In sintesi
- Chi, nell’esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio (o nella custodia degli strumenti di un OICR), viola le norme sulla separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori al fine di ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e ammenda.
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Art. 168 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Confusione di patrimoni
In vigore dal 01/07/1998
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell’esercizio di servizi (( o attività )) di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo
- Articolo 168 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 168 Codice della Strada: Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
- Articolo 168 Codice di Procedura Civile: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio
- Articolo 168 Codice di Procedura Penale: Relazione di notificazione
- Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Confusione di patrimoni: fattispecie e bene tutelato
L’art. 168 TUF punisce la cd. «confusione di patrimoni», fattispecie strettamente connessa all’art. 167 ma con un elemento distintivo: qui l’illecito consiste nella violazione delle norme sulla separazione patrimoniale, uno dei presidi fondamentali dell’intermediazione finanziaria. La separazione patrimoniale impone agli intermediari (SIM, SGR, banche) di tenere distinto il proprio patrimonio da quello dei clienti e dei fondi gestiti: le attività dei clienti non possono essere aggredite dai creditori dell’intermediario, e viceversa. La violazione di questa separazione, con danno agli investitori e fine di ingiusto profitto, integra il reato dell’art. 168 TUF. La fattispecie copre: i servizi di investimento (comprese la gestione di portafogli e la custodia); la gestione collettiva del risparmio; la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR. Gamma Banca S.p.A., ad esempio, che utilizzi le disponibilità liquide dei clienti del servizio di gestione per coprire proprie esposizioni debitorie, commette il reato ex art. 168 TUF se ne derivano danni agli investitori e se sussiste il dolo specifico.
Domande frequenti
Un intermediario che usa il denaro dei clienti per fare investimenti propri commette il reato dell’art. 168 TUF?
Sì, se tale uso viola le norme sulla separazione patrimoniale, arreca danno agli investitori e viene effettuato al fine di procurare un ingiusto profitto. Ricorrono in tal caso tutti gli elementi della fattispecie.
La confusione di patrimoni è un reato intenzionale o colposo?
È un reato doloso: richiede il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico). L’inadempimento colposo degli obblighi di separazione patrimoniale è sanzionato in via amministrativa, non penale.
Qual è la differenza tra l’art. 167 e l’art. 168 TUF?
L’art. 167 TUF punisce l’abusiva gestione di patrimoni (esercizio abusivo di servizi di investimento). L’art. 168 TUF punisce la confusione di patrimoni: un soggetto abilitato che mescola i patrimoni dei clienti tra loro o con il proprio patrimonio, violando le norme sulla separazione patrimoniale obbligatoria.