In sintesi
- Gli amministratori di società quotate (o di società che partecipano al capitale di quotate) che violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli artt. 110 e 121 TUF sono puniti con la reclusione fino a un anno e multa da 25.000 a 2.500.000 euro.
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Art. 173 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Omessa alienazione di partecipazioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa (( da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 173 Codice Civile: Amministrazione
- Articolo 173 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 173 Codice della Strada: Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
- Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 173 Codice Penale: Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo
- Art. 173 SIC - Definizioni
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Omessa alienazione di partecipazioni
L’art. 173 TUF punisce gli amministratori che non ottemperino agli obblighi di alienazione delle partecipazioni eccedenti le soglie previste dagli artt. 110 TUF (partecipazioni reciproche tra quotate) e 121 TUF (partecipazioni incrociate tra quotate e non quotate). Questi obblighi di alienazione sono strumenti di governance finalizzati a prevenire la creazione di partecipazioni reciproche stabili che possano cristallizzare assetti di controllo e danneggiare l’efficienza del mercato. La multa particolarmente elevata (fino a 2.500.000 euro) riflette la gravità dell’illecito, che può riguardare partecipazioni di grande valore economico e impattare significativamente sugli assetti proprietari del mercato.
Domande frequenti
Quando scatta l’obbligo di alienazione delle partecipazioni di cui all’art. 121 TUF?
L’art. 121 TUF prevede limiti alle partecipazioni reciproche: quando una quotata e una non quotata si partecipano reciprocamente oltre certe soglie, una delle due deve alienare la quota eccedente. L’inadempimento degli amministratori è punito dall’art. 173 TUF.
La multa massima per omessa alienazione di partecipazioni ex art. 173 TUF è molto alta: come si spiega?
La severità della multa (fino a 2.500.000 euro) riflette il fatto che le partecipazioni in gioco possono avere valori molto elevati e che il mancato rispetto degli obblighi di alienazione può alterare significativamente gli assetti proprietari e la governance del mercato.
Gli amministratori di una quotata che superano la soglia di partecipazione reciproca ex art. 121 TUF hanno tempo per rimediare?
Sì. L’art. 121 TUF prevede un termine di grazia per l’adeguamento. Solo alla scadenza del termine senza alienazione scatta la fattispecie dell’art. 173 TUF. Nel frattempo, i diritti di voto sulla partecipazione eccedente sono sospesi.