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Testo dell'articoloVigente
Art. 172 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Irregolare acquisto di azioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato ((…)) secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. ((
2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano. ))
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 172 del Testo Unico della Finanza presidia, con sanzione penale, la corretta gestione degli acquisti di azioni proprie e di azioni della società controllante da parte degli amministratori di emittenti quotati. La norma incrimina la condotta di chi opera tali acquisti in violazione delle disposizioni dell'art. 132 TUF, sanzionandola con la reclusione e la multa. Si tratta di un reato proprio, che individua come soggetti attivi gli amministratori, e che si colloca nel più ampio sistema di tutela penale dei mercati finanziari.
Il bene giuridico protetto
La fattispecie tutela una pluralità di interessi convergenti. Vi è anzitutto l'integrità del capitale sociale, che l'acquisto incontrollato di azioni proprie può intaccare, riducendo la garanzia patrimoniale a favore dei creditori. Vi è poi la parità di trattamento tra gli azionisti, principio cardine del diritto dei mercati, che impedisce operazioni capaci di favorire alcuni soci a discapito di altri. Infine, sullo sfondo, opera l'esigenza di garantire la trasparenza e la correttezza degli scambi sui mercati regolamentati, dove la fiducia degli investitori è condizione del corretto funzionamento del sistema.
La condotta tipica e il rinvio all'art. 132 TUF
La struttura della norma è quella di un illecito a integrazione mediante rinvio: la condotta penalmente rilevante è l'acquisto di azioni proprie o della controllante effettuato «in violazione delle disposizioni dell'articolo 132». L'art. 132 TUF detta le condizioni e le modalità con cui tali acquisti possono essere legittimamente effettuati, demandando alla Consob la disciplina di dettaglio. Ne consegue che l'illecito si perfeziona quando l'amministratore travalica i limiti e le procedure stabiliti dalla normativa primaria e regolamentare di settore.
La clausola di non punibilità del comma 2
Particolarmente significativa è la previsione del comma 2, che esclude l'applicazione della fattispecie quando l'acquisto sia operato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. La disposizione rivela la reale finalità della tutela: non la mera osservanza formale delle procedure, bensì la salvaguardia sostanziale della parità tra i soci. Se l'obiettivo è comunque raggiunto, lo scostamento formale dalle regole tecniche non assume rilevanza penale.
L'estensione del comma 2-bis
Con l'introduzione del comma 2-bis il legislatore ha esteso la disciplina agli amministratori di società le cui azioni siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano. L'intervento risponde all'evoluzione delle sedi di scambio: accanto ai mercati regolamentati tradizionali si sono affermate piattaforme alternative, rispetto alle quali sussistono le medesime esigenze di tutela dell'integrità del capitale e della parità tra investitori. La norma adegua così l'ambito soggettivo alla realtà dei mercati contemporanei.
Il trattamento sanzionatorio
La sanzione prevista combina una pena detentiva e una pena pecuniaria. La compresenza di reclusione e multa esprime la duplice valenza dell'illecito, che offende sia interessi di natura patrimoniale sia il corretto funzionamento del mercato. Va segnalato che gli importi della multa originariamente espressi in lire vanno letti, nell'applicazione attuale, alla luce delle regole di conversione e adeguamento monetario, secondo i principi generali in materia.
Rapporti con la disciplina civilistica delle azioni proprie
La tutela penale dell'art. 172 si innesta su un articolato sistema civilistico che, in via generale, sottopone l'acquisto di azioni proprie a precise condizioni e limiti, a presidio dell'effettività del capitale. Il diritto penale interviene quale extrema ratio, sanzionando le violazioni più gravi delle regole poste a tutela del mercato. Il professionista dovrà quindi leggere la norma penale in coordinamento con la disciplina civilistica e regolamentare, valutando se la condotta abbia in concreto compromesso la parità tra gli azionisti.
Indicazioni operative
Per gli organi amministrativi di emittenti quotati o negoziati su sistemi multilaterali, l'osservanza scrupolosa delle procedure dettate dall'art. 132 TUF e dalla regolamentazione Consob costituisce la migliore garanzia. Quando, per ragioni operative, si renda necessario discostarsi dalle modalità tecniche, è opportuno documentare con cura come l'operazione assicuri comunque la parità di trattamento, presupposto che il comma 2 valorizza ai fini dell'esclusione della responsabilità.
La collocazione nel sistema penale dei mercati
Per comprendere appieno la portata dell'art. 172 TUF occorre collocarlo nel più ampio sistema di tutela penale dei mercati finanziari, che presidia con strumenti diversificati la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento degli scambi. Accanto alle fattispecie che reprimono gli abusi di mercato e le comunicazioni sociali mendaci, l'art. 172 si concentra su un profilo specifico: la corretta gestione degli acquisti di azioni proprie e della controllante, operazione che, se condotta fuori dalle regole, può alterare l'equilibrio tra i soci e incidere sull'integrità del capitale. La scelta di affidare la tutela a una sanzione penale, e non soltanto a rimedi civilistici o amministrativi, segnala la rilevanza che l'ordinamento attribuisce all'osservanza delle procedure poste a presidio della parità degli azionisti. Si tratta di una tutela che guarda non solo all'interesse dei singoli soci, ma alla fiducia del mercato nel suo complesso, condizione indispensabile perché gli investitori siano disposti ad allocare capitali presso gli emittenti.
Il filo conduttore dell'intera fattispecie è la parità di trattamento tra gli azionisti, principio che emerge con particolare nitidezza dalla clausola del comma 2. Tale principio impone che le operazioni sul capitale non favoriscano alcuni soci a discapito di altri, garantendo a tutti le medesime condizioni di accesso e di uscita. Quando la legge affida alla Consob la definizione delle modalità tecniche degli acquisti, lo fa proprio per assicurare questa parità in concreto. Tuttavia, il legislatore ha mostrato consapevolezza del fatto che le modalità tecniche sono uno strumento, non un fine: per questo, quando la parità sia comunque garantita, lo scostamento formale dalle procedure non assume rilievo penale. Questa impostazione, di carattere sostanzialistico, suggerisce all'interprete e all'operatore di concentrarsi sull'effettivo rispetto della parità come criterio guida della valutazione, evitando letture meramente formalistiche che colpirebbero condotte prive di reale disvalore o, all'opposto, lascerebbero impunite operazioni formalmente regolari ma sostanzialmente discriminatorie.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Delibera Consob
Provvedimento sanzionatorio per irregolare acquisto di azioni in violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal TUF, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 172.
Delibera Consob
Provvedimento sanzionatorio connesso a violazioni relative all'acquisto irregolare di partecipazioni azionarie, con confisca dei profitti conseguiti in violazione degli artt. 172 e ss. del TUF.
Domande frequenti
Chi può commettere il reato dell'art. 172 TUF?
Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate, nonché, per effetto del comma 2-bis, di società negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
Qual è la condotta punita?
L'acquisto di azioni proprie o della società controllante effettuato in violazione delle disposizioni dell'art. 132 TUF, che disciplina condizioni e modalità di tali operazioni.
Esiste una causa di esclusione della punibilità?
Sì. Il comma 2 esclude la rilevanza penale se l'acquisto, pur con modalità diverse da quelle fissate dalla Consob, è comunque idoneo ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
Quale bene giuridico protegge la norma?
L'integrità del capitale sociale, la parità di trattamento tra azionisti e, più in generale, la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Che sanzioni sono previste?
La norma prevede la reclusione congiunta alla multa, a riprova della duplice offensività patrimoniale e di mercato della condotta.