Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse servizi ipotecari catastali

    Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse servizi ipotecari catastali

    Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse per i servizi ipotecari e catastali

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell’allegata tabella, tranne quelle eseguite nell’interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.

  • Art. 199 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 199 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 199 L. Fall. – Responsabilità del commissario liquidatore

    Responsabilità del commissario liquidatore

  • Art. 3 Codice della Navigazione – Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

    Art. 3 Codice della Navigazione – Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio del Regno ed il relativo mare territoriale.

  • Art. 136 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 136 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 136 L. Fall. – Esecuzione del concordato

    Esecuzione del concordato

  • Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo

    Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo

    Art. 40 Cont. Trib. – Interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.

    2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.

    3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

    4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 .

  • Art. 165 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 165 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 165 L. Fall. – Commissario giudiziale

    Commissario giudiziale

  • Art. 193 ter TUF – Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle p…

    Art. 193 ter TUF – Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle p…

    Art. 193 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 15 , 17 , 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

    2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi: a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; (73) b) violi le misure adottate dall’autorità competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

    3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

    4. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

  • Art. 190 TUF – Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli inte…

    Art. 190 TUF – Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli inte…

    Art. 190 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033 , delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; ((8, comma 1-bis;)) 9; 11-bis; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; ((35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter)) ; 35-novies; ((35-novies.1, commi 7 e 8;)) 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; ((,38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7)) 39; ((39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies; 39-undecies;)) 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, ((2-bis)) 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. (73) (78) (109) (132) 1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’ articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

    1-bis. (73)

    2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell’articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;(78) c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall’articolo 79-noviesdecies.1. (73)

    2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 , 4-bis , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 , 4-bis , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760 , e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative. b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell’ articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative. (61) (84) b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010 .

    2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di: a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell’articolo 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell’articolo

    20-ter. 2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l’inosservanza dell’articolo

    25-quater. (108)

    2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell’articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall’articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell’Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 20-bis.1.

    3. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.(61) (84) (73) 3.1. ((Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.))

    3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

  • Art. 149 TUF – (Doveri dell’organo di controllo)

    Art. 149 TUF – (Doveri dell’organo di controllo)

    Art. 149 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri dell’organo di controllo)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((L’organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi; c) sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni; d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; e) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2.))

    2. ((L’organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell’attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell’impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.))

    3. ((Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione europea.))

  • Art. 155 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 155 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 155 L. Fall. – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    Patrimoni destinati ad uno specifico affare

  • Art. 142 CPI – Decreto di espropriazione

    Art. 142 CPI – Decreto di espropriazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

    2. Il decreto di espropriazione nell’interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell’attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l’obbligo e stabilire la durata del segreto sull’oggetto del titolo di proprietà industriale.

    3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell’ articolo 262 del codice penale .

    4. Nel decreto di espropriazione è fissata l’indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.

    5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .

  • Art. 152 CPI – Requisiti della domanda internazionale

    Art. 152 CPI – Requisiti della domanda internazionale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 , e del suo regolamento di esecuzione.

    2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni , nonché degli eventuali disegni.

    3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.