- I lavoratori addetti ai VDT hanno diritto a interruzioni mediante pause o cambiamento di attività.
- In assenza di contrattazione collettiva, la legge garantisce una pausa minima di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT.
- Le pause non sono cumulabili con quelle di inizio e fine turno; i tempi di attesa del sistema informatico sono considerati tempo di lavoro, non pausa.
- La pausa è parte integrante dell’orario di lavoro e non è assorbibile dalla riduzione dell’orario complessivo.
Art. 175 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento quotidiano del lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo
- Articolo 175 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 175 Codice della Strada: Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
- Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento
- Articolo 175 Codice di Procedura Penale: Restituzione nel termine
- Articolo 175 Codice Penale: Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Il diritto alla pausa: fondamento e finalità
L’art. 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce ai lavoratori addetti ai videoterminali un diritto specifico alle interruzioni, distinto dal diritto generale alle pause previsto dalla normativa sull’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003). La ratio è chiara: l’applicazione continuativa al VDT produce affaticamento visivo progressivo e tensione muscoloscheletrica che aumentano in modo non lineare con il tempo di esposizione. La pausa interrompe questo processo degenerativo, consentendo agli occhi di rilassare il meccanismo di accomodazione e ai muscoli del collo e della schiena di allentare la tensione posturale. La ricerca scientifica ha dimostrato che pause brevi ma frequenti sono più efficaci di pause lunghe ma rade nel prevenire l’astenopia e la sindrome del tunnel carpale.
Il ruolo centrale della contrattazione collettiva
Il comma 2 attribuisce alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, il potere primario di definire le modalità delle interruzioni. Questa scelta riflette la varietà dei cicli produttivi: un call center, uno studio professionale e una redazione giornalistica hanno esigenze organizzative diverse, e la contrattazione aziendale può meglio calibrare le pause alle specificità del contesto. I contratti collettivi di molte categorie hanno disciplinato la materia: ad esempio, alcuni CCNL del settore terziario prevedono una pausa di 15 minuti ogni due ore, altri prevedono forme di rotazione tra mansioni VDT e non VDT. Il datore di lavoro deve verificare il contenuto del CCNL applicabile e rispettarne le previsioni.
La norma suppletiva: 15 minuti ogni 120 minuti
In assenza di disposizioni contrattuali, il comma 3 fissa il minimo legale: una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. Questo standard minimo, 15 minuti ogni 2 ore, è un diritto del lavoratore non derogabile in peius dal contratto individuale. Tizio, impiegato di Alfa S.r.l. che lavora al PC 8 ore al giorno senza contratto collettivo che regoli la materia, ha diritto a 3 pause legali (a 2h, a 4h, a 6h), per un totale di 45 minuti di pausa garantita durante il turno, oltre al tradizionale intervallo per il pranzo. Alfa S.r.l. che sistematicamente non consente queste pause commette una violazione dell’art. 178 e si espone a contestazioni ispettive.
L’alternativa alla pausa: il cambiamento di attività
Il comma 1 prevede che l’interruzione possa avvenire «mediante pause ovvero cambiamento di attività». Questa alternativa è importante: il lavoratore non deve necessariamente smettere di lavorare, ma può passare a un’attività che non richiede uso continuativo del VDT (archiviazione fisica, riunione, telefonata, attività manuale). Il cambiamento di attività è ergonomicamente equivalente alla pausa ai fini della prevenzione dell’affaticamento visivo, purché sia reale e non solo formale. Un impiegato che durante la «pausa VDT» legge documenti cartacei su scrivania è effettivamente impegnato in un’attività diversa; uno che controlla le e-mail sul telefono aziendale non sta realmente riposando gli occhi.
Regole speciali: attesa del sistema, cumulabilità, orario individuale
I commi 6 e 7 introducono due precisazioni tecnicamente importanti. Il comma 6 chiarisce che i «tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico», cioè i momenti in cui il lavoratore è davanti al monitor in attesa che l’elaboratore esegua un’operazione, senza poter abbandonare il posto, sono considerati tempo di lavoro a tutti gli effetti, non pause. Questa disposizione è rilevante per molti operatori di sistemi informatici legacy o di banche dati lente: l’attesa non abbrevia il diritto alla pausa periodica. Il comma 5 esclude espressamente la cumulabilità delle pause con quelle di inizio e fine turno: il lavoratore non può «risparmiare» le pause VDT per allungare l’intervallo del mezzogiorno o anticipare la fine del turno. Il comma 7 precisa infine che la pausa è parte integrante dell’orario di lavoro retribuito e non è assorbibile da accordi che riducano l’orario complessivo.
Domande frequenti
Le pause VDT sono retribuite?
Sì. Il comma 7 dell’art. 175 stabilisce espressamente che la pausa è parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, è retribuita. Non può essere detratta dalla retribuzione né compensata con prolungamento del turno.
Se il contratto collettivo prevede solo una pausa pranzo, il lavoratore VDT può pretendere anche le pause di 15 minuti ogni 2 ore?
Sì, se il CCNL non disciplina specificamente le interruzioni per i lavoratori VDT, scatta la norma suppletiva del comma 3: 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. La pausa pranzo non sostituisce le interruzioni periodiche VDT.
Quanto tempo aspettando che il PC elabori un’operazione conta come pausa VDT?
Zero. Il comma 6 qualifica espressamente i tempi di attesa del sistema come tempo di lavoro, non come pausa, quando il lavoratore non può abbandonare il posto. Non abbreviano il diritto alle interruzioni periodiche.
Il medico competente può modificare le modalità delle pause VDT?
Sì. Il comma 4 prevede che le modalità e la durata delle interruzioni possano essere stabilite temporaneamente a livello individuale qualora il medico competente ne ravvisi la necessità, ad esempio per un lavoratore con particolari problemi visivi.
Un lavoratore che durante la pausa VDT usa il cellulare ha effettivamente riposato la vista?
No, non ai fini della prevenzione dell’astenopia. L’interruzione deve comportare il distacco dall’attività visiva ravvicinata. Dal punto di vista giuridico, però, la normativa non disciplina come il lavoratore deve trascorrere la pausa, che resta tempo libero.