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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 174-bis TUF – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l’utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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