In sintesi
- Chi fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, del TUF o in quelle richieste ai sensi dell’art. 17, o nelle comunicazioni EMIR (art. 31 Reg. 648/2012) e CSDR (art. 27-bis, par. 2 Reg. 909/2014) è punito con l’arresto da uno a tre anni e ammenda da circa 5.000 a 51.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 169 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Partecipazioni al capitale
In vigore dal 01/07/1998
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o in quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall’ articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dall’ articolo 27-bis, paragrafo 2,)) del regolamento (UE) n. 909/2014 è punito con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo
- Articolo 169 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 169 Codice della Strada: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
- Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte
- Articolo 169 Codice di Procedura Penale: Notificazioni all’imputato all’estero
- Articolo 169 Codice Penale: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Comunicazioni false in materia di partecipazioni e autorizzazioni
L’art. 169 TUF punisce le comunicazioni false nelle procedure di autorizzazione e di acquisizione di partecipazioni nel capitale di intermediari autorizzati (SIM, SGR, ecc.). Le comunicazioni interessate sono quelle previste dagli artt. 15 TUF (comunicazioni preventive per l’acquisizione di partecipazioni rilevanti in intermediari), 64-bis TUF (comunicazioni in materia di CCP) e 17 TUF (comunicazioni richieste dall’autorità di vigilanza). La norma si estende alle comunicazioni false previste dall’art. 31, par. 2 del Regolamento EMIR (controparte centrale) e dall’art. 27-bis, par. 2 del Regolamento CSDR (depositari centrali di strumenti finanziari). La pena è l’arresto da uno a tre anni e un’ammenda significativa, proporzionata alla gravità delle false comunicazioni in un contesto di accesso e partecipazione al settore finanziario vigilato. Le false comunicazioni nelle procedure autorizzative possono consentire a soggetti non idonei di acquisire il controllo di intermediari, con rischi sistemici per la stabilità finanziaria.
Domande frequenti
Un soggetto che falsifica la documentazione per acquisire una partecipazione in una SIM rischia il carcere?
Sì. L’art. 169 TUF punisce con l’arresto da uno a tre anni e ammenda chi fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli artt. 15 e 17 TUF in materia di acquisizione di partecipazioni in intermediari finanziari.
Le false comunicazioni alle autorità europee (EMIR, CSDR) ricadono nell’art. 169 TUF?
Sì. L’art. 169 TUF, come modificato, si applica anche alle false comunicazioni previste dall’art. 31, par. 2 del Regolamento EMIR e dall’art. 27-bis, par. 2 del Regolamento CSDR.
L’art. 169 TUF si applica anche alle comunicazioni false nelle procedure di autorizzazione delle SGR?
Sì. Le SGR (Società di Gestione del Risparmio) sono intermediari vigilati soggetti agli artt. 15 e 17 TUF sulle partecipazioni e alle procedure di autorizzazione. Chi fornisce informazioni false in tali procedure risponde ai sensi dell’art. 169 TUF.