- Il pubblico ministero informa senza ritardo il Presidente della Consob quando ha notizia di uno dei reati del Capo II (insider trading, manipolazione).
- Il Presidente della Consob trasmette al PM la documentazione raccolta negli accertamenti quando emergano elementi di reato, al più tardi al termine degli accertamenti amministrativi.
- Consob e autorità giudiziaria collaborano mediante scambio di informazioni per agevolare l’accertamento delle violazioni anche non costituenti reato.
Art. 187 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rapporti con la magistratura)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.
3. La CONSOB e l’autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall’ articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dall’ articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . )) ((12))
Il canale di comunicazione tra PM e Consob
L’art. 187-decies TUF istituisce un meccanismo bidirezionale di comunicazione tra l’autorità giudiziaria penale e la Consob. Il pubblico ministero che abbia notizia di un reato del Capo II (insider trading o manipolazione del mercato) deve informare senza ritardo il Presidente della Consob: si tratta di un obbligo, non di una facoltà, che garantisce alla vigilanza di mercato una tempestiva conoscenza dell’avvio delle indagini penali.
La trasmissione degli atti dalla Consob al PM
Specularmente, il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero la documentazione raccolta nei propri accertamenti quando emergano elementi che facciano presumere l’esistenza di un reato. La norma fissa un limite temporale massimo: la trasmissione deve avvenire al più tardi al termine degli accertamenti sulle violazioni amministrative del Titolo. In questo modo si evita che le indagini penali restino prive delle evidenze già raccolte in sede amministrativa.
Cooperazione allargata e utilizzo degli atti della Guardia di finanza
Il comma 3 dell’art. 187-decies TUF prevede una collaborazione più ampia tra Consob e autorità giudiziaria, estesa anche alle violazioni non costituenti reato. A tal fine la Consob può utilizzare i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso di accertamenti IVA e imposte sui redditi, in forza del rinvio agli artt. 63 D.P.R. 633/1972 e 33 D.P.R. 600/1973. Si crea così una rete di condivisione informativa tra i soggetti istituzionali impegnati nel contrasto agli abusi di mercato.
Domande frequenti
Quando il PM deve informare la Consob di un’indagine penale?
L’art. 187-decies, comma 1, TUF impone al PM di informare senza ritardo il Presidente della Consob non appena abbia notizia di uno dei reati del Capo II della Parte V TUF (insider trading ex art. 184 e manipolazione del mercato ex art. 185).
La Consob è obbligata a trasmettere gli atti al PM?
Sì, quando dagli accertamenti Consob emergano elementi che facciano presumere l’esistenza di un reato, il Presidente deve trasmettere la documentazione raccolta al PM con relazione motivata, entro e non oltre il termine degli accertamenti amministrativi in corso.
La Consob può usare informazioni fiscali nell’accertamento degli abusi di mercato?
Sì, il comma 3 dell’art. 187-decies TUF consente alla Consob di utilizzare i documenti e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza negli accertamenti IVA e IRPEF, ampliando la base informativa disponibile per l’accertamento delle violazioni di mercato.