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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 170 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione accentrata di strumenti finanziari
In vigore dal 01/07/1998
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Vedi anche
→TUF art. 169 - Art. 169 TUF - Partecipazioni al capitale→TUF art. 170-bis - Art. 170 bis TUF - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Ban…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 171 TUF – Articolo abrogato→Art. 168 TUF – Confusione di patrimoni→Art. 172 TUF – Irregolare acquisto di azioni→Art. 167 TUF – Gestione infedele→Art. 173 TUF – Omessa alienazione di partecipazioni→Art. 173 bis TUF – (Falso in prospetto)→Art. 166 TUF – Abusivismo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 170 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) introduce una fattispecie penale posta a presidio della gestione accentrata di strumenti finanziari. La norma punisce con la reclusione da tre mesi a due anni chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesti falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e' destinata a provare la verita', ovvero dia corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari, o al trasferimento dei relativi diritti, senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni.
Il bene giuridico tutelato
La disposizione protegge l'affidabilita' del sistema di gestione accentrata, ossia di quel meccanismo che consente la circolazione dei titoli in forma dematerializzata o comunque accentrata presso appositi soggetti gestori. In un mercato moderno gli strumenti finanziari non circolano più attraverso la materiale consegna di certificati cartacei, ma mediante registrazioni contabili. L'integrita' di tali registrazioni e delle certificazioni che ne derivano e' la condizione stessa della fiducia degli operatori: se le scritture potessero attestare il falso o se i titoli potessero essere trasferiti senza il ritiro delle certificazioni, l'intero sistema perderebbe affidabilita'. La norma penale tutela proprio questa fede pubblica specializzata.
Le condotte tipiche: la falsa attestazione
La prima condotta incriminata e' l'attestazione falsa di fatti nelle registrazioni o certificazioni della gestione accentrata. Si tratta di una figura affine al falso documentale, ma calibrata sullo specifico contesto della circolazione accentrata degli strumenti finanziari. L'attestazione deve riguardare fatti che la registrazione o la certificazione e' destinata a provare: la falsita' colpisce cioe' il nucleo informativo che il documento e' chiamato a garantire. La condotta lede la funzione probatoria delle scritture e delle certificazioni, su cui si fonda la sicurezza della circolazione.
Le condotte tipiche: il trasferimento senza restituzione delle certificazioni
La seconda condotta punisce chi da' corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari, o al trasferimento dei relativi diritti, senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni. La ratio e' evidente: la certificazione rappresenta il titolo alla disponibilita' dello strumento; consentirne il trasferimento senza il ritiro della certificazione significa creare il rischio di una doppia circolazione, con un soggetto che dispone del bene e un altro che continua a esibire una certificazione formalmente valida. La norma previene questa duplicazione, imponendo che il trasferimento sia accompagnato dal recupero delle certificazioni.
La struttura sanzionatoria
La pena prevista e' la reclusione da tre mesi a due anni. Si tratta di una cornice edittale che colloca la fattispecie tra i reati di non particolare gravita' edittale, ma di sicuro rilievo sistematico per la protezione del mercato. La misura della pena riflette la scelta del legislatore di sanzionare condotte che, pur non comportando necessariamente un danno patrimoniale immediato, minano la regolarita' e la sicurezza del sistema di gestione accentrata. La fattispecie ha natura di reato di pericolo per la fede pubblica e la regolarita' del mercato.
Il contesto della dematerializzazione
L'art. 170 va letto nel quadro dell'evoluzione che ha condotto alla dematerializzazione degli strumenti finanziari e alla loro gestione accentrata. Con il superamento del titolo cartaceo, la titolarita' e la circolazione dei diritti si fondano interamente sulle scritture contabili tenute dagli intermediari e dal gestore accentrato. In questo scenario, la veridicita' delle registrazioni e il corretto coordinamento tra trasferimenti e certificazioni diventano presidi essenziali. La norma penale e' il complemento sanzionatorio di un sistema che ha sostituito la carta con il dato contabile.
Indicazioni operative
Per chi opera nel settore, l'art. 170 impone rigore procedurale: ogni attestazione resa nell'ambito della gestione accentrata deve corrispondere al vero, e ogni trasferimento deve essere accompagnato dal ritiro delle certificazioni pertinenti. La consapevolezza della rilevanza penale di queste condotte e' parte integrante dei presidi di controllo interno degli intermediari. La norma ricorda che la regolarita' formale delle scritture non e' un mero adempimento burocratico, ma un valore protetto anche con lo strumento penale.
Il rapporto con la disciplina civilistica della circolazione
La fattispecie penale dell'art. 170 si salda con la disciplina civilistica della circolazione degli strumenti finanziari in regime di gestione accentrata. In tale regime, la legittimazione all'esercizio dei diritti e il trasferimento della titolarita' si fondano sulle registrazioni contabili e sulle certificazioni rilasciate dal gestore. La sanzione penale protegge l'integrita' di questo meccanismo, presupponendone le regole civilistiche: la falsa attestazione e il trasferimento senza ritiro delle certificazioni sono puniti proprio perché alterano il regolare funzionamento di un sistema che ha sostituito la consegna materiale del titolo con la scrittura contabile. Penale e civile concorrono così a garantire la sicurezza della circolazione.
L'elemento soggettivo e la consapevolezza della falsita'
Trattandosi di una fattispecie incentrata sulla falsa attestazione e sul trasferimento irregolare, la responsabilita' presuppone la consapevolezza della condotta tipica: chi attesta deve essere consapevole della non corrispondenza al vero del fatto attestato, e chi da' corso al trasferimento deve essere consapevole di non aver ottenuto la restituzione delle certificazioni. Questo profilo soggettivo distingue le condotte penalmente rilevanti dalle mere irregolarita' o dagli errori materiali privi di rilievo penale. La consapevolezza della rilevanza penale di tali condotte deve percio' permeare le procedure operative degli intermediari e dei gestori, traducendosi in presidi di controllo idonei a prevenire sia le falsita' sia i trasferimenti privi del necessario coordinamento documentale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Consob
Domande frequenti
Cosa punisce l'art. 170 TUF?
Punisce chi attesta falsamente fatti nelle registrazioni o certificazioni della gestione accentrata, e chi trasferisce o consegna strumenti finanziari, o ne trasferisce i diritti, senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni.
Qual e' la pena prevista?
La reclusione da tre mesi a due anni.
Qual e' il bene giuridico protetto dalla norma?
L'affidabilita' e l'integrita' del sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, su cui si fonda la fiducia degli operatori nella circolazione dematerializzata dei titoli.
Perche' e' vietato trasferire i titoli senza ritirare le certificazioni?
Per evitare il rischio di doppia circolazione, in cui un soggetto dispone dello strumento e un altro continua a esibire una certificazione formalmente valida, compromettendo la sicurezza del sistema.
Che tipo di reato e' previsto dall'art. 170 TUF?
E' una fattispecie a tutela della fede pubblica specializzata e della regolarita' del mercato, costruita come reato di pericolo per l'integrita' del sistema di gestione accentrata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate