- L’organo di controllo delle società quotate vigila su: osservanza della legge e dell’atto costitutivo; corretto funzionamento dell’organo amministrativo; adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno; concreta attuazione dei codici di comportamento; adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate.
- L’organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità gestionali o violazioni di legge o statuto.
- Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo su mercati regolamentati esteri.
Art. 149 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri dell’organo di controllo)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((L’organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi; c) sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni; d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; e) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2.))
2. ((L’organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell’attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell’impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.))
3. ((Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione europea.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio
- Articolo 149 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 149 Codice della Strada: Distanza di sicurezza tra veicoli
- Articolo 149 Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo del servizio postale
- Articolo 149 Codice di Procedura Penale: Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
- Art. 149 Codice Penale: Abrogato
Funzioni di vigilanza dell’organo di controllo nelle quotate
L’art. 149 TUF amplia significativamente le funzioni dell’organo di controllo delle società quotate rispetto a quanto previsto dal diritto comune (artt. 2403 e ss. c.c.). Il comma 1 elenca un catalogo articolato di aree di vigilanza: a) osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) corretto funzionamento dell’organo amministrativo, con particolare attenzione alla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi (prassi di mercato e best practice di settore); c) adeguatezza e concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e il coordinamento delle sue funzioni; d) modalità di concreta attuazione dei codici di comportamento (es. codici di autodisciplina); e) adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle sue controllate ex art. 114, comma 2 TUF. Quest'ultimo punto è rilevante per i gruppi societari quotati: il controllo non si ferma alla capogruppo ma si estende alla corretta gestione delle flussi informativi verso le controllate.
Comunicazione alla Consob e obbligo di segnalazione
Il comma 2 introduce un obbligo fondamentale: l’organo di controllo deve comunicare «senza indugio» alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell’attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione della legge o dello statuto. La comunicazione deve essere accompagnata dai verbali delle riunioni, degli accertamenti svolti e da ogni altra documentazione utile. Si tratta di un’obbligazione di fare che non ammette discrezionalità: l’organo di controllo non può valutare se la violazione sia sufficientemente grave da giustificare la comunicazione, ma deve segnalare qualsiasi elemento anomalo. Questo obbligo pone l’organo di controllo in una posizione di «sentinella» del mercato a beneficio dell’intera collettività degli investitori, non solo della società.
Esonero per società quotate solo all’estero
Il comma 3 esclude dall’obbligo di comunicazione alla Consob le società con azioni quotate esclusivamente in mercati regolamentati di altri Paesi UE (senza quotazione italiana): in tali casi la vigilanza è affidata all’autorità del Paese di quotazione, evitando duplicazioni regolamentari.
Domande frequenti
Il collegio sindacale di una quotata deve controllare anche le modalità di gestione delle controllate?
Sì. Il comma 1, lettera e) dell’art. 149 TUF prevede la vigilanza sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2 TUF, relativo agli obblighi informativi nei gruppi quotati.
Se il collegio sindacale scopre un’irregolarità gestionale, deve informare la Consob?
Sì, senza indugio. Il comma 2 dell’art. 149 TUF impone la comunicazione alla Consob di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione o violazioni di legge o statuto, con trasmissione dei verbali e della documentazione pertinente.
L’obbligo di comunicazione alla Consob si applica a tutte le quotate, anche quelle quotate solo a Parigi?
No. Il comma 3 dell’art. 149 TUF esonera dall’obbligo di comunicazione alla Consob le società con azioni quotate esclusivamente in mercati regolamentati di altri Paesi UE.