Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 170 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)

In vigore dal 01/07/1998

1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2638 del codice civile , chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d’Italia e)) alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

In sintesi

  • L'art. 170 bis TUF (D.Lgs. 58/1998) punisce chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite a Banca d'Italia e Consob.
  • Opera fuori dai casi dell'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita pubbliche di vigilanza).
  • La pena e la reclusione fino a due anni e la multa da euro 10.000 a euro 200.000.
  • E un reato comune a tutela dell'effettivita dei controlli sul mercato finanziario.
  • Tutela il corretto esercizio della vigilanza e la trasparenza informativa verso le autorita.
Indice dei contenuti

L'articolo 170 bis del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) sanziona, fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila a euro duecentomila. La norma presidia un bene giuridico essenziale per il funzionamento del mercato finanziario: l'effettivita dell'attivita di vigilanza svolta dalle autorita di settore. Senza la possibilita di controllare in modo efficace gli intermediari e gli emittenti, la disciplina del mercato resterebbe lettera morta.

Il bene giuridico: l'effettivita della vigilanza

La vigilanza pubblica sul mercato finanziario presuppone che le autorita possano acquisire informazioni, effettuare ispezioni e ottenere collaborazione dai soggetti vigilati. L'art. 170 bis protegge proprio questa funzione, punendo le condotte che la ostacolano. Il disvalore non risiede in un danno patrimoniale immediato, ma nella compromissione della capacita di controllo delle autorita, che si riflette sulla tutela del risparmio e sulla stabilita del sistema.

Il rapporto con l'art. 2638 c.c.

La clausola di sussidiarieta fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile e centrale. L'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita pubbliche di vigilanza realizzato mediante comunicazioni false od omissioni. L'art. 170 bis TUF si applica in via residuale, cioe quando l'ostacolo non assuma le forme tipizzate dall'art. 2638 c.c. Si delinea cosi un sistema integrato: le condotte ingannatorie o omissive rientrano nell'art. 2638 c.c., mentre le altre forme di ostacolo trovano sanzione nell'art. 170 bis.

La condotta: l'ostacolo alle funzioni di vigilanza

La nozione di ostacolo e ampia: comprende ogni condotta idonea a impedire o rendere piu difficile l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Puo trattarsi di comportamenti attivi, come la frapposizione di impedimenti materiali a un'ispezione, o di condotte che frustrino la collaborazione dovuta. La latitudine della fattispecie risponde all'esigenza di coprire le molteplici modalita con cui, in concreto, puo essere compromessa l'attivita di controllo.

Il soggetto attivo: un reato comune

A differenza di altre fattispecie del TUF, l'art. 170 bis e un reato comune: puo essere commesso da chiunque, non solo da soggetti dotati di particolari qualifiche. Cio amplia la sfera dei potenziali responsabili a tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano in contatto con l'attivita di vigilanza e ne ostacolino l'esercizio. La scelta riflette l'esigenza di proteggere la funzione di controllo da qualsiasi interferenza, da chiunque provenga.

L'elemento soggettivo e la cornice sanzionatoria

Trattandosi di delitto, e richiesto il dolo: l'agente deve essere consapevole di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. La cornice edittale, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa rilevante, colloca la fattispecie tra le sanzioni di significativa gravita, a riprova dell'importanza attribuita alla tutela dell'attivita di controllo delle autorita.

L'ampiezza della nozione di ostacolo

La scelta di una formulazione ampia, incentrata sul verbo ostacolare, riflette la difficolta di tipizzare in anticipo tutte le possibili modalita con cui l'attivita di vigilanza puo essere compromessa. L'ostacolo puo manifestarsi attraverso comportamenti i piu vari: l'occultamento di documentazione, il ritardo ingiustificato nelle risposte, la creazione di difficolta logistiche all'ispezione, la fornitura di informazioni fuorvianti non riconducibili alle ipotesi dell'art. 2638 c.c. L'elemento unificante e l'idoneita della condotta a frapporre un impedimento, anche solo parziale, all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Questa elasticita va peraltro temperata, in sede applicativa, dal rispetto del principio di determinatezza e dalla necessita di un dolo effettivo.

Il concorso e il rapporto con altre fattispecie

La clausola di sussidiarieta espressa colloca l'art. 170 bis in un sistema in cui piu norme presidiano l'attivita di vigilanza. Quando l'ostacolo si realizza mediante comunicazioni false od omissioni rilevanti, la fattispecie applicabile e quella dell'art. 2638 c.c.; negli altri casi opera l'art. 170 bis. Questa articolazione richiede all'interprete un'attenta qualificazione della condotta concreta, per individuare la norma effettivamente applicabile ed evitare duplicazioni sanzionatorie. La sussidiarieta non indebolisce la tutela, ma la organizza, assegnando a ciascuna disposizione il proprio ambito.

Il rilievo della collaborazione attiva

L'ostacolo non si realizza solo con condotte attive di impedimento, ma puo annidarsi anche in atteggiamenti di mancata collaborazione, quando dalla legge derivi un dovere di cooperare con l'autorita. I soggetti vigilati sono infatti tenuti a fornire informazioni, documenti e accesso ai propri locali nell'ambito dei poteri ispettivi e informativi delle autorita. La frustrazione consapevole di questi doveri puo integrare la condotta di ostacolo. Cio rende la fattispecie particolarmente rilevante nella prassi, dove l'effettivita della vigilanza dipende in larga misura dalla disponibilita dei soggetti controllati a collaborare.

Indicazioni operative

Per gli operatori del mercato, la norma impone un dovere di leale collaborazione con le autorita di vigilanza. Fornire tempestivamente le informazioni richieste, consentire le ispezioni e non frapporre ostacoli all'attivita di controllo non e solo un onere amministrativo, ma una condotta la cui violazione puo assumere rilievo penale. La predisposizione di procedure interne che assicurino la pronta risposta alle richieste delle autorita e dunque una misura di prevenzione del rischio, oltre che un indice della complessiva correttezza dell'operatore nei confronti del sistema dei controlli.

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Domande frequenti

Cosa punisce l'art. 170 bis TUF?

Punisce chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c.

Qual e la pena prevista?

La reclusione fino a due anni e la multa da euro 10.000 a euro 200.000.

Che differenza c'e con l'art. 2638 c.c.?

L'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo realizzato con comunicazioni false od omissioni; l'art. 170 bis TUF si applica in via residuale alle altre forme di ostacolo.

Chi puo commettere il reato?

E un reato comune: puo essere commesso da chiunque ostacoli l'esercizio delle funzioni di vigilanza, senza necessita di particolari qualifiche.

Quale bene giuridico tutela la norma?

L'effettivita dell'attivita di vigilanza delle autorita sul mercato finanziario, a protezione del risparmio e della stabilita del sistema.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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