Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 372 Codice Civile: Investimento di capitali

    Articolo 372 Codice Civile: Investimento di capitali

    Art. 372 c.c. – Investimento di capitali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

    1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

    2) nell’acquisto di beni immobili posti nel Regno;

    3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

    4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

  • Articolo 373 Codice Civile: Titoli al portatore

    Articolo 373 Codice Civile: Titoli al portatore

    Art. 373 c.c. – Titoli al portatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

  • Articolo 374 Codice Civile: Autorizzazione del giudice tutelare

    Articolo 374 Codice Civile: Autorizzazione del giudice tutelare

    Art. 374 c.c. Autorizzazione del giudice tutelare

    In vigore

    Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

  • Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni

    Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni

    Art. 376 c.c. – Vendita di beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 377 Codice Civile: Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

    Art. 377 Codice Civile: Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

    Art. 377 c.c. – Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore

    Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore

    Art. 378 c.c. – Atti vietati al tutore e al protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

    Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

    Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

    Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

  • Articolo 379 Codice Civile: Gratuità della tutela

    Articolo 379 Codice Civile: Gratuità della tutela

    Art. 379 c.c. – Gratuità della tutela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficio tutelare è gratuito.

    Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

  • Art. 380 Codice Civile: Contabilità dell’amministrazione

    Art. 380 Codice Civile: Contabilità dell’amministrazione

    Art. 380 c.c. – Contabilità dell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

    Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

  • Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 c.c. – Cauzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità.

    Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

  • Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Art. 382 c.c. – Responsabilità del tutore e del protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

    Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

  • Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Art. 368 c.c. – Omissione della dichiarazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

    Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

  • Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Art. 369 c.c. Deposito di titoli e valori

    In vigore

    Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

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