Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Falso in prospetto)
In vigore dal 01/07/1998
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al pubblico di prodotti finanziari )) o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Vedi anche
→TUF art. 173 - Art. 173 TUF - Omessa alienazione di partecipazioni→TUF art. 180 - Art. 180 TUF - Definizioni→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 174 TUF – Articolo abrogato→Art. 174 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 172 TUF – Irregolare acquisto di azioni→Art. 174 ter TUF – Articolo abrogato→Art. 175 TUF – Articolo abrogato→Art. 171 TUF – Articolo abrogato→Art. 176 TUF – Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 173 bis del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) configura il reato di falso in prospetto, collocandosi tra le disposizioni penali poste a tutela della correttezza dell'informazione sui mercati finanziari. La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponga false informazioni od occulti dati o notizie, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, in modo idoneo a indurli in errore. La cornice edittale è la reclusione da uno a cinque anni. La norma presidia un bene giuridico cruciale: l'affidamento del pubblico sulla veridicità delle informazioni poste a base delle scelte di investimento.
I documenti rilevanti
La fattispecie individua con precisione i documenti nei quali la condotta assume rilievo penale: i prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, nonché i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Si tratta degli atti informativi attraverso cui l'emittente o l'offerente comunica al mercato gli elementi necessari per valutare l'investimento. La centralità di questi documenti spiega la scelta del legislatore di sanzionare in modo specifico la loro falsificazione: alterare il prospetto significa inquinare alla radice il processo decisionale degli investitori.
La condotta: esposizione del falso e occultamento
La norma descrive due modalità di condotta: l'esposizione di false informazioni e l'occultamento di dati o notizie. Nel primo caso il prospetto contiene affermazioni non rispondenti al vero; nel secondo, omette elementi che avrebbero dovuto essere rappresentati. Entrambe le modalità convergono sullo stesso risultato: fornire al destinatario una rappresentazione distorta della realtà. La fattispecie copre dunque sia la menzogna attiva sia la reticenza qualificata, purché idonee a incidere sulla percezione dei destinatari.
L'idoneità a indurre in errore
Elemento qualificante è l'idoneità della condotta a indurre in errore i destinatari del prospetto. Non basta una falsità o un'omissione qualsiasi: occorre che essa sia concretamente capace di influenzare la rappresentazione che i destinatari si formano. Questo requisito àncora la rilevanza penale alla effettiva attitudine ingannatoria della condotta, selezionando le falsità significative rispetto a quelle inidonee a incidere sulle scelte. È un filtro che orienta l'interprete verso una valutazione sostanziale dell'offensività.
L'elemento soggettivo: dolo specifico e intenzione di ingannare
La fattispecie è connotata da un robusto elemento soggettivo. Da un lato, richiede lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto - un dolo specifico che orienta la condotta verso un vantaggio non dovuto. Dall'altro, esige l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto. La doppia coloritura soggettiva restringe l'area del penalmente rilevante alle condotte consapevolmente preordinate all'inganno e al profitto ingiusto, escludendo errori o inesattezze non sorretti da tale finalità.
Il bene giuridico tutelato
Il falso in prospetto offende la trasparenza informativa e, con essa, la fiducia degli investitori e l'integrità del mercato. L'informazione corretta è il presupposto del funzionamento efficiente dei mercati finanziari: se i documenti su cui si fondano le scelte di investimento possono essere impunemente falsificati, viene meno la fiducia che alimenta la partecipazione del pubblico. La norma, dunque, non tutela soltanto il singolo investitore ingannato, ma l'interesse generale alla correttezza del mercato.
La trasparenza informativa come bene del mercato
Il falso in prospetto offende un bene che trascende l'interesse del singolo investitore: la trasparenza informativa del mercato. I mercati finanziari funzionano se gli operatori possono fare affidamento sulla veridicità delle informazioni diffuse. Il prospetto e i documenti informativi sono lo strumento attraverso cui questa informazione raggiunge il pubblico: alterarli significa colpire alla radice il meccanismo dell'affidamento. La scelta del legislatore di sanzionare penalmente la falsità in questi documenti riflette la consapevolezza che la fiducia nel mercato è un valore da proteggere con strumenti adeguati alla gravità dell'offesa.
La selezione delle condotte penalmente rilevanti
La fattispecie è costruita in modo da selezionare le condotte effettivamente offensive. Non ogni inesattezza o imprecisione assume rilievo penale: occorre che la falsità o l'occultamento sia idoneo a indurre in errore i destinatari e che la condotta sia sorretta dall'intenzione di ingannare e dallo scopo di un ingiusto profitto. Questi requisiti - l'idoneità decettiva sul piano oggettivo, il dolo specifico e l'intenzione ingannatoria sul piano soggettivo - restringono l'area del penalmente rilevante alle condotte consapevolmente preordinate. L'interprete è così chiamato a una valutazione sostanziale, che distingua la falsità significativa dalle inesattezze prive di reale attitudine ingannatoria.
La responsabilità nella redazione dei documenti informativi
La norma richiama alla responsabilità chi partecipa alla redazione e diffusione dei prospetti e dei documenti informativi. La completezza e la veridicità delle informazioni non sono adempimenti meramente formali, ma presidi sostanziali a tutela del mercato. Chi opera in questo ambito deve assicurare procedure di controllo della correttezza dei dati e della completezza delle informazioni, consapevole che la condotta descritta dalla fattispecie, ove sorretta dagli elementi richiesti, espone a conseguenze penali significative. La disposizione, in questa prospettiva, opera anche come incentivo alla diligenza nella predisposizione dei documenti destinati al pubblico.
Profili applicativi
Sul piano pratico, la disposizione richiama alla responsabilità chi redige e diffonde i prospetti e i documenti informativi. La completezza e la veridicità delle informazioni non sono adempimenti formali, ma presidi sostanziali la cui violazione, ove sorretta dagli elementi soggettivi richiesti, può integrare il reato. Chi opera nel processo di redazione di tali documenti deve dunque assicurare procedure di controllo della correttezza dei dati, consapevole che l'esposizione del falso o l'occultamento idonei a ingannare espongono a conseguenze penali rilevanti.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 173 bis TUF?
Punisce il falso in prospetto: l'esposizione di false informazioni o l'occultamento di dati nei prospetti e documenti informativi, idonei a indurre in errore i destinatari, allo scopo di un ingiusto profitto.
Quali documenti sono interessati dalla fattispecie?
I prospetti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o per l'ammissione alla quotazione, nonché i documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
Qual è la pena prevista?
La reclusione da uno a cinque anni.
È sufficiente una qualsiasi inesattezza per integrare il reato?
No. Occorre che la falsità o l'omissione sia idonea a indurre in errore i destinatari e che la condotta sia sorretta dall'intenzione di ingannare e dallo scopo di un ingiusto profitto.
Quale interesse tutela la norma?
Tutela la trasparenza informativa, la fiducia degli investitori e l'integrità del mercato, che presuppongono la veridicità delle informazioni poste a base delle scelte di investimento.