Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 149 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri del consiglio di sorveglianza)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.))

In sintesi

  • Riguarda i doveri del consiglio di sorveglianza nelle società quotate che adottano il sistema dualistico di amministrazione.
  • Impone che almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione.
  • Rafforza il flusso informativo e il controllo tra i due organi del modello dualistico.
  • Si colloca nel TUF (D.Lgs. 58/1998), nella disciplina dei controlli interni delle società quotate.
  • Funzionale alla vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo.
Indice dei contenuti

L’art. 149-bis del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) interviene sul sistema di governance dualistico delle società quotate, fissando uno specifico dovere a carico del consiglio di sorveglianza. La norma stabilisce che almeno un componente di tale organo partecipi alle riunioni del consiglio di gestione: una previsione di apparente semplicità ma di notevole rilievo per l’efficacia dei controlli endosocietari.

Il sistema dualistico nel quadro dei modelli di governance

L’ordinamento italiano consente alle società per azioni di adottare, in alternativa al modello tradizionale (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale), il sistema dualistico, articolato in consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, e il sistema monistico. Nel modello dualistico, il consiglio di sorveglianza concentra funzioni che nel modello tradizionale sono ripartite tra assemblea e collegio sindacale: nomina i gestori, approva il bilancio e vigila sull’osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione.

La ratio del dovere di partecipazione

Perché la vigilanza del consiglio di sorveglianza sia effettiva, l’organo deve disporre di un flusso informativo costante e diretto sull’attività gestoria. La partecipazione di almeno un suo componente alle riunioni del consiglio di gestione realizza proprio questo obiettivo: consente all’organo di controllo di seguire in tempo reale le scelte gestionali, di cogliere tempestivamente eventuali criticità e di esercitare in modo informato i propri poteri. Si tratta di una forma di controllo continuativo e ravvicinato, coerente con la maggiore intensità dei controlli richiesta nelle società quotate, che fanno appello al pubblico risparmio.

I doveri di vigilanza nelle società quotate

Nel contesto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, il TUF rafforza i presidi di controllo a tutela degli investitori e dell’integrità del mercato. Il consiglio di sorveglianza è chiamato a vigilare, tra l’altro, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sulla loro concreta funzionalità. La presenza alle riunioni del consiglio di gestione è strumentale a tale vigilanza, fornendo all’organo di controllo elementi di prima mano per valutare l’operato dei gestori.

Il coordinamento con la disciplina codicistica

La previsione del TUF si innesta sulla disciplina generale del sistema dualistico contenuta nel codice civile (artt. 2409-octies e seguenti). Mentre il codice detta le regole strutturali del modello, il TUF aggiunge presidi specifici per le società quotate, in ragione del loro impatto sistemico. L’art. 149-bis va dunque letto in combinato con le norme codicistiche sui poteri e doveri del consiglio di sorveglianza, di cui costituisce una specificazione rafforzativa.

Profili pratici e responsabilità

Sul piano operativo, la designazione del componente che partecipa alle riunioni del consiglio di gestione è rimessa all’organizzazione interna del consiglio di sorveglianza. La mancata attuazione del dovere può riflettersi sul piano della responsabilità dei componenti, ove la carenza di vigilanza abbia contribuito al verificarsi di un danno. La partecipazione, peraltro, non trasforma il sorvegliante in gestore: resta ferma la distinzione tra funzione di gestione e funzione di controllo, che il modello dualistico tiene rigorosamente separate.

Il valore di trasparenza

In definitiva, la norma contribuisce alla trasparenza e alla qualità della governance: il dialogo continuo tra gestione e sorveglianza riduce le asimmetrie informative interne e rafforza la fiducia del mercato. È un tassello del più ampio sistema di controlli che caratterizza le società quotate, dove l’interesse degli investitori esige presidi più intensi rispetto alle società chiuse.

L’intensità dei controlli nelle società che fanno appello al pubblico risparmio

Il dovere posto dall’art. 149-bis si spiega con la peculiare posizione delle società quotate, che raccolgono capitali presso una platea diffusa di investitori. In tali società l’interesse tutelato non è soltanto quello dei soci attuali, ma anche quello del mercato e del pubblico risparmio, oggetto di specifica protezione costituzionale. Per questo il TUF rafforza i presidi di controllo rispetto alle società chiuse, esigendo un monitoraggio più ravvicinato e continuativo dell’attività gestoria. La partecipazione di un sorvegliante alle riunioni di gestione è uno strumento di questa intensità accresciuta dei controlli.

Separazione delle funzioni e rischio di commistione

Un profilo delicato attiene al confine tra controllo e gestione. La partecipazione del componente del consiglio di sorveglianza alle riunioni del consiglio di gestione non deve tradursi in una ingerenza nelle scelte gestionali, pena lo snaturamento del modello dualistico, che sulla separazione tra le due funzioni si fonda. Il sorvegliante presenzia per osservare, raccogliere informazioni e vigilare, non per concorrere alla decisione gestoria. Il rispetto di questo confine è essenziale anche sotto il profilo della responsabilità: la confusione dei ruoli potrebbe esporre il componente a contestazioni e indebolire la stessa funzione di controllo che la norma intende rafforzare.

Il flusso informativo come presidio di efficacia

L’effettività della vigilanza dipende dalla qualità e dalla tempestività delle informazioni di cui dispone l’organo di controllo. La presenza alle riunioni di gestione costituisce un canale informativo diretto e non mediato, che integra gli ulteriori flussi previsti dall’ordinamento (relazioni periodiche, accesso agli atti, richieste di informazioni). Solo un organo di sorveglianza adeguatamente informato può cogliere per tempo segnali di criticità e attivare i propri poteri reattivi. In questa prospettiva, l’art. 149-bis non impone un adempimento formale, ma costruisce le condizioni concrete di una vigilanza sostanziale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Delibera Consob

Delibera Consob n. 20971 - Disciplina degli organi di controllo nelle società con sistema dualistico

La delibera n. 20971 ha modificato il Regolamento Emittenti in materia di organi di controllo, precisando i doveri del consiglio di sorveglianza nelle società quotate che adottano il sistema dualistico, in attuazione dell'art. 149-bis TUF. Il consiglio di sorveglianza è equiparato al collegio sindacale per gli obblighi di vigilanza e comunicazione a Consob.

Comunicazione Consob

DEM/1025564 - Obblighi del consiglio di sorveglianza e comunicazioni a Consob

La comunicazione DEM/1025564 chiarisce le modalità operative con cui il consiglio di sorveglianza delle società quotate con sistema dualistico deve adempiere agli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 149-bis TUF, in particolare riguardo alla trasmissione a Consob delle irregolarità rilevate nell'attività di sorveglianza.

Domande frequenti

Cosa prevede l’art. 149-bis TUF?

Che almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione, nelle società quotate con sistema dualistico.

Perché è previsto questo dovere?

Per assicurare al consiglio di sorveglianza un flusso informativo diretto e continuo sull’attività gestoria, condizione di una vigilanza effettiva.

A quali società si applica?

Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati che adottano il sistema dualistico di amministrazione e controllo.

La partecipazione rende il sorvegliante un gestore?

No: resta ferma la separazione tra funzione di gestione e funzione di controllo; il componente partecipa per vigilare, non per gestire.

Quali conseguenze in caso di inosservanza?

La carenza di vigilanza può rilevare sul piano della responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza ove abbia contribuito a un danno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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