← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comitato per il controllo sulla gestione delle quotate monistiche può convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA.
  • Un componente delegato può procedere ad atti di ispezione e di scambio informativo con gli organi delle controllate.
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Art. 151 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.))

2. ((Un componente del comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.))

Poteri del comitato per il controllo sulla gestione nelle quotate monistiche

L’art. 151-ter TUF disciplina i poteri del comitato per il controllo sulla gestione (CCG) nelle società quotate che adottano il sistema monistico (CdA + CCG, formato da amministratori non esecutivi indipendenti). Il CCG è un organo interno al consiglio di amministrazione: a differenza del collegio sindacale (sistema tradizionale) e del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico), non è un organo separato ma una articolazione del CdA stesso. Questo crea una specificità procedurale: il CCG non può convoca re l’assemblea direttamente (non è un organo autonomo rispetto al CdA), ma può convocare il CdA stesso o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA. Il potere di delega per le ispezioni (comma 2) e lo scambio informativo con le controllate funzionano analogamente a quanto previsto dall’art. 151-bis per il consiglio di sorveglianza.

Domande frequenti

Il comitato per il controllo sulla gestione può convocare l’assemblea degli azionisti nelle quotate monistiche?

No. A differenza del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, il CCG è un organo interno al CdA e non ha il potere di convocare l’assemblea. Può però convocare il CdA o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA (art. 151-ter, comma 1 TUF).

Come avviene il controllo sulle controllate nel sistema monistico?

Un componente del CCG può essere appositamente delegato a procedere ad atti di ispezione e a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate in merito ai sistemi di controllo e all’andamento gestionale (art. 151-ter, comma 2 TUF).

Il comitato per il controllo sulla gestione è formato da consiglieri indipendenti?

Sì. Nelle quotate con sistema monistico, il CCG è composto esclusivamente da amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma 3 TUF. Il requisito di indipendenza è rafforzato rispetto alle norme del codice civile: si applicano i criteri propri delle quotate, che escludono qualunque legame significativo con la società o il gruppo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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