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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob, al di fuori dei casi previsti dall’art. 2638 c.c., è punito con la reclusione fino a due anni e multa da 10.000 a 200.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 170 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)

In vigore dal 01/07/1998

1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2638 del codice civile , chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d’Italia e)) alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

Ostacolo alle funzioni di vigilanza

L’art. 170-bis TUF punisce l’ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e Consob, introducendo una fattispecie residuale rispetto all’art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). La norma colma un gap: l’art. 2638 c.c. punisce condotte più specifiche (false comunicazioni, occultamento di documenti) e con pene più severe, ma può non coprire tutte le forme possibili di intralcio all’attività ispettiva o informativa delle autorità di vigilanza finanziaria. L’art. 170-bis TUF si applica «fuori dai casi previsti dall’art. 2638 c.c.», con funzione residuale. La pena, reclusione fino a due anni e multa da 10.000 a 200.000 euro, è proporzionata alla gravità della condotta che mina l’efficacia del sistema di vigilanza sui mercati finanziari. La norma si applica a qualsiasi soggetto che ostacoli l’attività di Banca d'Italia e Consob, non solo agli intermediari vigilati: anche un azionista o un terzo che nasconda informazioni richieste dall’autorità può incorrere nella fattispecie.

Domande frequenti

Un’azienda che non risponde alle richieste di informazione della Consob rischia l’art. 170-bis TUF?

Potenzialmente sì, se il comportamento integra un «ostacolo» alle funzioni di vigilanza della Consob. La norma è residuale rispetto all’art. 2638 c.c.: si applica alle condotte che non rientrano in quella fattispecie ma che comunque impediscono o rendono più difficile l’esercizio dei poteri di vigilanza.

Qual è la differenza tra l’art. 170-bis TUF e l’art. 2638 c.c.?

L’art. 2638 c.c. punisce condotte più specifiche (false comunicazioni, rifiuto di informazioni) con pene più severe; l’art. 170-bis TUF copre, con pene inferiori, le condotte ostative diverse da quelle dell’art. 2638 c.c., fungendo da norma di chiusura del sistema.

Qual è la differenza tra l’art. 170-bis TUF e l’art. 2638 c.c.?

L’art. 2638 c.c. punisce l’ostacolo alle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche di controllo in modo generale. L’art. 170-bis TUF è una norma residuale e specifica: si applica alle fattispecie di ostacolo alle funzioni di BdI e Consob non coperte dall’art. 2638 c.c., colmando eventuali lacune di tutela in contesti particolari.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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