Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 362 Codice Civile: Inventario

    Art. 362 Codice Civile: Inventario

    Art. 362 c.c. – Inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

    L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

  • Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 c.c. – Formazione dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.112a Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

    L’inventario è depositato presso il tribunale.112a Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

  • Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 c.c. – Contenuto dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

  • Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende

    Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende

    Art. 365 c.c. – Inventario di aziende

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’art. 363.

    Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale.112a

  • Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale

    Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale

    Art. 366 c.c. – Beni amministrati da curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.

    Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

  • Art. 367 c.c.: Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Art. 367 c.c.: Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Art. 367 c.c. – Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.

    Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito.

    In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito.

  • Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Art. 368 c.c. – Omissione della dichiarazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

    Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

  • Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Art. 369 c.c. Deposito di titoli e valori

    In vigore

    Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

  • Art. 370 Codice Civile: Amministrazione prima dell’inventario

    Art. 370 Codice Civile: Amministrazione prima dell’inventario

    Art. 370 c.c. – Amministrazione prima dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

  • Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 c.c. – Protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

    Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

  • Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Art. 356 c.c. – Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.

    Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

    Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.

  • Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Art. 357 c.c. – Funzioni del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

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