Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 149 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri dell’organo di controllo)

In vigore dal 01/07/1998

1. L’organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi; c) sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni; d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; e) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2.

2. L’organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell’attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell’impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione europea.

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In sintesi

  • L’organo di controllo delle società quotate vigila su: osservanza della legge e dell’atto costitutivo; corretto funzionamento dell’organo amministrativo; adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno; concreta attuazione dei codici di comportamento; adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate.
  • L’organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità gestionali o violazioni di legge o statuto.
  • Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo su mercati regolamentati esteri.
Indice dei contenuti

Funzioni di vigilanza dell’organo di controllo nelle quotate

L’art. 149 TUF amplia significativamente le funzioni dell’organo di controllo delle società quotate rispetto a quanto previsto dal diritto comune (artt. 2403 e ss. c.c.). Il comma 1 elenca un catalogo articolato di aree di vigilanza: a) osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) corretto funzionamento dell’organo amministrativo, con particolare attenzione alla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi (prassi di mercato e best practice di settore); c) adeguatezza e concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e il coordinamento delle sue funzioni; d) modalità di concreta attuazione dei codici di comportamento (es. codici di autodisciplina); e) adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle sue controllate ex art. 114, comma 2 TUF. Quest'ultimo punto è rilevante per i gruppi societari quotati: il controllo non si ferma alla capogruppo ma si estende alla corretta gestione delle flussi informativi verso le controllate.

Comunicazione alla Consob e obbligo di segnalazione

Il comma 2 introduce un obbligo fondamentale: l’organo di controllo deve comunicare «senza indugio» alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell’attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione della legge o dello statuto. La comunicazione deve essere accompagnata dai verbali delle riunioni, degli accertamenti svolti e da ogni altra documentazione utile. Si tratta di un’obbligazione di fare che non ammette discrezionalità: l’organo di controllo non può valutare se la violazione sia sufficientemente grave da giustificare la comunicazione, ma deve segnalare qualsiasi elemento anomalo. Questo obbligo pone l’organo di controllo in una posizione di «sentinella» del mercato a beneficio dell’intera collettività degli investitori, non solo della società.

Esonero per società quotate solo all’estero

Il comma 3 esclude dall’obbligo di comunicazione alla Consob le società con azioni quotate esclusivamente in mercati regolamentati di altri Paesi UE (senza quotazione italiana): in tali casi la vigilanza è affidata all’autorità del Paese di quotazione, evitando duplicazioni regolamentari.

Prassi e linee guida

Regolamento/Comunicazione Consob

Consob - Area pubblica: intermediari

Consob disciplina la governance delle società quotate: organi di amministrazione, controllo, remunerazioni e conflitti di interesse.

Domande frequenti

Il collegio sindacale di una quotata deve controllare anche le modalità di gestione delle controllate?

Sì. Il comma 1, lettera e) dell’art. 149 TUF prevede la vigilanza sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2 TUF, relativo agli obblighi informativi nei gruppi quotati.

Se il collegio sindacale scopre un’irregolarità gestionale, deve informare la Consob?

Sì, senza indugio. Il comma 2 dell’art. 149 TUF impone la comunicazione alla Consob di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione o violazioni di legge o statuto, con trasmissione dei verbali e della documentazione pertinente.

L’obbligo di comunicazione alla Consob si applica a tutte le quotate, anche quelle quotate solo a Parigi?

No. Il comma 3 dell’art. 149 TUF esonera dall’obbligo di comunicazione alla Consob le società con azioni quotate esclusivamente in mercati regolamentati di altri Paesi UE.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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