In sintesi
- Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
- Se il consiglio di gestione è composto da almeno tre componenti, si applicano le disposizioni dell’art. 147-ter, comma 1-ter (quota di genere negli organi di amministrazione).
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Art. 147 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Composizione del consiglio di gestione)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147-ter, comma
1-ter. (41)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Contenuto residuo e abrogazione parziale
L’art. 147-quater TUF, nella versione attualmente vigente, ha perso la sua portata originaria con l’abrogazione del comma 1 da parte del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il comma 1-bis, che residua, stabilisce che le disposizioni dell’art. 147-ter, comma 1-ter TUF (requisito di equilibrio tra i generi nel consiglio di amministrazione) si applicano al consiglio di gestione delle società che adottano il sistema dualistico, quando tale organo sia composto da almeno tre componenti. La norma assicura la coerenza del principio di parità di genere tra i diversi modelli di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (modello tradizionale, monistico e dualistico), evitando che le società quotate possano eludere l’obbligo di quota di genere semplicemente adottando il sistema dualistico e facendo confluire le funzioni esecutive nel consiglio di gestione anziché nel consiglio di amministrazione.
Domande frequenti
Le società quotate con sistema dualistico devono rispettare le quote di genere nel consiglio di gestione?
Sì, se il consiglio di gestione è composto da almeno tre componenti, si applicano le disposizioni dell’art. 147-ter, comma 1-ter TUF: il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.
Il comma 1 dell’art. 147-quater TUF è ancora in vigore?
No. Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Residua il comma 1-bis sull’applicazione delle quote di genere al consiglio di gestione.
Cosa rimane dell’art. 147-quater TUF dopo le riforme del 2010-2012?
Residuano le disposizioni sull’equilibrio di genere nel consiglio di gestione (sistema dualistico) e le quote minime di amministratori indipendenti. La parte originaria sulla nomina del presidente del consiglio di sorveglianza è stata abrogata dal D.Lgs. 27 maggio 2010, n. 93.