- Gli amministratori delle società quotate riferiscono all’organo di controllo almeno trimestralmente sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare attenzione alle operazioni in conflitto di interessi e alle operazioni influenzate dalla capogruppo.
- Nei sistemi dualistico e monistico l’obbligo è adempiuto rispettivamente dal consiglio di gestione verso il sorveglianza e dagli organi delegati verso il comitato per il controllo.
- L’organo di controllo, il revisore legale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati rilevanti per i rispettivi compiti. I preposti al controllo interno riferiscono all’organo di controllo.
Art. 150 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Informazione)
In vigore dal 01/07/1998
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, ((all’organo di controllo)) sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
2. L’obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, ((nelle società che adottano il sistema con consiglio di sorveglianza)) , dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, ((nelle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione)) , dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. ((L’organo di controllo)) e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche ((all’organo di controllo)) di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei ((componenti)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 150 Codice Civile: Separazione personale
- Articolo 150 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 150 Codice della Strada: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna
- Articolo 150 Codice di Procedura Civile: Notificazione per pubblici proclami
- Articolo 150 Codice di Procedura Penale: Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
- Articolo 150 Codice Penale: Morte del reo prima della condanna
Flusso informativo tra organo di gestione e organo di controllo
L’art. 150 TUF disciplina l’obbligo di reporting periodico degli amministratori verso l’organo di controllo nelle società quotate, rafforzando rispetto al diritto comune (art. 2381, comma 5, c.c.) la frequenza (almeno trimestrale), il contenuto (operazioni di maggior rilievo, operazioni in conflitto di interessi, operazioni influenzate dalla capogruppo) e la certezza della comunicazione. La norma mira a superare il rischio che l’organo di controllo sia informato degli sviluppi aziendali solo ex post, attraverso i bilanci periodici, anziché in tempo reale nel corso dell’esercizio. La periodicità trimestrale si allinea al ciclo di reportistica finanziaria (bilanci semestrali, relazioni trimestrali) delle società quotate.
Adattamenti per i diversi sistemi di governance
Il comma 2 adatta l’obbligo ai tre sistemi di governo societario: nel sistema dualistico, il consiglio di gestione riferisce al consiglio di sorveglianza; nel sistema monistico, gli organi delegati riferiscono al comitato per il controllo sulla gestione. La norma garantisce così la coerenza del meccanismo informativo indipendentemente dal modello organizzativo adottato dalla società. Il comma 3 estende l’obbligo di reciproca informazione anche tra l’organo di controllo e il revisore legale o la società di revisione, i quali devono scambiarsi tempestivamente i dati rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. Questa previsione è essenziale per la coerenza del sistema complessivo di controllo: la revisione legale e il controllo sindacale sono funzioni complementari e devono beneficiare reciprocamente dei rispettivi accertamenti.
Funzioni di controllo interno
Il comma 4 prevede che i preposti al controllo interno (internal auditor, responsabile compliance, risk manager) riferiscano all’organo di controllo sia di propria iniziativa sia su richiesta di anche un solo componente dell’organo. Questa previsione è fondamentale per la funzionalità del controllo: consente a singoli sindaci di attivare direttamente i canali informativi interni senza dover passare per la deliberazione collegiale dell’organo.
Domande frequenti
Con quale frequenza gli amministratori devono informare il collegio sindacale nelle quotate?
Almeno trimestralmente, con periodicità superiore se le modalità previste dallo statuto lo richiedono. L’art. 150, comma 1 TUF fissa il minimo trimestrale come standard inderogabile per le società quotate.
Il revisore e il collegio sindacale devono condividere le informazioni tra loro?
Sì. Il comma 3 dell’art. 150 TUF prevede che l’organo di controllo e il revisore legale o la società di revisione si scambino tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
L’internal auditor deve informare il collegio sindacale?
Sì. Il comma 4 dell’art. 150 TUF prevede che i preposti al controllo interno riferiscano all’organo di controllo di propria iniziativa o su richiesta di anche un solo componente dell’organo.