Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Art. 352 c.c. – Dispensa su domanda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:

    1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;

    2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;

    3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ;

    4) i militari in attività di servizio;

    5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

    6) chi ha più di tre figli minori;

    7) chi esercita altra tutela;

    8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

    9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

  • Articolo 353 Codice Civile: Domanda di dispensa

    Articolo 353 Codice Civile: Domanda di dispensa

    Art. 353 c.c. – Domanda di dispensa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

    Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

  • Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza

    Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza

    Art. 354 c.c. – Tutela affidata a enti di assistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

    È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

  • Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 c.c. – Protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

    Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

  • Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Art. 356 c.c. – Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.

    Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

    Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.

  • Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Art. 357 c.c. – Funzioni del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

  • Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Art. 358 c.c. – Doveri del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

    Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

  • Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Art. 343 c.c. – Apertura della tutela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

    Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

  • Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare

    Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare

    Art. 344 c.c. – Funzioni del giudice tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.112a Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

  • Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare

    Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare

    Art. 345 c.c. – Denunzie al giudice tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

    Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.

    I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

  • Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore

    Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore

    Art. 346 c.c. – Nomina del tutore e del protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

  • Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli

    Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli

    Art. 347 c.c. – Tutela di più fratelli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale .

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