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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 149 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Qualora ai fini del controllo interno siano adottati sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e ai rischi ai quali essa è esposta.))
Vedi anche
→TUF art. 149-bis - Art. 149 bis TUF - (Doveri del consiglio di sorveglianza)→TUF art. 150 - Art. 150 TUF - (Informazione)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 149 TUF – (Doveri dell’organo di controllo)→Art. 148 bis TUF – (Limiti al cumulo degli incarichi)→Art. 148 TUF – (Composizione dell’organo di controllo)→Art. 147 sexies TUF – (Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi)→Art. 151 TUF – (Poteri dell’organo di controllo)→Art. 147 quinquies TUF – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e d…→Art. 147 quater TUF – (Composizione del consiglio di gestione)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 149-ter del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) affronta un tema di crescente attualità: l'impiego di sistemi di monitoraggio continuo e di strumenti di controllo automatici e predittivi nell'ambito del controllo interno delle imprese. La disposizione stabilisce che, quando tali strumenti siano adottati, essi debbano risultare adeguati e proporzionati alla natura, alle dimensioni e ai rischi dell'impresa. La norma traduce nel contesto dei controlli tecnologici il principio di proporzionalità, che permea l'intero sistema della vigilanza finanziaria.
Il sistema dei controlli interni
Il controllo interno costituisce un pilastro del governo delle imprese, e in particolare di quelle operanti nei mercati finanziari, soggette a una vigilanza intensa. Esso comprende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture volte ad assicurare il presidio dei rischi, la correttezza dei comportamenti e la conformità alle norme. L'art. 149-ter si inserisce in questo quadro, dedicandosi a una componente specifica del sistema: gli strumenti tecnologici di monitoraggio e controllo. La collocazione della norma testimonia l'attenzione del legislatore per l'evoluzione degli strumenti con cui le imprese presidiano i propri rischi.
Monitoraggio continuo e strumenti predittivi
La disposizione si riferisce a sistemi di monitoraggio continuo e a strumenti di controllo automatici e predittivi. Si tratta di tecnologie che consentono di sorvegliare in tempo reale l'attività dell'impresa e di anticipare, mediante analisi automatizzate, situazioni di rischio o anomalie. L'impiego di tali strumenti riflette la trasformazione digitale dei processi di controllo, che affianca alle verifiche tradizionali capacità di elaborazione e previsione un tempo impensabili. La norma prende atto di questa evoluzione e la disciplina, stabilendo i criteri cui tali sistemi devono conformarsi.
Il principio di adeguatezza e proporzionalità
Il cuore della disposizione sta nella prescrizione che i sistemi di controllo siano adeguati e proporzionati. L'adeguatezza esige che lo strumento sia idoneo a conseguire le finalità di controllo cui è preposto; la proporzionalità richiede che esso sia commisurato alle caratteristiche concrete dell'impresa. Non si tratta di un'esortazione generica: il principio di proporzionalità è un canone strutturale della regolazione finanziaria, in forza del quale gli obblighi e le misure devono essere graduati in funzione della complessità e della rischiosità del soggetto vigilato. La norma evita così tanto il difetto quanto l'eccesso di controllo.
I parametri di valutazione: natura, dimensioni, rischi
La norma individua con precisione i parametri rispetto ai quali misurare l'adeguatezza e la proporzionalità: la natura, le dimensioni dell'impresa e i rischi ai quali essa è esposta. Un'impresa di grandi dimensioni, operante in settori complessi e ad alta rischiosità, dovrà dotarsi di sistemi di monitoraggio piu` sofisticati; un'impresa di dimensioni contenute e a rischio limitato potrà adottare strumenti meno complessi. Questa graduazione evita che oneri sproporzionati gravino sulle imprese minori e, al contempo, assicura che le imprese maggiori dispongano di presidi all'altezza dei rischi che assumono. Il criterio è relativo e va calibrato sulla concreta realtà aziendale.
Il rilievo dell'innovazione tecnologica
L'espresso riferimento a strumenti automatici e predittivi segnala la sensibilità del legislatore verso l'innovazione tecnologica e i suoi riflessi sui controlli. L'impiego di sistemi automatizzati comporta vantaggi in termini di tempestività ed efficacia, ma solleva anche questioni di affidabilità, governance dei dati e supervisione umana. La prescrizione di adeguatezza e proporzionalità opera anche come presidio rispetto a un impiego acritico della tecnologia: lo strumento deve essere calibrato sull'impresa e non sostituirsi a una consapevole gestione del rischio. La norma incoraggia l'innovazione, ma entro una cornice di responsabilità.
