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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 171 TUF – Tutela dell’attività di vigilanza

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Fuori dai casi previsti dall’articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attività stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d’Italia o alla CONSOB è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche: a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d’Italia può richiedere l’intervento ai sensi dell’articolo 6; b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati all’offerta di quote o azioni di OICR ai sensi dell’articolo 42; c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società di gestione indicate negli articoli 61 e 80; d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell’articolo 78; e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio; f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società indicata nell’articolo 69, comma 1; g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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