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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Titolo VII si applica alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
  • Sono escluse alcune categorie specifiche: posti di guida di veicoli, sistemi a bordo di mezzi di trasporto, sistemi destinati al pubblico, calcolatrici e piccoli display integrati nelle attrezzature.
  • Anche le macchine di videoscrittura senza schermo separato sono escluse dall’ambito applicativo.
  • Il campo di applicazione riguarda esclusivamente i lavoratori definiti tali dall’art. 173 (uso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 172 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico; d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Scopo e logica del Titolo VII sui videoterminali

L’art. 172 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo VII dedicato alla tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali (VDT), recependo in Italia la Direttiva CEE 90/270 del 29 maggio 1990. La disciplina è focalizzata sui rischi specifici dell’uso prolungato di schermi: affaticamento visivo, disturbi muscoloscheletrici da postura statica prolungata, stress cognitivo. Il campo di applicazione è definito per inclusione ed esclusione: il comma 1 include genericamente le attività con attrezzature munite di VDT, mentre il comma 2 elenca con precisione le categorie escluse, nelle quali il rischio specifico previsto dalla direttiva non è presente o è di tipo diverso.

Le esclusioni del comma 2: ratio e significato pratico

Le esclusioni elencate alle lettere a)-e) del comma 2 non sono arbitrarie, ma rispondono a logiche precise. I posti di guida di veicoli o macchine (lettera a) sono governati da normative specialistiche (Codice della Strada, direttive sui macchinari) che regolano separatamente l’ergonomia del posto di guida, incluso l’eventuale display di bordo. I sistemi informatici su mezzi di trasporto (lettera b), tablet di navigazione su aerei, sistemi ferroviari di controllo trazione, sono soggetti a certificazioni specifiche di sicurezza che già incorporano i requisiti ergonomici. I sistemi informatici destinati al pubblico (lettera c), sportelli bancomat, chioschi self-service, display pubblicitari, non sono usati dal lavoratore in modo continuo e non generano esposizione prolungata. Le macchine calcolatrici e registratori di cassa con piccoli display integrati (lettera d) non richiedono la fissazione visiva continuativa tipica del monitor da ufficio. Le macchine di videoscrittura senza schermo separato (lettera e), come le vecchie macchine da scrivere elettroniche con display ridottissimo, non determinano il rischio visivo tipico del VDT.

Il concetto di «attrezzatura munita di videoterminale»

L’espressione «attrezzature munite di videoterminali» utilizzata nel comma 1 è più ampia del solo «PC da ufficio». Rientrano nel campo di applicazione: computer fissi e portatili, workstation grafiche, monitor di controllo di processi industriali con schermo alfanumerico o grafico, sistemi di sorveglianza in cui l’operatore è costantemente davanti a un monitor. Viceversa, un operaio che guarda saltuariamente un display numerico di una macchina CNC per pochi minuti al giorno non è un «lavoratore addetto ai VDT» ai sensi del Titolo VII. La distinzione rilevante emerge dall’art. 173 che fissa la soglia della definizione di lavoratore VDT: almeno 20 ore settimanali di uso sistematico o abituale del videoterminale, detratte le pause di cui all’art. 175.

Rilevanza per datori di lavoro e professionisti HR

Alfa S.r.l., che ha un ufficio amministrativo con 15 impiegati al computer e un reparto produttivo con 30 operai che usano saltuariamente tablet per registrare le produzioni, dovrà distinguere accuratamente le due popolazioni. I 15 impiegati sono quasi certamente «lavoratori VDT» ex art. 173 e beneficiano di tutte le tutele del Titolo VII (valutazione rischio, pausabilità, sorveglianza sanitaria, fornitura dispositivi correttivi). Gli operai con tablet non lo sono, a meno che non superino le 20 ore settimanali di uso continuativo del dispositivo. Questa distinzione ha rilevanza operativa concreta: sbagliare la classificazione espone il datore a contestazioni ispettive per mancata sorveglianza sanitaria o, al contrario, a costi ingiustificati per sorveglianza non dovuta.

Evoluzione tecnologica e rilettura dell’art. 172

L’art. 172, redatto negli anni '90 e adattato nel 2008, mostra la sua età in alcune esclusioni: le «macchine di videoscrittura senza schermo separato» (lettera e) sono praticamente scomparse. Il vero problema attuale è l’adattamento della norma agli schermi tattili, agli smart device aziendali e allo smart working. La giurisprudenza e la prassi ispettiva tendono ad applicare le tutele del Titolo VII anche al lavoro da remoto su laptop personale, purché superi la soglia delle 20 ore settimanali; ma il quadro normativo specifico sul lavoro agile (L. 81/2017) introduce variabili aggiuntive che il RSPP dovrà considerare nel DVR.

Domande frequenti

Un addetto alla cassa di un supermercato che usa un registratore con display rientra nel Titolo VII?

No. L’art. 172, comma 2, lettera d) esclude espressamente i registratori di cassa e le attrezzature con piccolo display necessario all’uso diretto dell’attrezzatura. Il cassiere non è un lavoratore addetto ai VDT ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Un autista di autocarro che usa un navigatore GPS touchscreen è tutelato dal Titolo VII?

No. I posti di guida di veicoli sono esclusi dall’art. 172, comma 2, lettera a). I sistemi informatici montati a bordo di veicoli ricadono nella lettera b). Il rischio ergonomico del guidatore è disciplinato da normative specifiche sul trasporto.

I lavoratori in smart working che usano laptop per 8 ore al giorno rientrano nel Titolo VII?

Sì, se superano i 20 ore settimanali di uso sistematico del videoterminale. Il Titolo VII si applica indipendentemente dalla collocazione fisica del posto di lavoro, anche se la L. 81/2017 sul lavoro agile introduce disposizioni specifiche complementari.

La soglia delle 20 ore settimanali si calcola includendo o escludendo le pause?

Escludendo le pause obbligatorie di cui all’art. 175 (15 minuti ogni 120 minuti). La soglia riguarda il tempo di effettiva applicazione al videoterminale, non il tempo di presenza al posto di lavoro.

Un operatore di sala controllo industriale che monitora schermi tutto il giorno è un lavoratore VDT?

Sì, se l’esposizione sistematica agli schermi di controllo supera le 20 ore settimanali. Il fatto che il monitor mostri parametri industriali anziché testo o grafica da ufficio non esclude l’applicazione del Titolo VII.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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