La collocazione nel sistema della vigilanza
L'art. 149-ter va letto nel contesto del sistema di vigilanza sui mercati e sulle imprese che vi operano, sistema che assegna alle autorità competenti poteri di controllo e regolazione. La previsione di criteri qualitativi per i sistemi di monitoraggio interno si coordina con i poteri di vigilanza, fornendo un parametro alla luce del quale valutare l'adeguatezza degli assetti adottati dalle imprese. La disposizione contribuisce così a un sistema di controlli a piu` livelli, in cui al presidio interno dell'impresa si affianca la sorveglianza esterna delle autorità, in una logica di complementarietà volta alla stabilità e alla correttezza dei mercati.
Il rapporto con la governance e la supervisione umana
L'impiego di strumenti automatici e predittivi nel controllo interno solleva il tema della governance di tali sistemi e del ruolo della supervisione umana. La prescrizione di adeguatezza e proporzionalità implica che l'adozione della tecnologia non possa tradursi in una deresponsabilizzazione degli organi aziendali: questi restano titolari della funzione di controllo e devono assicurare che gli strumenti automatizzati operino correttamente e siano oggetto di adeguata sorveglianza. La norma, pur valorizzando l'innovazione, presuppone una cornice di governance che mantenga al centro la responsabilità consapevole dell'impresa nella gestione dei rischi.
L'affidabilità e la qualità dei dati
L'efficacia dei sistemi di monitoraggio continuo e degli strumenti predittivi dipende in misura decisiva dalla qualità e dall'affidabilità dei dati su cui operano. Sistemi alimentati da dati incompleti o non affidabili rischiano di produrre risultati fuorvianti, vanificando la finalità di controllo. Il requisito dell'adeguatezza, in questa prospettiva, investe anche la solidità delle basi informative su cui i sistemi si fondano. L'impresa che adotta tali strumenti deve dunque curarne non solo l'architettura tecnica, ma anche la qualità dei dati, condizione imprescindibile per un controllo effettivo.
Profili pratici di implementazione
Sul piano operativo, l'implementazione di sistemi adeguati e proporzionati richiede una preliminare analisi del profilo di rischio dell'impresa, delle sue dimensioni e della natura dell'attività svolta. Sulla base di tale analisi l'impresa potrà calibrare gli strumenti di controllo, evitando soluzioni sovradimensionate o, all'opposto, insufficienti. La verifica periodica dell'adeguatezza dei sistemi rispetto all'evoluzione dei rischi e dell'attività costituisce un ulteriore profilo di rilievo, in coerenza con la natura dinamica del controllo interno e con l'esigenza di mantenere nel tempo la proporzionalità richiesta dalla norma.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento/Comunicazione Consob
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 149-ter TUF?
Disciplina i sistemi di monitoraggio continuo e gli strumenti di controllo automatici e predittivi adottati ai fini del controllo interno, prescrivendo che siano adeguati e proporzionati alle caratteristiche dell'impresa.
Rispetto a cosa si valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo?
La norma indica tre parametri: la natura dell'impresa, le sue dimensioni e i rischi ai quali essa è esposta. L'adeguatezza e la proporzionalità vanno misurate rispetto a questi elementi concreti.
Cosa significa che gli strumenti devono essere proporzionati?
Significa che devono essere commisurati alla complessità e alla rischiosità dell'impresa: presidi piu` sofisticati per realtà grandi e complesse, strumenti meno complessi per imprese minori e a rischio limitato.
La norma impone l'adozione di sistemi automatici e predittivi?
La disposizione si applica qualora tali sistemi siano adottati. In tal caso ne fissa i requisiti qualitativi di adeguatezza e proporzionalità, senza imporre acriticamente l'impiego di una determinata tecnologia.
Perché conta il principio di proporzionalità in questo ambito?
Perché è un canone strutturale della regolazione finanziaria: evita oneri sproporzionati per le imprese minori e, al contempo, assicura presidi adeguati nelle imprese maggiori, calibrando i controlli sulla concreta realtà aziendale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate