In sintesi
- Il comitato per il controllo sulla gestione delle quotate monistiche può convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA.
- Un componente delegato può procedere ad atti di ispezione e di scambio informativo con gli organi delle controllate.
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Art. 151 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.))
2. ((Un componente del comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Poteri del comitato per il controllo sulla gestione nelle quotate monistiche
L’art. 151-ter TUF disciplina i poteri del comitato per il controllo sulla gestione (CCG) nelle società quotate che adottano il sistema monistico (CdA + CCG, formato da amministratori non esecutivi indipendenti). Il CCG è un organo interno al consiglio di amministrazione: a differenza del collegio sindacale (sistema tradizionale) e del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico), non è un organo separato ma una articolazione del CdA stesso. Questo crea una specificità procedurale: il CCG non può convoca re l’assemblea direttamente (non è un organo autonomo rispetto al CdA), ma può convocare il CdA stesso o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA. Il potere di delega per le ispezioni (comma 2) e lo scambio informativo con le controllate funzionano analogamente a quanto previsto dall’art. 151-bis per il consiglio di sorveglianza.
Domande frequenti
Il comitato per il controllo sulla gestione può convocare l’assemblea degli azionisti nelle quotate monistiche?
No. A differenza del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, il CCG è un organo interno al CdA e non ha il potere di convocare l’assemblea. Può però convocare il CdA o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del CdA (art. 151-ter, comma 1 TUF).
Come avviene il controllo sulle controllate nel sistema monistico?
Un componente del CCG può essere appositamente delegato a procedere ad atti di ispezione e a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate in merito ai sistemi di controllo e all’andamento gestionale (art. 151-ter, comma 2 TUF).
Il comitato per il controllo sulla gestione è formato da consiglieri indipendenti?
Sì. Nelle quotate con sistema monistico, il CCG è composto esclusivamente da amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma 3 TUF. Il requisito di indipendenza è rafforzato rispetto alle norme del codice civile: si applicano i criteri propri delle quotate, che escludono qualunque legame significativo con la società o il gruppo.