Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 Imp. Reg. – divieti relativi agli atti non registrati

    Art. 65 Imp. Reg. – divieti relativi agli atti non registrati

    Art. 65 Imp. Reg. – Divieti relativi agli atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, nè ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

    2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 66.

    3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini della registrazione d’ufficio.

    4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all’iscrizione di società nell’anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l’atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.

    5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

    6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nè per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

    7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dal- la data di pubblicazione degli stessi.

  • Art. 218 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 218 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 218 L. Fall. – Ricorso abusivo al credito

    Ricorso abusivo al credito

  • Art. 187 sexies TUF – (Confisca)

    Art. 187 sexies TUF – (Confisca)

    Art. 187 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Confisca)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.

    2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

    3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. (12) (81) ((87))

  • Art. 136 terdecies CPI – (Impugnazioni)

    Art. 136 Terdecies CPI – (Impugnazioni)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all’ articolo 325 del codice di procedura civile , per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile .

    2. Si applica l’ articolo 373 del codice di procedura civile .

    3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell’ articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile .

    4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile , e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai numeri 1 , 2 , 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile .

  • Art. 24-bis Rev. Leg. – Sospensione cautelare

    Art. 24-bis Rev. Leg. – Sospensione cautelare

    Art. 24 Bis Rev. Leg. – Sospensione cautelare

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

    2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari per- sonali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

    3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

  • Art. 162 TUF – Articolo abrogato

    Art. 162 TUF – Articolo abrogato

    Art. 162 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 34

  • Art. 140 CPI – Diritti di garanzia

    Art. 140 CPI – Diritti di garanzia

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

    2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.

    3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.

    4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

  • Art. 180 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 180 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 180 L. Fall. – Giudizio di omologazione

    Giudizio di omologazione

  • Art. 178 TUF – Articolo abrogato

    Art. 178 TUF – Articolo abrogato

    Art. 178 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

  • Art. 73 Imp. Reg. – omessa o irregolare tenuta del repertorio

    Art. 73 Imp. Reg. – omessa o irregolare tenuta del repertorio

    Art. 73 Imp. Reg. – Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.

    2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000.

    3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

    4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, chiede all’autorità competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

  • Art. 82 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

    Art. 82 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . All’ articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma , e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;» e dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71 , 102 , 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e di cui all’ articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ;». Note all’art. 82: – Si riporta il testo dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), come modificato dal presente decreto: “Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili). –

    1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale , salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’ articolo 162, del codice penale , sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale; f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’ articolo 131-bis del codice penale ; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma , e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71 , 102 , 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui all’ articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ; h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5 , 657 e 663, del codice di procedura penale ; i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’ articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’ articolo 464-septies del codice di procedura penale ; i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’ articolo 420-quater del codice di procedura penale ; l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’ articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327 ; o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’ articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e successive modificazioni; p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno; q); r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’ articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito dall’ art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189 ; s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’ articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall’ art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189 ; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti; u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia.”.

  • Art. 24 Rev. Leg. – Sanzioni MEF revisori

    Art. 24 Rev. Leg. – Sanzioni MEF revisori

    Art. 24 Rev. Leg. – Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni: a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis; c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale; f) la sospensione dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità; g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità; h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni; i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo; b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

    3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

    4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

    5. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

    6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l’esito dell’impugnazione medesima.

    7. Il Ministero dell’economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni: a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione; b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

    8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

    9. Il Ministero dell’economia e delle finanze quando accerta la mancata o l’inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità: a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro; b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.