- Gli organi delegati devono curare il buon funzionamento e l’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- Il consiglio di amministrazione assicura il coordinamento unitario delle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno.
- Il comitato rischi o l’amministratore incaricato del controllo interno garantisce una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi, con indicatori anche non finanziari, da riportare nella relazione sul governo societario.
Art. 147 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Gli organi delegati curano il buon funzionamento e l’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.))
2. ((Il consiglio di amministrazione assicura e valuta il coordinamento delle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi.))
3. ((Nei limiti delle competenze ad essi rispettivamente assegnate, il comitato preposto al controllo dei rischi ovvero l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ove previsti, tenuto conto di criteri di materialità determinati dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, assicurano la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali è esposta la società sulla base delle informazioni rivenienti dalle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e nella gestione dei rischi nonché di idonei indicatori anche non finanziari. Di tale rappresentazione è dato conto nella relazione di cui all’articolo 123-bis.))
Sistema di controllo interno e gestione dei rischi nelle quotate
L’art. 147-sexies TUF, introdotto per rafforzare la disciplina del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) nelle società quotate, stabilisce una ripartizione di responsabilità tra organi delegati e consiglio di amministrazione. Il comma 1 affida agli organi delegati (amministratore delegato, comitato esecutivo) la responsabilità di curare il buon funzionamento e l’efficacia pratica del SCIGR. Il comma 2 assegna al consiglio di amministrazione nella sua collegialità il compito di assicurare il coordinamento delle funzioni coinvolte nel sistema, al fine di avere una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi. La norma riflette il principio organizzativo per cui il sistema di controllo non può essere frammentato per funzione o per unità organizzativa, ma deve fornire una vista integrata dei rischi aziendali.
Rappresentazione unitaria dei rischi e reporting
Il comma 3 attribuisce al comitato rischi o all’amministratore incaricato del controllo interno, ove previsti, il compito di garantire la rappresentazione unitaria dei rischi sulla base delle informazioni provenienti da tutte le funzioni di controllo (internal audit, compliance, risk management, ecc.) e di idonei indicatori anche non finanziari (es. indicatori ESG, operativi, reputazionali). Di tale rappresentazione unitaria è dato conto nella relazione di governo societario di cui all’art. 123-bis TUF, garantendo trasparenza verso il mercato sull’adeguatezza del sistema di controllo e sulla tipologia dei rischi cui la società è esposta.
Domande frequenti
Chi è responsabile del sistema di controllo interno in una società quotata?
Gli organi delegati (es. CEO) curano il funzionamento operativo del SCIGR; il consiglio di amministrazione nella sua collegialità assicura il coordinamento unitario delle funzioni coinvolte, come stabilito dall’art. 147-sexies TUF.
Il sistema di controllo dei rischi deve includere anche indicatori non finanziari?
Sì. Il comma 3 dell’art. 147-sexies TUF prevede l’utilizzo di idonei indicatori anche non finanziari per la rappresentazione unitaria dei rischi, in linea con le tendenze di integrazione ESG nel risk management delle società quotate.
Dove viene comunicata al mercato la rappresentazione unitaria dei rischi?
Nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123-bis TUF, che le società quotate pubblicano annualmente.