- L’ente è punito con sanzione pecuniaria da 20.000 a 15 milioni di euro (o fino al 15% del fatturato) se nel suo interesse o a suo vantaggio viene commessa una violazione dell’art. 14 o 15 del Regolamento MAR da parte di soggetti apicali o loro sottoposti.
- Se il profitto è di rilevante entità, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale profitto.
- L’ente è esente da responsabilità se dimostra che i responsabili hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.
Art. 187 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Responsabilità dell’ente)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’ articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 :)) a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 , 7 , 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. (12)
La responsabilità dell’ente per gli abusi di mercato
L’art. 187-quinquies TUF introduce un regime di responsabilità amministrativa degli enti per le violazioni del Regolamento MAR (artt. 14 e 15: divieto di insider trading e di manipolazione del mercato) commesse nel loro interesse o a loro vantaggio. È la declinazione, nel settore degli abusi di mercato, del principio generale di responsabilità degli enti già introdotto nel D.Lgs. 231/2001. La sanzione pecuniaria base va da 20.000 a 15 milioni di euro, ovvero fino al 15% del fatturato quando quest'ultimo supera i 15 milioni e sia determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis.
I soggetti attivi rilevanti
La responsabilità dell’ente scatta quando la violazione è commessa da persone che rivestono funzioni apicali (rappresentanza, amministrazione, direzione, controllo, gestione di fatto) oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di tali soggetti. In questo secondo caso, la responsabilità presuppone che la violazione sia stata resa possibile dall’inadeguatezza dei sistemi di controllo interni.
Aumento per profitto di rilevante entità
Quando il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale profitto: questo meccanismo garantisce che la sanzione non sia mai inferiore al vantaggio economico illecitamente ottenuto dall’ente, eliminando qualsiasi convenienza al comportamento illecito.
Esimente e rinvio al D.Lgs. 231/2001
Il comma 3 prevede un’esimente: l’ente non è responsabile se dimostra che i soggetti apicali hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi, senza arrecare beneficio all’ente stesso. Il comma 4 rinvia agli artt. 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001 per la disciplina dei modelli organizzativi esonerativi, con il Ministero della giustizia che formula le proprie osservazioni sentita la Consob.
Domande frequenti
Alfa SGR può essere sanzionata se un suo gestore fa insider trading in proprio?
Dipende dall’interesse: se il gestore ha agito esclusivamente nel proprio interesse e non a vantaggio di Alfa SGR, l’ente è esente da responsabilità ex art. 187-quinquies, comma 3, TUF. Se invece l’operazione ha avvantaggiato il fondo gestito da Alfa SGR, la responsabilità dell’ente sussiste.
Adottare un modello organizzativo 231 protegge l’ente dalle sanzioni MAR?
Il comma 4 dell’art. 187-quinquies TUF rinvia agli artt. 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001: l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire le violazioni MAR può esimere l’ente dalla responsabilità, purché l’organo di vigilanza abbia operato con autonomia ed efficacia.
Qual è la sanzione massima per un ente che abbia conseguito profitti rilevanti da manipolazione del mercato?
La sanzione base arriva fino a 15 milioni di euro o al 15% del fatturato. Se il profitto è di rilevante entità, il comma 2 dell’art. 187-quinquies TUF consente di aumentare la sanzione fino a dieci volte il profitto stesso, rendendo la misura sanzionatoria potenzialmente molto elevata.