- Per «videoterminale» si intende qualsiasi schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di tecnologia di visualizzazione.
- Il «posto di lavoro» comprende l’intera postazione: VDT, tastiera/mouse, software, accessori, stampante, sedia, piano di lavoro e ambiente circostante.
- Il «lavoratore addetto ai VDT» è chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, escluse le pause dell’art. 175.
- La soglia delle 20 ore settimanali è determinante per stabilire l’applicabilità degli obblighi di sorveglianza sanitaria e pause obbligatorie.
Art. 173 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Stesso numero, altri codici
- Art. 173 Codice Civile: Amministrazione
- Articolo 173 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 173 Codice della Strada: Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
- Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 173 Codice Penale: Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo
- Art. 173 TUF - Omessa alienazione di partecipazioni
Definizione di videoterminale: tecnologia-neutralità
L’art. 173 del D.Lgs. 81/2008 adotta una definizione di videoterminale volutamente neutra rispetto alla tecnologia: «uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato». Questa scelta legislativa è saggia in una materia soggetta a rapida evoluzione tecnologica: rientrano nella definizione i monitor CRT degli anni '90 (tecnicamente superati), i pannelli LCD e LED attuali, gli schermi OLED dei laptop moderni, i display ad inchiostro elettronico, i monitor curvi ad alta risoluzione. Non rileva la tecnologia del pannello, ma la funzione: visualizzare informazioni alfanumeriche o grafiche in modo tale che il lavoratore debba fissarle visivamente in modo continuativo. Questo rende la definizione dell’art. 173 ancora pienamente attuale e applicabile agli schermi touchscreen di nuova generazione.
Il posto di lavoro come sistema integrato
La definizione di «posto di lavoro» all’art. 173, comma 1, lettera b) è particolarmente ampia e sistemica: non si riferisce solo allo schermo, ma all’intera postazione ergonomica. Il sistema comprende l’attrezzatura munita di VDT, la tastiera, il mouse (o altro sistema di immissione dati), il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse (unità disco, telefono, modem, stampante, supporto per i documenti), la sedia, il piano di lavoro e l’ambiente di lavoro circostante. Quest'ultima componente, l’ambiente, include l’illuminazione, la temperatura, l’umidità, i riflessi sullo schermo: elementi che l’allegato XXXIV (requisiti minimi per i posti di lavoro VDT) regolamenta nel dettaglio. Ciò significa che il datore di lavoro non può limitarsi a fornire un buon monitor, ma deve garantire che l’intero sistema ergonomico sia correttamente configurato.
La definizione di «lavoratore» VDT e la soglia delle 20 ore
La definizione di «lavoratore» ai fini del Titolo VII si discosta da quella generale dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008: non basta svolgere una prestazione lavorativa con uso di VDT, occorre che tale uso sia «sistematico o abituale» per almeno 20 ore settimanali, detratte le interruzioni di cui all’art. 175. Il termine «sistematico» indica un uso programmato e ricorrente; «abituale» include anche l’uso non programmato ma regolarmente ripetuto. Tizio, impiegato amministrativo di Alfa S.r.l. che lavora 8 ore al giorno al PC per 5 giorni alla settimana, supera abbondantemente la soglia, anche dopo aver detratto le pause, ed è inequivocabilmente un «lavoratore VDT» ex art. 173. Caio, commerciale che usa il laptop per 3-4 ore al giorno durante le trasferte, deve essere valutato caso per caso: se l’uso è sistematico e ricorrente, potrebbe superare la soglia delle 20 ore settimanali anche senza passare l’intera giornata al VDT.
Rilevanza della soglia per gli obblighi del datore di lavoro
La soglia delle 20 ore settimanali è la chiave di accesso a tutti gli obblighi specifici del Titolo VII: sorveglianza sanitaria oculistica e muscoloscheletrica (art. 176), diritto alle pause obbligatorie (art. 175), analisi ergonomica del posto di lavoro (art. 174), fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva a spese del datore (art. 176, comma 6). La corretta identificazione dei lavoratori VDT non è una formalità: il datore di lavoro che omette di riconoscere il superamento della soglia da parte di un dipendente rischia di non sottoporlo a sorveglianza sanitaria obbligatoria e di incorrere nelle sanzioni dell’art. 178. Alfa S.r.l. dovrebbe quindi procedere, nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 SIC, a una mappatura precisa dei tempi di utilizzo dei VDT per ciascuna categoria di lavoratori, documentandola nel DVR.
Implicazioni per il lavoro ibrido e lo smart working
La definizione dell’art. 173 non discrimina tra lavoro in sede e lavoro da remoto: anche il lavoratore in smart working che usa il proprio laptop per più di 20 ore settimanali è un «lavoratore» ai sensi del Titolo VII e beneficia di tutte le relative tutele. In questa prospettiva, il datore di lavoro che adotta accordi di lavoro agile ha l’obbligo di fornire un’informativa adeguata sulla corretta configurazione del posto di lavoro domestico (art. 22, L. 81/2017) e di garantire che l’autocertificazione del lavoratore sulla conformità del proprio ambiente di lavoro sia effettuata in modo consapevole. Il mancato rispetto dell’allegato XXXIV in smart working è, in linea di principio, una violazione degli obblighi del Titolo VII anche se avviene nell’abitazione del lavoratore.
Domande frequenti
Un tablet touchscreen è un 'videoterminalè ai sensi dell’art. 173?
Sì. La definizione è tecnologia-neutrale: qualsiasi schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di visualizzazione. Il tablet aziendale usato sistematicamente per più di 20 ore settimanali rientra pienamente nel Titolo VII.
Come si calcola la soglia delle 20 ore settimanali: includendo o escludendo le pause?
Escludendo le pause di cui all’art. 175 (almeno 15 minuti ogni 120 minuti). Si calcola il tempo effettivo di applicazione al VDT, non il tempo totale di presenza al posto di lavoro.
Il datore di lavoro deve verificare attivamente chi supera le 20 ore settimanali di VDT?
Sì. Nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 SIC, il datore deve mappare i tempi di utilizzo dei VDT per ogni categoria di lavoratori e documentarla nel DVR. Affidarsi all’autodichiarazione del dipendente non è sufficiente.
La stampante sul banco dell’impiegato fa parte del 'posto di lavoro VDT'?
Sì. La definizione dell’art. 173 include espressamente la stampante tra i componenti del posto di lavoro VDT. Anche la posizione della stampante rispetto alla postazione principale è un elemento ergonomico da considerare nell’analisi del rischio ex art. 174.
Un dirigente che usa il laptop per 4 ore al giorno ma molto raramente per i restanti giorni è un lavoratore VDT?
Dipende dalla media settimanale. Se l’uso è saltuario e non sistematico, potrebbe non raggiungere le 20 ore settimanali. Se invece è regolare e ricorrente, anche 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana superano abbondantemente la soglia.