventa la data presso l'EPO ai fini del calcolo delle priorità e dei termini.
L'integrazione tra sistema nazionale ed europeo
La disciplina dell'articolo 149 riflette l'architettura del sistema brevettuale europeo, in cui coesistono tre livelli: brevetto nazionale rilasciato dall'UIBM, brevetto europeo classico rilasciato dall'EPO con effetti negli Stati designati, brevetto unitario rilasciato dall'EPO con effetti uniformi negli Stati partecipanti. L'UIBM funge da porta d'accesso al sistema europeo per gli operatori italiani, conservando però il ruolo di ufficio nazionale per le domande puramente italiane. La cooperazione tra ufficio nazionale e ufficio europeo è uno degli aspetti più consolidati della cooperazione europea in materia di proprietà intellettuale.
Casi pratici
Caso 1: Deposito europeo da impresa italiana
Tizio è titolare di un'invenzione e vuole protezione brevettuale estesa a più Paesi europei. Sceglie il brevetto europeo come strumento e deposita la domanda presso l'UIBM con riassunto in italiano. L'UIBM verifica l'aspetto della difesa militare, comunica il deposito all'EPO. La procedura europea si avvia con data di priorità ancorata al deposito italiano, consentendo a Tizio di pianificare l'estensione in ogni Stato designato.
Caso 2: Invenzione sensibile per la difesa
Caio deposita presso l'UIBM una domanda di brevetto europeo che riguarda una tecnologia di interesse militare. Il riassunto in italiano consente all'organo competente di valutare l'oggetto. La trasmissione all'EPO è ritardata o impedita secondo l'articolo 150 e successivi, attivando le procedure di tutela del segreto e l'eventuale espropriazione o conversione in domanda nazionale.
Domande frequenti
Si può depositare una domanda di brevetto europeo presso l'UIBM?
Sì, l'UIBM funge da ufficio ricevente per le domande di brevetto europeo. È un'alternativa al deposito diretto presso l'EPO, particolarmente comoda per gli operatori italiani che possono iniziare il percorso dalla propria sede nazionale di riferimento.
Serve il riassunto in italiano?
Sì, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca esaurientemente le caratteristiche dell'invenzione e da una copia degli eventuali disegni. Serve agli organi italiani per la valutazione preliminare sulla difesa militare.
Cosa accade dopo il deposito presso l'UIBM?
L'UIBM informa immediatamente l'EPO dell'avvenuto deposito, comunicando data e dettagli della domanda. Si attivano poi le procedure europee di esame e ricerca di anteriorità presso l'EPO, secondo la disciplina della Convenzione sul brevetto europeo.