Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.))
2. ((Un componente del comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.))
Vedi anche
→TUF art. 151-bis - Art. 151 bis TUF - (Poteri del consiglio di sorveglianza)→TUF art. 152 - Art. 152 TUF - (Denunzia al tribunale)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 151 TUF – (Poteri dell’organo di controllo)→Art. 150 TUF – (Informazione)→Art. 149 ter TUF – (Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo)→Art. 149 bis TUF – (Doveri del consiglio di sorveglianza)→Art. 149 TUF – (Doveri dell’organo di controllo)→Art. 148 bis TUF – (Limiti al cumulo degli incarichi)→Art. 148 TUF – (Composizione dell’organo di controllo)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza, TUF) attribuisce specifici poteri al comitato per il controllo sulla gestione, l'organo che nel sistema monistico di amministrazione svolge la funzione di vigilanza. La disposizione si inserisce nella disciplina speciale dettata dal TUF per le societa con azioni quotate, completando il quadro dei poteri di controllo interno con strumenti incisivi: la convocazione degli organi gestori, l'attivita ispettiva individuale e lo scambio di informazioni con gli organi di controllo delle controllate.
Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico
Il sistema monistico, alternativo a quello tradizionale e a quello dualistico, prevede un unico consiglio di amministrazione al cui interno e costituito il comitato per il controllo sulla gestione, composto da amministratori indipendenti. A differenza del collegio sindacale, che e un organo esterno e distinto dall'organo gestorio, il comitato e espressione dello stesso consiglio, pur dovendo mantenere autonomia e indipendenza nello svolgimento della funzione di controllo. L'art. 151-ter rafforza questa funzione attribuendo al comitato poteri analoghi, sul piano sostanziale, a quelli riconosciuti al collegio sindacale dagli artt. 151 e 151-bis TUF.
Il potere di convocazione degli organi gestori
Il primo comma riconosce al comitato il potere di convocare, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. Si tratta di uno strumento essenziale per l'effettivita del controllo: l'organo di vigilanza deve poter portare all'attenzione dell'organo gestorio le questioni che ritiene rilevanti, senza dipendere dall'iniziativa altrui. La previa comunicazione al presidente assolve a un'esigenza di coordinamento e ordinato funzionamento, ma non subordina il potere di convocazione a un'autorizzazione: il comitato puo agire autonomamente, garantendosi cosi la capacita di reazione tempestiva di fronte a criticita gestionali.
I poteri ispettivi individuali
Il secondo comma consente che un singolo componente del comitato sia appositamente delegato a procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. La possibilita di delega individuale risponde a un'esigenza di flessibilita e tempestivita: non sempre e necessario o opportuno attivare l'intero organo collegiale, e la facolta di affidare a un componente compiti ispettivi consente un'azione di controllo agile e mirata. L'inciso in qualsiasi momento sottolinea il carattere permanente e non episodico del potere di vigilanza, che puo esercitarsi anche al di fuori delle sedute programmate.
Lo scambio di informazioni con le controllate
Sempre il secondo comma prevede che il componente delegato possa scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle societa controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attivita sociale. Questa previsione e cruciale nei gruppi societari: il controllo non puo arrestarsi ai confini formali della singola societa, ma deve estendersi alla dimensione di gruppo, dove spesso si concentrano i rischi e le operazioni piu significative. Il dialogo tra organi di controllo della capogruppo e delle controllate assicura una vigilanza coordinata e una visione complessiva dell'andamento del gruppo.
Funzione e rilievo sistematico
L'art. 151-ter completa l'architettura dei controlli interni nelle societa quotate che adottano il modello monistico, garantendo che la scelta di un sistema piu snello sul piano organizzativo non si traduca in un indebolimento della vigilanza. I poteri di convocazione, ispezione e scambio informativo sono modellati su quelli del collegio sindacale, in coerenza con il principio di equivalenza dei controlli tra i diversi sistemi di amministrazione. La disposizione va letta in connessione con la disciplina generale del sistema monistico contenuta nel codice civile e con le ulteriori previsioni del TUF in materia di organi di controllo delle societa quotate, in un quadro volto a tutelare gli investitori e l'integrita del mercato.
Equivalenza dei controlli tra i sistemi di amministrazione
L'art. 151-ter risponde a un principio fondamentale dell'ordinamento societario: la scelta del modello di governance non deve incidere sul livello di tutela degli investitori. Il sistema monistico, pur piu snello rispetto a quello tradizionale, deve assicurare un controllo non meno effettivo di quello garantito dal collegio sindacale. Per questo i poteri del comitato per il controllo sulla gestione sono modellati su quelli del collegio sindacale previsti dal TUF: convocazione degli organi gestori, poteri ispettivi, scambio informativo nei gruppi. L'equivalenza dei controlli e la chiave di lettura dell'intera disciplina: chi sceglie il modello monistico ottiene una governance piu integrata, ma non puo ridurre le garanzie di vigilanza, che restano ancorate a uno standard uniforme.
La dimensione di gruppo e la tutela del mercato
La previsione dello scambio di informazioni con gli organi di controllo delle controllate riconosce che, nelle realta quotate, i rischi piu rilevanti maturano spesso a livello di gruppo. Operazioni infragruppo, flussi finanziari e scelte strategiche si dispiegano lungo la catena societaria e sfuggirebbero a un controllo confinato alla sola capogruppo. Il dialogo tra organi di controllo, che l'art. 151-ter abilita, consente una vigilanza coordinata e una visione d'insieme dell'andamento del gruppo. Questa apertura alla dimensione consolidata e funzionale alla tutela del mercato e degli investitori: la trasparenza e l'integrita dell'informazione societaria, valori centrali del TUF, presuppongono un controllo capace di seguire l'attivita ovunque essa si svolga.
Domande frequenti
Cos'e il comitato per il controllo sulla gestione?
E l'organo di vigilanza interno previsto nel sistema monistico di amministrazione, composto da amministratori indipendenti e costituito all'interno del consiglio di amministrazione.
Il comitato puo convocare il consiglio di amministrazione?
Si. L'art. 151-ter TUF gli riconosce il potere di convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA.
Un singolo componente puo svolgere ispezioni?
Si. Un componente puo essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, in modo agile e tempestivo.
Il controllo si estende alle societa controllate?
Si. Il componente delegato puo scambiare informazioni con gli organi di controllo delle controllate sui sistemi di amministrazione e sull'andamento dell'attivita.
A quali societa si applica l'art. 151-ter TUF?
Alle societa con azioni quotate che adottano il sistema monistico di amministrazione, per le quali il TUF detta una disciplina speciale dei controlli.